CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18715/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] r avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio per mancata tempestiva nomina di un nuovo difensore d'ufficio dopo la rinuncia al mandato del precedente difensore, è manifestamente infondato in diritto, giacché la nullità eventuale degli atti successivamente compiuti richiede la ostensione del danno processuale concretamente provocato dal ritardo nella nomina del nuovo difensore di ufficio (Sez. 5, n. 35795 del 09/10/2025, V. Rv. 288730-01; Sez. 2, n. 7313 del 08/01/2025, Aloisio, Rv. 287455-01); che il giudice del gravame ha specificato a pag. 2 della sentenza impugnata che la rinuncia al mandato da parte del difensore, che ha effetto solo quando interviene la nomina del nuovo difensore da parte dell'imputato, non ha determinato alcun danno concreto all'imputato, fino alla nomina di un nuovo difensore di fiducia; considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la legittimità dell'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali del teste [OSCURATO:PERSONA] è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che il giudice di merito ha ritenute che tali dichiarazioni siano state legittimamente acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., essendo divenute irripetibili per la sopravvenuta impossibilità del teste di essere sentito in dibattimento (cfr. pag. 2); considerato che il terzo motivo di ricorso che censura l'insussistenza della condizione di procedibilità per querela tardiva non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che dalla sentenza impugnata (pag. 2) emerge che la querela è stata tempestivamente presentata, avuto riguardo al momento in cui le persone offese sono venute a conoscenza della truffa subita; considerato che il quarto motivo di ricorso che denuncia violazione del diritto di difesa per avere il giudice di primo grado anticipato l'orario dell'udienza fissatain data [OSCURATO:DATA_NASCITA], impedendo la comparizione dell'imputato è generico non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto la -Corte di appello ha correttamente motivato sul punto, atteso che il difensore non l'ha eccepita né in quell'udienza né in quelle successive, in cui l'imputato non è comparso per rendere l'esame richiesto (si veda sempre pag. 2); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M