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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 35002/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

A;lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento conrinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 28/04/2026, il [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare delTribunale di Lucca, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanzapresentata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], volta all’ottenimento dellatemporanea sospensione dell’ordine di esecuzione della pena detentiva, emessodal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca in data 31/03/2026.Ha quindi dichiarato temporaneamente sospeso l’ordine di carcerazioneemesso a suo carico assegnandogli trenta giorni per presentare domanda diaffidamento ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (TU Stup.).XXXX aveva riportato condanne per una complessiva pena detentiva dascontare pari a anni 4 mesi 11 giorni 24 di reclusione e una pena pecuniaria dieuro

21.000. Tuttavia, il suddetto ordine di carcerazione non aveva avutoesecuzione per irreperibilità del condannato.[OSCURATO:PERSONA] per l’udienza preliminare di Lucca riconosceva la sussistenza deipresupposti di legge enunciati ai sensi dell’art. 94 l. n. 309/1990, atteso che laconcessione della sospensione risulta ammissibile per pene che non superano glianni 6 nei confronti di soggetti riconosciuti come tossicodipendenti e inseriti,ovvero disponibili all’inserimento in un programma terapeutico certificato daapposite strutture.Il Procuratore di Lucca aveva ritenuto di non sospendere l’ordine diesecuzione e aveva poi sottolineato quanto dichiarato dal SERD di XXXXXXXXX,che attestava lo stato di tossicodipendenza del XXXX e l’idoneità dello stesso ausufruire di un programma riabilitativo alternativo alla detenzione (10/10/2024),purtuttavia attestando in data recentissima (03/04/2026) la discontinuità delcondannato nell’attuazione del programma pattuito nell’ottobre del 2020,interrotto quasi immediatamente per far rientro in Marocco.2.

Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso dalProcuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, che ha articolato duediversi motivi.2.1.

Con il primo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc.pen., l’erronea applicazione delle norme risultanti dagli art. 94 l.n. 309/1990 e666 cod. proc. pen..Il citato art. 94 richiede, a pena di inammissibilità della domanda, lapresentazione di specifica documentazione quale: l’attestazione dello stato ditossicodipendenza o di alcoldipendenza, la procedura con la quale è statoaccertato l’uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l’andamento delprogramma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini delrecupero.Il Procuratore ricorrente ritiene che non sussistano i requisiti indicatitassativamente dalla disposizione in quanto il XXXX avrebbe omesso di allegarela documentazione del SERD dell’aprile 2026 attestante l’interruzione nell’ottobredel 2024 del piano di recupero disposto dalla struttura, senza che questoriprendesse il suo corso ordinario.2.2 Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett.e), cod. proc. pen., assenza, contraddittorietà, illogicità della motivazione.Pur essendo stata presentata dall’Ufficio requirente, nel corso delprocedimento di esecuzione, la relazione di aggiornamento del SERD in data23/04/2026, che dà conto del fatto che il condannato aveva interrotto ognicontatto con il Servizio da circa un anno e mezzo, il giudice dell’esecuzione avevaritenuto sussistenti i presupposti per la sospensione dell’ordine di carcerazionesenza spiegare come tale valutazione fosse compatibile con le risultanze negativesopra richiamate.3.

Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamento conrinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato2.

Il provvedimento impugnato è stato emesso dal [OSCURATO:PERSONA] dell’udienzapreliminare in funzione di giudice dell’esecuzione e ha disposto la sospensionetemporanea dell’ordine di esecuzione in ragione del fatto che l’art. 94 d.P.R. n.309/90 consente al condannato di accedere al beneficio dell’affidamento in provaal servizio sociale per intraprendere l’attività terapeutica sulla base di unprogramma da lui concordato con la struttura sanitaria pubblica.Si tratta di ordinanza emessa da giudice funzionalmente incompetente e inviolazione delle norme che disciplinano l’istituto della sospensione dell’esecuzionein favore di condannato tossicodipendente, che intenda accedere alla misuraalternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari.Il comma 1 dell’art. 94 citato prevede che il beneficio «può essere concessosolo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiuntaa pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titoloesecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975,n. 354, e successive modificazioni.

Alla domanda è allegata, a pena diinammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o dauna struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2,lettera d), dell'articolo 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o dialcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale disostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del programmaconcordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero delcondannato».Competente a decidere sull’istanza è il Tribunale di sorveglianza.Ai sensi del comma 2 dell’art. 94 citato, se l'ordine di carcerazione è statoeseguito, la domanda deve essere presentata al magistrato di sorveglianza ilquale, se l'istanza è ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordinealla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ed al gravepregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non visiano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporrel'applicazione provvisoria della misura alternativa.

E il magistrato di sorveglianzarimane competente per l’adozione di ogni ulteriore provvedimento previstodall’ordinamento penitenziario fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza.Se l’ordine non è stato ancora eseguito, come ha precisato la giurisprudenzadi legittimità, «in tema di affidamento in prova in casi particolari, il soggettointeressato a fruire della sospensione dell'esecuzione funzionale alla misuraalternativa prevista dall'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ha l'onere, unavolta divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, di anticipare l'ordine diesecuzione, allegando al pubblico ministero l'istanza corredata delladocumentazione necessaria a farla ritenere, "prima facie", ammissibile». (Sez. 1,n. 16886 del 23/04/2026, L., Rv. 290016 - 01)L’art. 656, comma 8, cod. proc. pen. prevede che il pubblico ministerorevochi il decreto di sospensione dell’ordine di sospensione qualora l’istanza dicui all’art. 94 d.P.R. n. 309/90 non venga poi tempestivamente presentata, o iltribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, ma anchequando l'istanza presentata è inammissibile ai sensi degli artt. 90 e seguentid.P.R. n. 309/90, nonché, nelle more della decisione del tribunale disorveglianza, quando il programma di recupero di cui all'articolo 94 delmedesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data dipresentazione della relativa istanza o risulta interrotto.Da questa disposizione si desume che il pubblico ministero che abbia emessol’ordine di esecuzione senza disporne la sospensione sia l’autorità competente adecidere sull’istanza di sospensione dell’esecuzione non ancora portata a buonfine quando si intenda presentare la richiesta di misura alternativa in casiparticolari; e che lo stesso pubblico ministero possa respingere la richiestaquando ritenga che vi siano le stesse condizioni che ai sensi dell’art. 656, comma8, cod. proc. pen. legittimerebbero la revoca della sospensione.2.1.

Il sistema dell’esecuzione della pena è stato ricostruito, pertanto, inprecedenti di legittimità, nel senso che la sospensione dell’esecuzione per iltossicodipendente che abbia in corso o abbia intenzione di sottoporsi ad unprogramma di recupero ex art. 94 d.p.r. n. 309 del 1990 non è automatica,“diversamente dal caso, ordinario, di pena detentiva non superiore a tre anni[oggi: quattro anni], in cui occorre soltanto registrare il dato, temporale e,dunque, oggettivo, della durata della pena da espiare.

Può, quindi, affermarsiche un soggetto in stato di libertà, interessato alla fruizione di una delle suddettemisure, che presuppongono uno stato di tossicodipendenza o alcoldipendenza, ètenuto a corredare l'istanza di sospensione della pena, funzionale all'ottenimentodelle misure stesse, della documentazione indicata negli articoli menzionati, lacui verifica compete già al pubblico ministero sollecitato alla sospensionedell'ordine di esecuzione” (Sez. 1, n. 42702 del 13/07/2021, Taurisano, n.m.;Sez. 1, n. 3759 del 25/09/2015, dep. 2016, D’Angelo, n.m.).In base all’art. 656, comma 8, cod. proc. pen., deve ritenersi che il pubblicoministero non debba disporre la sospensione dell’esecuzione “quando l'istanzapresentata è inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico dicui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, esuccessive modificazioni, nonché, nelle more della decisione del tribunale disorveglianza, quando il programma di recupero di cui all'articolo 94 delmedesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data dipresentazione della relativa istanza o risulta interrotto”.

L’istanza èinammissibile, in particolare, in caso di “mancata o incompleta allegazione dellacertificazione attestante lo stato di tossicodipendenza, la procedura accertativa diessa e l'idoneità del programma concordato” (Sez. 1, n. 43852 del 18/09/2019,Stazzone, Rv. 277326 - 01).2.2.

Il giudice dell’esecuzione non può essere, pertanto, adito per effettuarevalutazioni di competenza del Magistrato di sorveglianza, del Tribunale disorveglianza o del pubblico ministero, secondo le scansioni procedimentali sin quirichiamate.Al più dinanzi al giudice dell’esecuzione può essere impugnato l’ordine diesecuzione per censurarne la legittimità, individuando gli elementi che nedovevano impedire l’emissione e non anche per valutare la possibilità di una suadiscrezionale e temporanea sospensione.La scansione procedimentale, cioè, non può essere alterata poichè scanditaespressamente dalla legge che accentra sulla magistratura di sorveglianza anchel'adozione delle misure interinali e urgenti e attribuisce al pubblico ministero lapreventiva valutazione dell'istanza del condannato che richiede l'affidamentoterapeutico ex art. 94 TU Stup.; il giudice dell'esecuzione è chiamato aintervenire, ove non sia già stato interessato il magistrato di sorveglianza,soltanto nel caso in cui il pubblico ministero abbia rigettato l'istanza disospensione dell'ordine di carcerazione in carenza dei presuposti o in violazionedi legge, non già per sostituirsi a esso nelle preliminari valutazioni che glispettano, venendo direttamente compulsato dal difensore condannato senzaneppure che l'istanza ex art. 94 TU Stup. sia stata presentata.Nel caso in esame, inoltre, il giudice dell'esecuzione, oltre a arrogarsicompetenze non proprie, ha adottatato un provvedimento avulso dal sistema eprivo di logica base giuridica poichè, pur in presenenza della provadell'abbandono del programma terapeutico e dell'irreperibilità del condannato, haritenuto di sospendere l'ordine di carcerazione fuuri dei casi previsti dalla legge.3.

Emerge dalla documentazione versata dal Procuratore dellaRepubblica,della quale il giudice dell’esecuzione dà atto, non solo che ilcondannato deve espiare una pena superiore a quattro anni, ma che egli, giàdichiarato idoneo ad un programma terapeutico riabilitativo dal SERD diXXXXXXXXX, vi aveva aderito, ma fin dall’ottobre 2024 lo aveva interrotto e siera reso irreperibile per rientrare in Marocco; il 03/04/2026 lo stesso SERDaveva attestato che non vi era alcuna presa in carico con riguardo a costui nétantomeno alcuna predisposizione di di programma terapeutico in suo favore.Come già si è detto, secondo l’art. 94, comma 1, cit., l’ammissioneall’affidamento in prova in casi particolari è consentita se «la pena detentivadeve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente oalcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad essointenda sottoporsi».Dal comportamento concludente del condannato si ricavano elementi insenso contrario alla sua disponibilità a sottoporsi a programma di recupero.Sicché non vi era alcuna delle condizioni che possono incidere sullalegittimità dell’ordine di esecuzione.A fronte di ciò l’intervento del giudice dell’esecuzione, con un provvedimentoche non trova rispondenza in alcuna disposizione di legge, è intervenutosvolgendo un’autonoma non consentita valutazione circa la concedibilità di untermine entro il quale l’ordine di esecuzione doveva restare sospeso perpermettere al condannato di proporre istanza di concessione della misuraalternativa alla detenzione.L’ordinanza deve considerarsi, quindi, radicalmente viziata.4.

Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnatodeve essere annullato senza rinvio.In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quantoimposto dalla legge.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A;lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento conrinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 28/04/2026, il [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare delTribunale di Lucca, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanzapresentata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], volta all’ottenimento dellatemporanea sospensione dell’ordine di esecuzione della pena detentiva, emessodal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca in data 31/03/2026.Ha quindi dichiarato temporaneamente sospeso l’ordine di carcerazioneemesso a suo carico assegnandogli trenta giorni per presentare domanda diaffidamento ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (TU Stup.).XXXX aveva riportato condanne per una complessiva pena detentiva dascontare pari a anni 4 mesi 11 giorni 24 di reclusione e una pena pecuniaria dieuro 21.000. Tuttavia, il suddetto ordine di carcerazione non aveva avutoesecuzione per irreperibilità del condannato.[OSCURATO:PERSONA] per l’udienza preliminare di Lucca riconosceva la sussistenza deipresupposti di legge enunciati ai sensi dell’art. 94 l. n. 309/1990, atteso che laconcessione della sospensione risulta ammissibile per pene che non superano glianni 6 nei confronti di soggetti riconosciuti come tossicodipendenti e inseriti,ovvero disponibili all’inserimento in un programma terapeutico certificato daapposite strutture.Il Procuratore di Lucca aveva ritenuto di non sospendere l’ordine diesecuzione e aveva poi sottolineato quanto dichiarato dal SERD di XXXXXXXXX,che attestava lo stato di tossicodipendenza del XXXX e l’idoneità dello stesso ausufruire di un programma riabilitativo alternativo alla detenzione (10/10/2024),purtuttavia attestando in data recentissima (03/04/2026) la discontinuità delcondannato nell’attuazione del programma pattuito nell’ottobre del 2020,interrotto quasi immediatamente per far rientro in Marocco.2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso dalProcuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, che ha articolato duediversi motivi.2.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc.pen., l’erronea applicazione delle norme risultanti dagli art. 94 l.n. 309/1990 e666 cod. proc. pen..Il citato art. 94 richiede, a pena di inammissibilità della domanda, lapresentazione di specifica documentazione quale: l’attestazione dello stato ditossicodipendenza o di alcoldipendenza, la procedura con la quale è statoaccertato l’uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l’andamento delprogramma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini delrecupero.Il Procuratore ricorrente ritiene che non sussistano i requisiti indicatitassativamente dalla disposizione in quanto il XXXX avrebbe omesso di allegarela documentazione del SERD dell’aprile 2026 attestante l’interruzione nell’ottobredel 2024 del piano di recupero disposto dalla struttura, senza che questoriprendesse il suo corso ordinario.2.2 Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett.e), cod. proc. pen., assenza, contraddittorietà, illogicità della motivazione.Pur essendo stata presentata dall’Ufficio requirente, nel corso delprocedimento di esecuzione, la relazione di aggiornamento del SERD in data23/04/2026, che dà conto del fatto che il condannato aveva interrotto ognicontatto con il Servizio da circa un anno e mezzo, il giudice dell’esecuzione avevaritenuto sussistenti i presupposti per la sospensione dell’ordine di carcerazionesenza spiegare come tale valutazione fosse compatibile con le risultanze negativesopra richiamate.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamento conrinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato2. Il provvedimento impugnato è stato emesso dal [OSCURATO:PERSONA] dell’udienzapreliminare in funzione di giudice dell’esecuzione e ha disposto la sospensionetemporanea dell’ordine di esecuzione in ragione del fatto che l’art. 94 d.P.R. n.309/90 consente al condannato di accedere al beneficio dell’affidamento in provaal servizio sociale per intraprendere l’attività terapeutica sulla base di unprogramma da lui concordato con la struttura sanitaria pubblica.Si tratta di ordinanza emessa da giudice funzionalmente incompetente e inviolazione delle norme che disciplinano l’istituto della sospensione dell’esecuzionein favore di condannato tossicodipendente, che intenda accedere alla misuraalternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari.Il comma 1 dell’art. 94 citato prevede che il beneficio «può essere concessosolo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiuntaa pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titoloesecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975,n. 354, e successive modificazioni. Alla domanda è allegata, a pena diinammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o dauna struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2,lettera d), dell'articolo 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o dialcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale disostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del programmaconcordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero delcondannato».Competente a decidere sull’istanza è il Tribunale di sorveglianza.Ai sensi del comma 2 dell’art. 94 citato, se l'ordine di carcerazione è statoeseguito, la domanda deve essere presentata al magistrato di sorveglianza ilquale, se l'istanza è ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordinealla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ed al gravepregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non visiano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporrel'applicazione provvisoria della misura alternativa. E il magistrato di sorveglianzarimane competente per l’adozione di ogni ulteriore provvedimento previstodall’ordinamento penitenziario fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza.Se l’ordine non è stato ancora eseguito, come ha precisato la giurisprudenzadi legittimità, «in tema di affidamento in prova in casi particolari, il soggettointeressato a fruire della sospensione dell'esecuzione funzionale alla misuraalternativa prevista dall'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ha l'onere, unavolta divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, di anticipare l'ordine diesecuzione, allegando al pubblico ministero l'istanza corredata delladocumentazione necessaria a farla ritenere, "prima facie", ammissibile». (Sez. 1,n. 16886 del 23/04/2026, L., Rv. 290016 - 01)L’art. 656, comma 8, cod. proc. pen. prevede che il pubblico ministerorevochi il decreto di sospensione dell’ordine di sospensione qualora l’istanza dicui all’art. 94 d.P.R. n. 309/90 non venga poi tempestivamente presentata, o iltribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, ma anchequando l'istanza presentata è inammissibile ai sensi degli artt. 90 e seguentid.P.R. n. 309/90, nonché, nelle more della decisione del tribunale disorveglianza, quando il programma di recupero di cui all'articolo 94 delmedesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data dipresentazione della relativa istanza o risulta interrotto.Da questa disposizione si desume che il pubblico ministero che abbia emessol’ordine di esecuzione senza disporne la sospensione sia l’autorità competente adecidere sull’istanza di sospensione dell’esecuzione non ancora portata a buonfine quando si intenda presentare la richiesta di misura alternativa in casiparticolari; e che lo stesso pubblico ministero possa respingere la richiestaquando ritenga che vi siano le stesse condizioni che ai sensi dell’art. 656, comma8, cod. proc. pen. legittimerebbero la revoca della sospensione.2.1. Il sistema dell’esecuzione della pena è stato ricostruito, pertanto, inprecedenti di legittimità, nel senso che la sospensione dell’esecuzione per iltossicodipendente che abbia in corso o abbia intenzione di sottoporsi ad unprogramma di recupero ex art. 94 d.p.r. n. 309 del 1990 non è automatica,“diversamente dal caso, ordinario, di pena detentiva non superiore a tre anni[oggi: quattro anni], in cui occorre soltanto registrare il dato, temporale e,dunque, oggettivo, della durata della pena da espiare. Può, quindi, affermarsiche un soggetto in stato di libertà, interessato alla fruizione di una delle suddettemisure, che presuppongono uno stato di tossicodipendenza o alcoldipendenza, ètenuto a corredare l'istanza di sospensione della pena, funzionale all'ottenimentodelle misure stesse, della documentazione indicata negli articoli menzionati, lacui verifica compete già al pubblico ministero sollecitato alla sospensionedell'ordine di esecuzione” (Sez. 1, n. 42702 del 13/07/2021, Taurisano, n.m.;Sez. 1, n. 3759 del 25/09/2015, dep. 2016, D’Angelo, n.m.).In base all’art. 656, comma 8, cod. proc. pen., deve ritenersi che il pubblicoministero non debba disporre la sospensione dell’esecuzione “quando l'istanzapresentata è inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico dicui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, esuccessive modificazioni, nonché, nelle more della decisione del tribunale disorveglianza, quando il programma di recupero di cui all'articolo 94 delmedesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data dipresentazione della relativa istanza o risulta interrotto”. L’istanza èinammissibile, in particolare, in caso di “mancata o incompleta allegazione dellacertificazione attestante lo stato di tossicodipendenza, la procedura accertativa diessa e l'idoneità del programma concordato” (Sez. 1, n. 43852 del 18/09/2019,Stazzone, Rv. 277326 - 01).2.2. Il giudice dell’esecuzione non può essere, pertanto, adito per effettuarevalutazioni di competenza del Magistrato di sorveglianza, del Tribunale disorveglianza o del pubblico ministero, secondo le scansioni procedimentali sin quirichiamate.Al più dinanzi al giudice dell’esecuzione può essere impugnato l’ordine diesecuzione per censurarne la legittimità, individuando gli elementi che nedovevano impedire l’emissione e non anche per valutare la possibilità di una suadiscrezionale e temporanea sospensione.La scansione procedimentale, cioè, non può essere alterata poichè scanditaespressamente dalla legge che accentra sulla magistratura di sorveglianza anchel'adozione delle misure interinali e urgenti e attribuisce al pubblico ministero lapreventiva valutazione dell'istanza del condannato che richiede l'affidamentoterapeutico ex art. 94 TU Stup.; il giudice dell'esecuzione è chiamato aintervenire, ove non sia già stato interessato il magistrato di sorveglianza,soltanto nel caso in cui il pubblico ministero abbia rigettato l'istanza disospensione dell'ordine di carcerazione in carenza dei presuposti o in violazionedi legge, non già per sostituirsi a esso nelle preliminari valutazioni che glispettano, venendo direttamente compulsato dal difensore condannato senzaneppure che l'istanza ex art. 94 TU Stup. sia stata presentata.Nel caso in esame, inoltre, il giudice dell'esecuzione, oltre a arrogarsicompetenze non proprie, ha adottatato un provvedimento avulso dal sistema eprivo di logica base giuridica poichè, pur in presenenza della provadell'abbandono del programma terapeutico e dell'irreperibilità del condannato, haritenuto di sospendere l'ordine di carcerazione fuuri dei casi previsti dalla legge.3. Emerge dalla documentazione versata dal Procuratore dellaRepubblica,della quale il giudice dell’esecuzione dà atto, non solo che ilcondannato deve espiare una pena superiore a quattro anni, ma che egli, giàdichiarato idoneo ad un programma terapeutico riabilitativo dal SERD diXXXXXXXXX, vi aveva aderito, ma fin dall’ottobre 2024 lo aveva interrotto e siera reso irreperibile per rientrare in Marocco; il 03/04/2026 lo stesso SERDaveva attestato che non vi era alcuna presa in carico con riguardo a costui nétantomeno alcuna predisposizione di di programma terapeutico in suo favore.Come già si è detto, secondo l’art. 94, comma 1, cit., l’ammissioneall’affidamento in prova in casi particolari è consentita se «la pena detentivadeve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente oalcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad essointenda sottoporsi».Dal comportamento concludente del condannato si ricavano elementi insenso contrario alla sua disponibilità a sottoporsi a programma di recupero.Sicché non vi era alcuna delle condizioni che possono incidere sullalegittimità dell’ordine di esecuzione.A fronte di ciò l’intervento del giudice dell’esecuzione, con un provvedimentoche non trova rispondenza in alcuna disposizione di legge, è intervenutosvolgendo un’autonoma non consentita valutazione circa la concedibilità di untermine entro il quale l’ordine di esecuzione doveva restare sospeso perpermettere al condannato di proporre istanza di concessione della misuraalternativa alla detenzione.L’ordinanza deve considerarsi, quindi, radicalmente viziata.4. Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnatodeve essere annullato senza rinvio.In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quantoimposto dalla legge. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 35002/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris