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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26893/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6479/2016 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, viale Parioli n. 43, presso lo studio del prof. avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente al prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] ed al prof. avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3482/2015, depositata il 28 luglio 2015, della Commissione tributaria regionale della Lombardia; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 5 maggio 2021, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. — l'Agenzia delle Entrate, sulla base di quattro motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 3482/2015, depositata il 28 luglio 2015, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia, per quel che qui ancora interessa, ha rigettato l'appello proposto dalla stessa Agenzia, così integralmente confermando il decisum di prime cure recante annullamento di avvisi di accertamento emessi, relativamente al periodo di imposta 2006, a fini Ires, Irap e Iva; - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. resiste con controricorso e ,(2 us(1 -2- orke,i-or J. Considerato che:

1. - in via pregiudiziale deve rilevarsi che la stessa Agenzia delle Entrate, su segnalazione dell'ufficio competente, ha dato conto dell'accesso della controricorrente alla definizione agevolata della controversia, ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in I. n. 136 del 2018, oltrechè della regolarità delle istanze di definizione e del versamento degli importi dovuti per il perfezionamento delle domande (così la nota dell'Agenzia delle Entrate), così concludendo per la dichiarazione di estinzione del giudizio; 1.1 - il d.l. n. 119 del 2018, art. 6, cit., dispone che «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020» (c. 12) e che «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto ...

Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.» (c. 13); - non essendo stata presentata la cennata istanza di trattazione, - e, per di più, essendosi dato atto del perfezionamento della procedura volta alla definizione della controversia, - ricorre la causa estintiva correlata al procedimento di definizione agevolata;

2. - le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, c. 13, ult. prop., cit.);- non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, venendo in considerazione causa estintiva del giudizio correlata all'iniziativa di parte controricorrente, nei confronti della ricorrente rilevando, quindi, l'applicazione dell'istituto della prenotazione a debito.

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente, tra le parti, le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta da remoto il 5 maggio 2021.

Il Presidente tt. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6479/2016 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, viale Parioli n. 43, presso lo studio del prof. avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente al prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] ed al prof. avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3482/2015, depositata il 28 luglio 2015, della Commissione tributaria regionale della Lombardia; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 5 maggio 2021, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. — l'Agenzia delle Entrate, sulla base di quattro motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 3482/2015, depositata il 28 luglio 2015, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia, per quel che qui ancora interessa, ha rigettato l'appello proposto dalla stessa Agenzia, così integralmente confermando il decisum di prime cure recante annullamento di avvisi di accertamento emessi, relativamente al periodo di imposta 2006, a fini Ires, Irap e Iva; - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. resiste con controricorso e ,(2 us(1 -2- orke,i-or J. Considerato che: 1. - in via pregiudiziale deve rilevarsi che la stessa Agenzia delle Entrate, su segnalazione dell'ufficio competente, ha dato conto dell'accesso della controricorrente alla definizione agevolata della controversia, ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in I. n. 136 del 2018, oltrechè della regolarità delle istanze di definizione e del versamento degli importi dovuti per il perfezionamento delle domande (così la nota dell'Agenzia delle Entrate), così concludendo per la dichiarazione di estinzione del giudizio; 1.1 - il d.l. n. 119 del 2018, art. 6, cit., dispone che «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020» (c. 12) e che «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto ... Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.» (c. 13); - non essendo stata presentata la cennata istanza di trattazione, - e, per di più, essendosi dato atto del perfezionamento della procedura volta alla definizione della controversia, - ricorre la causa estintiva correlata al procedimento di definizione agevolata; 2. - le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, c. 13, ult. prop., cit.);- non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, venendo in considerazione causa estintiva del giudizio correlata all'iniziativa di parte controricorrente, nei confronti della ricorrente rilevando, quindi, l'applicazione dell'istituto della prenotazione a debito. P.Q.M. La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente, tra le parti, le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta da remoto il 5 maggio 2021. Il Presidente tt. [OSCURATO:PERSONA]
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