CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 12531/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10783-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato - avverso l’ordinanza de l TRIBUNALE di SAVONA , depositata il 15/10/2021;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con l’ordinanza impugnata, depositata il 15.10.2021, il Tribunale di Savona rigettava il ricorso interposto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Giudice di Pace di Savona di liquidazione del compenso della parte ammessa al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato, in relazione all’attività difensiva prestata nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto la domanda di perdita di possesso di un autoveicolo. Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto congrua la liquidazione del compenso nella misura di € 100,00operata dal Giudice di Pace, a fronte del riconoscimento delle sole fasi di studio ed introduttiva, posta l’assenza di attività istruttoria e la rinuncia al mandato difensivo in corso di causa da parte dell’odierna ricorrente, condannando quest’ultima al pagamento delle spese del giudizio di opposizione. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione o falsa applicazione degli artt. 82 e 316 c.p.c., perché il Tribunale di Savona avrebbe valutato l’attività difensiva posta in essere dalla ricorrente senza considerare che l’oggetto della domanda non era soltanto la perdita di possesso di una vettura, ma anche la condanna della sua assistita al risarcimento del danno, indicato dall’attore nei limiti della somma di € 5.000,00corrispondente alla competenza per valore del Giudice di Pace. Il giudizio, inoltre, si era concluso con la dichiarazione di perdita di possesso della vettura e la compensazione delle spese di lite, onde la parte assistita dalla odierna ricorrente non era risultata totalmente soccombente rispetto alla domanda spiegata nei suoi confronti, comeerroneamente ritenuto dal giudice di merito. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta laviolazione o falsa applicazione degli artt. 82 e 130 del D.P.R. n. 115 del 2002, 1 del D.M. n.37 del 2018, 4 del D.M. n. 55 del 2014, 3 e 24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto cheil compenso dovuto al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato può essere quantificato anche in un importo inferiore ai minimi tariffari, ritenendo questi ultimi derogabili ratione temporis . Inoltre, la ricorrente lamenta che la determinazione del compenso in concreto operata dal giudice a quo sarebbe lesiva della dignità professionale e dunque contraria ai dettami dell’art. 2233 c.c., anche per omessa considerazione della fase di trattazione del giudizio presupposto. Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia laviolazione dell’art. 111 Cost. per omesso esame di un fatto decisivo ed il vizio della motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché il Tribunale di Savona, nel confermare la quantificazione del compenso proposta dal Giudice di Pace, avrebbe fatto genericamente riferimento alle motivazioni contenute in quella prima decisione, senza esplicitare le ragioni che lo avevano condotto alla decisione di rigetto dell’opposizione interposta dalla odierna ricorrente. In particolare, quest’ultima si duole del fatto che, a fronte di un compenso medio di € 800 previsto dalla tariffa applicabile, la liquidazione sarebbe stata immotivatamente contenuta in soli € 100: somma, quest’ultima, inadeguata e insufficiente, anche considerando la dimidiazione prevista dall’art. 106 bis del D.P.R. n. 115 del 2002. Ed infine, con il quarto motivo, la ricorrente si duole dellaviolazione dell’art. 111 Cost. edel vizio della motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché il Tribunale di Savona, dopo aver ritenuto congruo un compenso di soli € 100 per l’opera da lei prestata nel giudizio presupposto, l’avrebbe anche ingiustamente condannata a rifondere le spese del giudizio di opposizione, determinate in totali € 1.181,89. Il secondo ed il terzo motivo, che per ragioni logiche vanno esaminati prima degli altri e possono essere scrutinati congiuntamente, sono fondati. L’odierna ricorrente ha svolto la sua attività di assistenzalegale di una parte ammess a al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto la richiesta di perdita di possesso di un veicolo e la condanna al risarcimento del danno conseguente, di valore compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200 ,00 e svoltosi, dinanzi il Giudice di Pace di Savona, dal 10.1.2018 (data della citazione introduttiva) sino al giorno antecedente la discussione della causa, allorquando la parte assistita le aveva revocato il mandato difensivo. Il giudizio si era definito con sentenza pubblicata nel 2021 e dunque la liquidazione del compenso spettante al difensore avrebbe dovuto essere operata nel rispetto della normativa vigente, ratione temporis, alla data di esaurimento dell’attività, e pertanto nel rispetto delle previsioni contenute nel D.M. n. 55 del 2014, come modificato e integrato dal D.M. n. 37 del 2018. I minimi tariffari relativi allo scaglione corrispondente al valore della causa, dunque, avrebbero dovuto essere ritenuti inderogabili. Sul punto, va ribadito il principio secondo cui“In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile” (Cass. Sez.2, Sentenza n. 9815 del 13/04/2023, Rv. 667534; conf. Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 29184 del 20/10/2023 , Rv. 669200, che esclude la derogabilità dei minimi tariffari anche mediante ricorso ai cd. Protocolli di intesa stipulati presso i singoli uffici giudiziari). All’odierna ricorrente, inoltre, non poteva non essere riconosciuto il compenso per la fase di trattazione, posto il principio, anch’esso da ribadire, secondo cui “ In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il D.M. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per lafase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per lafase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per lafase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023 , Rv. 667505; conf. Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 28627 del 13/10/2023 , Rv. 669319 e Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019 , Rv. 652600). Ne deriva l’accoglimento delle due censure in esame, che implica l’assorbimento del primo e quarto motivo. La pronuncia impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alle censure accolte, e la causa rinviata al Tribunale di Savona, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM la Corte accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassala decisioneimpugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa al Tribunale di Savona , in differente composizione, anche per le spese del presente