CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 luglio 2023
Cassazione n. 20162/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12199/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA - MILANO n.479/2019 depositata i l 31/01/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. In data 22 giugno 2015, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. presentava all'Agenzia delle Entrate istanza di rimborso di un credito IVA pari ad eur. 97.696,00. 1.1. In data 20 luglio 2015, l'Ufficio notificava provvedimento di diniego fondato sulla ritenuta compensazione del credito con altro debito tributario della società cedente il credito alla contribuente. 1.2. Invero il credito era stato ceduto alla contribuente dal fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. MIT era stata dichiarata fallita il 30 aprile 2004. Il 27 dicembre 2010, il fallimento di MIT aveva presentato il modello VR per l'anno d'imposta 2009, chiedendo il rimborso del credito IVA di cui innanzi. Con scrittura privata dell’8 febbraio 2011, il fallimento di MIT aveva ceduto “pro soluto” il credito alla contribuente, la quale aveva a sua volta notificato la cessione all'Agenzia il 15 febbraio 2011. 2. La contribuente impugnava il provvedimento di diniego del rimborso innanzi alla CTP di Milano, eccependone l’illegittimità perché emesso in violazione dell'art. 56 l.fall. e comunque in violazione del divieto di compensazione tra debiti sorti in capo al debitore prima del fallimento con crediti sorti dopo, atteso che il credito in questione era maturato in capo a MIT solo nel corso della procedura fallimentare e, pertanto, non era ammissibile la compensazione con debiti erariali della stessa precedenti al fallimento. 2.1. L’Ufficio si costituiva sostenendo l'inopponibilità all'Amministrazione della cessione del credito ex art. 1, comma 7, lett. c), d.m. 30 settembre 1997, n. 384 (in forza del quale, se, al momento della cessione, il cedente ha in carico iscrizioni a ruolo relative a tributi erariali, la cessione del credito è efficace nei confronti dell'amministrazione finanziaria solo per gli importi eccedenti quelli oggetto delle iscrizioni a ruolo) ed in ogni caso la legittimità della compensazione, in quanto il credito vantato da MIT, ancorché richiesto dopo il fallimento, era comunque sorto prima, essendo divenuto liquido ed esigibile dopo unicamente per effetto del trascinamento dell'attività svolta dal fallito. 2.2. La CTP di Milano, con sentenza n. 8257/15/2016, depositata il 31 ottobre 2016, accoglieva il ricorso, con condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese, richiamando la Ris. AE n. 279E del 12 agosto 2002 sulla non compensabilità tra credito del fallito e debito verso la massa. 3. L’Ufficio proponeva appello, respinto dalla CTR della Lombardia con la sentenza in epigrafe, sulla base della seguente letterale motivazione: [OSCURATO:PERSONA] […] osserva che la risoluzione n. 279/E del 12(08/2002 ha disposto che non è possibile effettuare una compensazione fra credito del fallito e debito verso la massa fallimentare, poiché l'art. 74-bis, commi 1 e 2, d.P.R. 633/1972 dispone una distinzione fra le operazioni poste in essere prima della dichiarazione del fallimento e quelle successive all'apertura della procedura fallimentare, essendo i rapporti debitorio e creditorio relativi a soggetti diversi, quali sono il fallito e la massa fallimentare, ed a momenti diversi rispetto alla dichiarazione di fallimento, nella fattispecie, che ci occupa, anteriore al credito e posteriore al debito, per cui la compensazione credito-debito, pretesa dall'Ufficio appellante è illegittima. Pertanto il diniego/compensazione va annullato, poiché il credito si è formato nel corso della procedura concorsuale. 4. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia con un motivo. La contribuente resta intimata. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: “Nullità della sentenza per mancanza di motivazione in violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., nonché dell'art. 36 del D.lgs. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.”. 1.1. La CTR ha omesso qualsivoglia motivazione in ordine alla determinazione dell’origine del debito, né ha finanche “esplicitato a quale debito si riferisse, atteso che la reciprocità delle pretese creditorie - presupposto stesso della compensazione tra i crediti - determina che l'Agenzia e il contribuente siano, al tempo stesso, creditore e debitore l'uno dell'altro”. In primo grado, l’Agenzia aveva dedotto che, “al tempo della notifica all'Ufficio di detta cessione di credito, avvenuta in data 18.02.2011, nei confronti della MlT era stata già notificata - in data 8.05.2009 - da parte di Equitalia una cartella esattoriale per l'importo complessivo di Euro 488.040.97 relativo a debiti ed ulteriori oneri maturati dalla MIT negli anni di imposta 2003, 2004 e 2005”. Come da iscrizioni a ruolo in allora depositate, “il debito tributario residuo della contribuente ammontava, per il solo anno 2003 (senza dubbio, pertanto, anteriore al fallimento, a E. 129.819,73”. L’Agenzia aveva altresì dedotto che “il momento genetico del credito IVA è il momento del compimento dell'operazione imponibile e della correlata fatturazione”, producendo “la dichiarazione n. 11523523057del 27/10/2004 (All. 4), resa dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. per l'anno di imposta 2003, dalla quale risultava IVA a credito per la somma di E. 71.480”. “Ancora. nell'anno 2004, si dimostrava che la controparte aveva richiesto a rimborso, per gli anni precedenti, l'importo totale di ben E. 110.417”. “Su tali specifici assunti, la CTR non ha speso neppure una parola, mancando di individuare quale dei due crediti fosse posteriore al fallimento, nonché di motivare in relazione a tale ritenuta posteriorità”. 2. Il motivo è fondato. 2.1. Esso, in sostanza, censura l’omessa ricostruzione, da parte della CTR, dell’origine delle reciproche partite di debito e credito, ai fini della verifica di compensabilità, di per sé soggetta ai limiti di cui all’art. 56 l.fall. ed altresì, nel caso, come nella specie, di cessione del credito, alle condizioni di cui all’art. 1, comma 7, lett. c), d.m. n. 384 del 1997. Al riguardo, sicuramente vale il principio generale – ricordato dalla CTR – a termini del quale, “ qualora sia richiesto all'amministrazione finanziaria il rimborso di un credito IVA formatosi durante lo svolgimento della procedura concorsuale, l'erario può opporre in compensazione solamente i crediti che siano sorti successivamente all'apertura della procedura medesima, con esclusione di quelli formatisi in epoca precedente, non potendo la compensazione […] avvenire fra un credito concorsuale, preesistente al fallimento, e un credito della massa, sorto dopo la dichiarazione di fallimento” (Sez. 5, Sentenza n. 16779 del 15/06/2021, Rv. 661753 - 01); tuttavia, vale anche la precisazione che “è ammissibile la compensazione […] del credito IVA chiesto a rimborso dal fallito con i debiti erariali, sorti anteriormente alla dichiarazione di fallimento, anche quando il controcredito del fallito divenga liquido od esigibile successivamente, non determinandosi violazione del principio di neutralità dell'imposta[,] poiché la posizione IVA maturata in epoca precedente la dichiarazione di fallimento è differente da quella successiva” (Sez. 5, Ordinanza n. 14620 del 29/05/2019, Rv. 654072 - 01 e giurisprudenza ivi richiamata). Donde dalla superiore giurisprudenza emerge la centralità –del tutto obnubilata, invece, dalla CTR – della determinazione del momento di insorgenza di crediti e controcrediti, attraverso la ricostruzione della loro storia, onde determinarne in tal guisa la riconducibilità alla posizione IVA del fallito ovvero del fallimento. Ciò, tra l’altro, corrisponde all’impianto normativo, sol che si consideri che – come osservato nella motivazione della pronuncia della S.C. da ultimo citata – “ all'atto della dichiarazione di fallimento il curatore redige due distinte dichiarazioni IVA, già previste dall'art. 74-bis d.P.R. 633/1972 […]”, volte a conferire, già all’atto dell’instaurazione della procedura, separata evidenza, anche contabile, alla posizione IVA del fallito ed a quella del fallimento. 2.3. La CTR non ha prestato osservanza ai superiori insegnamenti: non prendendo neppure in considerazione le allegazioni della parte pubblica, ha totalmente mancato di appurare (e perciò “a fortiori” di motivare circa) l’origine in sé, se “ante” o “post” fallimento, del credito chiesto a rimborso (essendo all’uopo insufficiente – come visto – la sopravvenienza della sola esigibilità in costanza di fallimento), onde, poi, procedere a verifica comparativa con il tempo di emersione, identicamente non accertato, dei debiti ascritti, nelle varie consistenze annuali, alla dante causa della contribuente: solo compiuti tali accertamenti, infatti, avrebbe essa potuto addentrarsi nella valutazione in ordine alla compensabilità o meno delle rispettive partite. 3. Un tanto impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per nuovo esame e, all’esito, altresì per le spese. P.Q.M. Accoglie il ricorso.