CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 novembre 1971
Cassazione n. 29797/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/11/1971 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché generici e manifestamente infondati; considerato che i rilievi difensivi in punto dì responsabilità e dì mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pc..n. sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 2-3 in relazione alla configurabilità del delitto di evasione, stante l'oggettività dell'allontanamento, ingiustificato e volontario, dal luogo di detenzione, nonché alla esclusione della minima offensività del fatto in relazione alla reiterata violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale e alle identiche violazioni commesse dopo la commissione del reato in esame; v. Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Rv. 278347 ove si afferma che in tema di particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui sì procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il consiglier estensore [OSCURATO:PERSONA]