CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25869/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona in data 24/9/2020 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, con le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi 2 di arresto, inflitta per il reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, perché, recandosi in Peschiera del Garda (dove veniva tratto in arresto per tentato furto), contravveniva al foglio di via obbligatorio con cui il Questore di Verona gli aveva fatto divieto "di fare ritorno nei Comuni di Castelnuovo del Garda e Peschiera del Garda per 3 anni senza la preventiva autorizzazione". 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Hudorovich, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Nel dettaglio, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che il Giudice di merito non abbia diffusamente motivato in ordine al concreto trattamento sanzionatorio, benché la pena fosse superiore al mimino edittale, con conseguente violazione dell'art. 132 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In sede di concreta commisurazione della pena entro la cornice edittale prevista dalla norma incriminatrice, il giudice esercita, alla stregua di una valutazione globale degli indici di commisurazione di cui all'art. 133 cod. pen., un ampio potere discrezionale che si sottrae, in quanto riconducibile ad apprezzamento di merito, a qualunque sindacato da parte del giudice di legittimità. Quanto agli standard motivazionali che il giudice di merito è tenuto a osservare nell'ambito di tale apprezzamento, questa Corte ha avuto modo di porre in luce che l'applicazione di una pena base in misura pari o superiore alla media edittale richiede una specifica indicazione dei criteri soggettivi e oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati e apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153-01); mentre, al contrario, tutte le volte in cui la scelta del giudice risulti contenuta, come avvenuto nel caso in esame, in ,32 una fascia «medio bassa» rispetto al regime edittale della pena, non è neppure necessaria una specifica motivazione (Sez. 4, n. 41702 del 20/9/2004, Nuciforo, Rv. 230278-01). Fermo restando che, in tali casi, è comunque sufficiente «il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01), ovvero l'utilizzo di espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596-01). 3. Tanto premesso, rileva il Collegio che nel caso in esame, la pena prevista per il reato contestato è compresa tra un mese e sei mesi di arresto, sicché i tre mesi di arresto applicati dai Giudici di merito prima della riduzione per le circostanze generiche si collocano nella fascia media. In ogni caso, la scelta di discostarsi dal minimo edittale è stata non illogicamente giustificata con la circostanza che l'imputato era stato colto nell'atto di commettere un furto e che egli risultava gravato da diversi precedenti penali; elementi fattuali che hanno reso tutt'altro che immotivata la decisione di applicare una pena superiore al predetto minimo. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremi