CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 09562/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ena, rappresentati e difesi dagli avvocatiDomenico Primarosa e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso l’avvocatoPierluca Battisti;ricorrentecontroIntrum [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];controricorrenteavverso la sentenza n. 36/2021 depositata l’8 febbraio 2021 della Cortedi appello di Trento.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Sez. I – RG 17744/2021camera di consiglio 17.3.2026 1Numero registro generale 17744/2021Numero sezionale 1275/2026Numero di raccolta generale 9562/2026Data pubblicazione 14/04/20261. ─ [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], Giovanni, [OSCURATO:PERSONA] hanno evocato in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ondefar accertare l’illegittimità di appostazioni operate su di un contocorrente intestato alla società ― per la cui esposizione debitoriaavevano prestato fideiussione gli altri attori ― e sentire condannata ladetta banca al pagamento di quanto dalla stessa illegittimamenteriscosso; hanno altresì richiesto che fosse accertata la nullità di unmutuo concluso il 14 giugno 2004 e che Intesa fosse infine condannataal risarcimento del danno conseguito a una segnalazione alla Centralerischi della Banca d’Italia ritenuta illegittima.La banca si è costituita. Ha resistito alle domande attrici e agitoin via riconvenzionale per la condanna degli attori al pagamento delsaldo del conto corrente, oltre che alla restituzione della sommamutuata (per il caso in cui fosse dichiarata la nullità di tale contratto).Il Tribunale di Trento ha respinto le domande attrici e, inaccoglimento della domanda riconvenzionale, ha condannato gli attorial pagamento della somma di euro 8.744,44: somma, questa,maggiorata degli interessi legali.2. — La sentenza di primo grado è stata impugnata sia dagli attorisopra indicati che dalla banca.La Corte di appello di Trento, con sentenza dell’8 febbraio 2021,ha: rideterminato il saldo del conto corrente nella somma di euro9.363,60, a debito della correntista; condannato la banca alpagamento, in favore della società, della somma di euro 12.116,40,oltre interessi, posto che successivamente alla chiusura del contorisultavano essere state eseguite rimesse per un importo superiorerispetto a tale saldo, e precisamente per euro 21.480,00; accoltol’appello incidentale di Intesa;.3. — La società correntista e i fideiussori hanno proposto unricorso per cassazione su due motivi, cui resiste Intesa. Sono stateSez. I – RG 17744/2021camera di consiglio 17.3.2026 2Numero registro generale 17744/2021Numero sezionale 1275/2026Numero di raccolta generale 9562/2026Data pubblicazione 14/04/2026depositate memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Col primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 111Cost., 99, 112, 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2697 e 2946 c.c.,dell’art. 117, terzo, quarto e settimo comma, e 127 t.u.b.; nella rubricadel motivo è richiamato sia il vizio di cui all’art. 360, n. 3, che quello dicui all’art. 360, n. 5, c.p.c.. Si lamenta che la Corte di appello,nonostante non sia stato documentato il contratto di apertura di credito,di tale negozio non abbia «sancito la nullità, avvantaggiando così laparte che avrebbe potuto e dovuto predisporlo per iscritto». La censurainveste la sentenza impugnata nella parte in cui, accogliendo l'appelloincidentale della banca, ha rigettato l'eccezione di prescrizione propostadagli odierni ricorrenti con riguardo a tutti i versamenti effettuati neldecennio anteriore alla proposizione della domanda (e cioè per ilperiodo che precede il maggio 2006). Si rileva che non era statoprodotto alcun contratto di apertura di credito, quantomeno fino al 2febbraio 2004 (data cui risaliva l’unica convenzione relativa a tale formadi finanziamento), e che [OSCURATO:PERSONA] non poteva «giovarsi, per glieffetti della prescrizione, della causa di nullità dei contratti diaffidamento che [aveva] determinato con la propria condotta negligenterispetto agli obblighi di cui all’art. 117, terzo comma, t.u.b., risultandodocumentato tramite gli estratti conto che il conto corrente eraaffidato». È spiegato che, in dipendenza della doverosa declaratoria dinullità per difetto di forma dei contratti di affidamento, tutti gli interessi,le commissioni e le spese non concordate per iscritto avrebbero dovutoessere stornati. Gli istanti assumono inoltre che, contrariamente aquanto sostenuto dalla Corte di appello, non era irrilevante lacircostanza per cui i conteggi eseguiti dal consulente tecnico d'ufficionel corso del giudizio di primo grado risultavano operati sulla base delsaldo disponibile.2. ― Il motivo appare inammissibile.Sez. I – RG 17744/2021camera di consiglio 17.3.2026 3Numero registro generale 17744/2021Numero sezionale 1275/2026Numero di raccolta generale 9562/2026Data pubblicazione 14/04/2026Esso è confuso nella sua articolazione, cumulandoindistintamente più profili di censura (l’error in iudicando ex art. 360,n. 3, c.p.c. e l’omesso esame di fatto decisivo di cui all’art. 360, n. 5,c.p.c., oltretutto dedotto senza indicare il «fatto storico», il cui esamesia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risultiesistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto didiscussione processuale tra le parti e la sua «decisività»: Cass. Sez. U.7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).Si rileva, in proposito, che l'articolazione di un singolo motivo inpiù profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essereprospettato come un autonomo motivo, costituisce ragioned'inammissibilità dell'impugnazione quando la sua formulazione nonconsente o rende difficoltosa l'individuazione delle questioni prospettate(Cass. 17 marzo 2017, n. 7009), dovendo le censure, anche secumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esameseparato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettereal giudice il compito di isolare le singole censure teoricamenteproponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazioneconsentiti, prima di decidere su di esse (Cass. 23 ottobre 2018, n.26790). In particolare, è inammissibile la mescolanza e lasovrapposizione di mezzi d'impugnazione facenti riferimento allediverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.,non essendo consentita la prospettazione di una medesima questionesotto profili incompatibili, quali quello della violazione di legge edell'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in quanto una taleformulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito diisolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle aduno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poiricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, cosìdare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine diSez. I – RG 17744/2021camera di consiglio 17.3.2026 4Numero registro generale 17744/2021Numero sezionale 1275/2026Numero di raccolta generale 9562/2026Data pubblicazione 14/04/2026decidere successivamente su di esse (Cass. 6 febbraio 2024, n. 3397;Cass. 23 ottobre 2018, n. 26874).Il motivo risulta, inoltre, privo di decisività.La Corte distrettuale si è interessata dell’apertura di credito inconto corrente ai fini della prescrizione: per risolvere cioè la questionecirca la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse eseguite dallasocietà correntista. La distinzione, nel quadro della disciplina dellaripetizione dell’indebito in materia di contratti bancari, tra rimessesolutorie e rimesse ripristinatorie della provvista si deve, come èrisaputo, alle Sezioni Unite, che hanno affrontato il problema delladecorrenza della prescrizione del diritto di ripetizione. [OSCURATO:PERSONA].Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418, l'azione di ripetizione di indebito,proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità dellaclausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocisticimaturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancarioregolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizionedecennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbianoavuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data diannotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamenteaddebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto,in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati: ciò in quanto ilpagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria èesclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di unaprestazione da parte del solvens, con conseguente spostamentopatrimoniale in favore dell'accipiens. La pronuncia muove dal rilievo percui non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del dirittoalla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico,definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito,perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto diripetizione. In conseguenza, se il correntista, nel corso del rapporto,abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tantoSez. I – RG 17744/2021camera di consiglio 17.3.2026 5Numero registro generale 17744/2021Numero sezionale 1275/2026Numero di raccolta generale 9562/2026Data pubblicazione 14/04/2026questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, talida formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quantoabbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale infavore della banca. E questo accadrà ove si tratti di versamenti eseguitisu un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favoredel correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire unpassivo eccedente i limiti dell'affidamento: non così in tutti i casi neiquali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limitedell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da attiripristinatori della provvista della quale il correntista può ancoracontinuare a godere (sent. cit., in motivazione). Di qui l’importanzadella differenziazione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie dellaprovvista: solo le prime possono considerarsi pagamenti nel quadrodella fattispecie di cui all'art. 2033 c.c.; con la conseguenza che laprescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre, per esse,dal momento in cui abbiano avuto luogo. I versamenti ripristinatori,invece ― come precisato dalle Sezioni Unite ― non soddisfano ilcreditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà d'indebitamento delcorrentista: sicché, con riferimento ai medesimi, di pagamento potràparlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di creditoin conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale,in cui siano compresi interessi non dovuti.Ora, la Corte di appello ha in sintesi dato atto che la correntistaaveva allegato l’esistenza di un’apertura di credito, fino al 2 febbraio2004, per euro 15.493,71 e reputato non credibile quanto opinato dalc.t.u., il quale aveva preso in considerazione «il ben maggioreaffidamento a partire dal marzo 1992 di euro 103.291,38»: ha spiegato,in proposito, essere «implausibile che un affidamento di euro103.291,38 venga ridotto con il contratto del 2 febbraio 2004 ad euro50.000,00». A fronte della questione posta dalla società correntista,vertente sulla necessità di considerare ai fini dell’individuazione delleSez. I – RG 17744/2021camera di consiglio 17.3.2026 6Numero registro generale 17744/2021Numero sezionale 1275/2026Numero di raccolta generale 9562/2026Data pubblicazione 14/04/2026rimesse solutorie il saldo «ricalcolato», e non quello risultante dagliestratti conto (secondo l’insegnamento di Cass. 19 maggio 2021, n.9141), la Corte di merito ha poi osservato che il rilevante scarto tra leallegazioni del correntista circa l’entità dell’affidamento e la base dicalcolo utilizzata dal consulente imponeva «di escludere che, ancheconsiderando il saldo depurato dalle poste non dovute, la conclusionecirca la natura totalmente solutoria delle rimesse potrebbe mutare». LaCorte territoriale ha quindi, da un lato, valorizzato quanto dedottodall’odierna parte ricorrente circa l’esistenza di un’apertura di creditoper il ridotto importo di euro 15.493,71 e, dall’altro, ritenuto, in base aun apprezzamento di fatto non sindacabile in questa sede, che rispettoa tale ammontare le rimesse dirette a coprire gli importi addebitati atitolo di interessi, commissioni e spese non dovute assumevano tuttevalore solutorio.Oppongono i ricorrenti che la sentenza impugnata avrebbedovuto dare atto della nullità del contratto di apertura di credito, perchénon concluso in forma scritta.Per conferire un qualche rilievo alla nullità in questione, dovrebbeperò ipotizzarsi che, in forza dell’apertura di credito di cui qui si dibatte,siano stati applicati interessi o competenze che andavano pattuiti periscritto. Ebbene, la stessa Corte di appello ha riconosciuto che gliinteressi a debito della correntista andavano riconosciuti al tasso legalesino al 31 dicembre 1993 e al tasso sostitutivo ex art. 117 comma 7,t.u.b. per il periodo successivo, posto che il contratto di conto correntedel 10 giugno 1993 non conteneva, al riguardo, «previsioni di sorta»: ilche sconfessa, con tutta evidenza, il dato del riconoscimento dellaspettanza di ipotetici interessi che fossero stati pattuiti col contratto diapertura di credito. Su altri addebiti per commissioni e spese (semprericonducibili all’apertura di credito del marzo 1992), il motivo è poi deltutto carente di specificità: chi impugna non si mostra in grado dichiarire alcunché in proposito (a quali voci corrispondano, a quantoSez. I – RG 17744/2021camera di consiglio 17.3.2026 7Numero registro generale 17744/2021Numero sezionale 1275/2026Numero di raccolta generale 9562/2026Data pubblicazione 14/04/2026ammontino, da quale passaggio della motivazione risulti che sioriginassero da quel negozio e in che modo la Corte di appello li abbiariconosciuti dovuti).Solo per completezza si osserva, poi, che la Corte di appello nonera comunque tenuta a rilevare d’ufficio la detta nullità a frontedell’allegazione, da parte della stessa correntista, di tale contratto informa non scritta. Stante la detta allegazione, che può immaginarsiformulata allo scopo di dar conto della natura ripristinatoria dellerimesse operate nel corso del rapporto (e quindi in vista di un risultatofavorevole per la correntista), il rilievo officioso andava escluso, poichéla nullità in questione, contemplata dall’art. 117, comma 3, t.u.b.,opera, come è noto, soltanto «a vantaggio del cliente» (art. 127,comma 3, t.u.b.).I ricorrenti assumono, infine, che l’individuazione delle rimessesolutorie andava operata sulla base del «saldo ricalcolato». Come si èdetto, nella sentenza impugnata è stato spiegato che anche depurandoil saldo dalle poste non dovute i versamenti operati sarebbero risultatisolutori. Gli istanti contestano, in concreto, questa conclusionesottoponendo al Collegio una diversa quantificazione del saldo di contocorrente (a credito della correntista per l’importo di euro 298.407,95).La censura non può, con tutta evidenza, avere ingresso, risolvendosinella sollecitazione di un nuovo accertamento di fatto.3. ― Col secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 111Cost., degli artt. 99, 112, 115, 116, c.p.c. 820, comma 3, 821, comma3, 1283, 1284 c.c., 117, comma 4 e comma 7, e 127 t.u.b.. Sostengonogli istanti che la sostituzione dell'interesse semplice con l'interessecomposto nel calcolo delle rate del piano di ammortamento allafrancese, provocando un innalzamento occulto del tasso di interesseeffettivamente applicato, potrebbe comportare in caso di mancatapattuizione del regime finanziario della capitalizzazione composta, laviolazione dell’art. 117 t.u.b., il quale contempla l'obbligo di indicareSez. I – RG 17744/2021camera di consiglio 17.3.2026 8Numero registro generale 17744/2021Numero sezionale 1275/2026Numero di raccolta generale 9562/2026Data pubblicazione 14/04/2026per iscritto nei contratti bancari il tasso di interesse applicato ed ognialtro prezzo o condizione praticati. La censura investe la sentenzaimpugnata laddove la Corte di appello, affrontando il tema dellalegittimità del contratto di mutuo che prevedeva un ammortamento«alla francese», ha affermato che «una pretesa divergenza fra tassopattuito e tasso concretamente applicato si porrebbe sul pianodell’esecuzione del contratto, non certo su quello della nullità dellarelativa clausola».4. ― Il motivo è infondato.Esso pone il problema della trasparenza del contratto di mutuocon rimborso «alla francese», al quale è associato un regime dicapitalizzazione composta.Sul punto deve richiamarsi l’arresto delle Sezioni Unite, secondocui, in caso di mutuo bancario con rimborso rateale del prestito regolatoda un piano di ammortamento «alla francese», la mancata indicazionedella modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazionecomposto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale delcontratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto delcontratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza dellecondizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti(Cass. Sez. U. 29 maggio 2024, n. 15130).5. ― Il ricorso è respinto.6. — Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corterigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, infavore della parte controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, dellaSez. I – RG 17744/2021camera di consiglio 17.3.2026 9Numero registro generale 17744/2021Numero sezionale 1275/2026Numero di raccolta generale 9562/2026Data pubblicazione 14/04/2026l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 17 marzo 2026.Il PresidenteEnrico ScodittiSez. I – RG 17744/2021camera di consiglio 17.3.2026 10