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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 18147/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di concorso in rapina aggravata ed altro e della qualificazione giuridica dei fatti accertati, e quelli che contestano la motivazione posta a base del diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p. e della conclusiva determinazione del trattamento sanzionatorio sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 15 ss. e 17 s.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] eltrani. [OSCURATO:PERSONA]` P Di.:-.7;o3irA.To [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di concorso in rapina aggravata ed altro e della qualificazione giuridica dei fatti accertati, e quelli che contestano la motivazione posta a base del diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p. e della conclusiva determinazione del trattamento sanzionatorio sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 15 ss. e 17 s.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] eltrani. [OSCURATO:PERSONA]` P Di.:-.7;o3irA.To [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18147/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris