Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:C:2008:117
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]132/05
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
contro
Repubblica federale di Germania
«Inadempimento di uno Stato — Regolamento (CEE) n. 2081/92 — Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari — [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” — Uso della denominazione “parmesan” — Obbligo di uno Stato membro di sanzionare d’ufficio l’uso illegittimo di una denominazione d’origine protetta»
Conclusioni dell’avvocato generale J. Mazák, presentate il 28 giugno 2007
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 26 febbraio 2008
Massime della sentenza
1.
Agricoltura — Legislazioni uniformi — Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti
agricoli ed alimentari — Regolamento n. 2081/92
(Regolamento del Consiglio n. 2081/92, artt. 13 e 17; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 1107/96)
2.
Agricoltura — Legislazioni uniformi — Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti
agricoli ed alimentari — Regolamento n. 2081/92
[Regolamento del Consiglio n. 2081/92, art. 13, n. 1, lett. b)]
3.
Agricoltura — Legislazioni uniformi — Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti
agricoli ed alimentari — Regolamento n. 2081/92
(Regolamento del Consiglio n. 2081/92, art. 3, n. 1)
4.
Atti delle istituzioni — Regolamenti — Applicabilità diretta
(Art. 249 CE; regolamento del Consiglio n. 2081/92)
5.
Agricoltura — Legislazioni uniformi — Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti
agricoli ed alimentari — Regolamento n. 2081/92
[Regolamento del Consiglio n. 2081/92, artt. 10 e 13, n. 1, lett. b)]
1. Nel caso di una denominazione d’origine «composta» registrata a norma del procedimento semplificato ex art. 17 del regolamento
2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari,
l’insussistenza, per tale denominazione, di una dichiarazione effettuata rinviando alle note a piè di pagina dell’allegato
del regolamento n. 1107/96, la quali attesti che, per talune componenti di una denominazione, la protezione conferita dall’art. 13
del regolamento n. 2081/92 non è stata richiesta non può costituire un argomento sufficiente per determinare l’ampiezza di
tale protezione. Nel sistema di protezione istituito mediante il regolamento n. 2081/92 le questioni relative alla protezione
da accordare ai singoli elementi di una denominazione, e segnatamente quelle relative all’eventualità che si tratti di un
nome generico o di un elemento protetto contro le prassi oggetto dell’art. 13 del detto regolamento, rientrano nella competenza
del giudice nazionale, che le risolverà in base ad un’analisi approfondita del contesto fattuale quale ricostruito ed illustrato
dagli interessati.
(v. punti 28-30)
2. L’uso della denominazione «parmesan» dev’essere considerato un’evocazione della denominazione di origine protetta «[OSCURATO:PERSONA]» ai sensi dell’art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche
e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari, che tutela le denominazioni registrate, in particolare,
contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione
protetta è stata tradotta.
Infatti sussistono analogie fonetiche ed ottiche fra le denominazioni «parmesan» e «[OSCURATO:PERSONA]», in un contesto in
cui i prodotti di cui è causa sono formaggi a pasta dura, grattugiati o da grattugiare, cioè simili nel loro aspetto esterno.
Peraltro, indipendentemente dal fatto che la denominazione «parmesan» sia o meno la traduzione esatta della denominazione
d’origine protetta «[OSCURATO:PERSONA]» o del termine «[OSCURATO:PERSONA]», si deve tener conto anche della somiglianza concettuale
tra tali due termini, pur di lingue diverse. Tale somiglianza, come già le dette somiglianze fonetiche e ottiche, è idonea
ad indurre il consumatore a prendere come immagine di riferimento il formaggio recante la denominazione d’origine protetta
«[OSCURATO:PERSONA]» quando si trova dinanzi ad un formaggio a pasta dura, grattugiato o da grattugiare, recante la denominazione
«parmesan».
(v. punti 46-49)
3. Nel valutare la genericità di una denominazione occorre prendere in considerazione, conformemente all’art. 3, n. 1, del regolamento
n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed
alimentari, i luoghi di produzione del prodotto considerato sia all’interno sia al di fuori dello Stato membro che ha ottenuto
la registrazione della denominazione in oggetto, il consumo di tale prodotto e il modo in cui viene percepita dai consumatori
la sua denominazione all’interno e al di fuori del detto Stato membro, l’esistenza di una normativa nazionale specifica relativa
al detto prodotto, nonché il modo in cui la detta denominazione è stata utilizzata nella legislazione comunitaria.
(v. punto 53)
4. La facoltà di cui godono i cittadini di far valere le disposizioni di un regolamento dinanzi ai giudici nazionali non dispensa
gli [OSCURATO:PERSONA] membri dall’adottare le misure interne che permettano di assicurarne la piena e completa applicazione qualora ciò
si renda necessario.
A tal proposito, un ordinamento giuridico nazionale che disponga di strumenti giuridici intesi a garantire una tutela effettiva
dei diritti che i singoli traggono dal regolamento n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari, come disposizioni di legge atte a contrastare l’uso illecito
delle denominazioni d’origine protette, tra cui in particolare una legge sulla lotta alla concorrenza sleale e una legge relativa
alla tutela dei marchi e di altri segni distintivi, e che non riservi la possibilità di impugnare ogni comportamento idoneo
a ledere i diritti derivanti da una denominazione d’origine protetta al solo utilizzatore legittimo della stessa, ma lo consenta,
al contrario, ai concorrenti, alle associazioni di imprese e alle associazioni di consumatori, è atto a garantire la tutela
di interessi diversi da quelli dei produttori dei beni protetti da una denominazione d’origine protetta, segnatamente, gli
interessi dei consumatori.
(v. punti 68-70)
5. L’obbligo degli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare d’ufficio le misure necessarie a perseguire la violazione dell’art. 13, n. 1, lett. b),
del regolamento n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti
agricoli ed alimentari, che tutela le denominazioni registrate, in particolare, contro qualsiasi usurpazione, imitazione o
evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è stata tradotta, non deriva dall’art. 10
del regolamento di cui trattasi. Vero è che, per assicurare l’efficacia delle disposizioni del regolamento n. 2081/92, l’art. 10,
n. 1, prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedano a che entro sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento siano predisposte
strutture di controllo. Essi sono dunque tenuti a creare tali strutture. Tuttavia, l’art. 10, n. 4, del medesimo regolamento,
disponendo che «[q]ualora constatino che un prodotto agricolo o alimentare recante una denominazione protetta originaria del
suo Stato membro non risponde ai requisiti del disciplinare, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati
di uno Stato membro prendono i necessari provvedimenti per assicurare il rispetto del presente regolamento (…)», indica che
le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati di uno Stato membro sono quelli dello Stato membro di provenienza
della denominazione d’origine protetta. Il fatto che il detto art. 10, al n. 3, parli di «produttore o trasformatore soggetto
al controllo», al n. 6, del diritto dei produttori all’accesso al sistema di controllo e, al n. 7, dell’obbligo dei produttori
di sostenere i costi dei controlli, conferma che tale articolo riguarda obblighi degli [OSCURATO:PERSONA] membri da cui proviene la denominazione
d’origine protetta.
Tale interpretazione è confortata dal combinato disposto degli artt. 4, n. 2, lett. g), e 5, nn. 3 e 4, del regolamento n. 2081/92,
dal quale emerge che la domanda di registrazione deve includere il disciplinare, che tale domanda deve essere inviata allo
Stato membro sul cui territorio è situata l’area geografica interessata e che il detto disciplinare deve contenere «i riferimenti
relativi alle strutture di controllo previste all’articolo 10». Ne consegue che gli organi di controllo cui incombe l’obbligo
di assicurare il rispetto del disciplinare delle denominazioni d’origine protette sono quelli dello Stato membro da cui proviene
la denominazione d’origine protetta medesima.
(v. punti 72-78)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
26 febbraio 2008 (
*
)
«Inadempimento di uno Stato – Regolamento (CEE) n. 2081/92 – Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari – [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” – Uso della denominazione “parmesan” – Obbligo di uno Stato membro di sanzionare d’ufficio l’uso illegittimo di una denominazione d’origine protetta»
Nella causa C‑132/05,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 21 marzo 2005,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee,
rappresentata dal sig. E. de March, dalla sig.ra S. Grünheid e dal sig. B. Martenczuk, in qualità di agenti, con domicilio
eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
sostenuta da:
Repubblica ceca,
rappresentata dal sig. T. Boček, in qualità di agente,
Repubblica italiana,
rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Aiello, avvocato dello Stato, con domicilio
eletto in Lussemburgo,
intervenienti,
contro
Repubblica federale di Germania
, rappresentata dai sigg. M. Lumma e A. Dittrich, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. M. Loschelder, Rechtsanwalt,
convenuta,
sostenuta da:
Regno di Danimarca,
rappresentato dal sig. J. Molde, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
Repubblica d’Austria,
rappresentata dal sig. E. Riedl, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
intervenienti,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts e U. Lõhmus, presidenti di sezione,
dai sigg. J.N. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), K. Schiemann, P. Kūris, E. Juhász, E. Levits e A. Ó Caoimh, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 13 febbraio 2007,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 giugno 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il ricorso in esame la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica federale di
Germania, rifiutando formalmente di perseguire come illecito l’impiego nel suo territorio della denominazione «parmesan» nell’etichettatura
di prodotti non corrispondenti al disciplinare della denominazione d’origine protetta (in prosieguo: la «DOP») «[OSCURATO:PERSONA]», favorendo così l’usurpazione da parte di terzi della notorietà di cui gode il prodotto autentico, tutelato a livello
comunitario, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del
Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine
dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pag. 1).
Contesto normativo
2 Il regolamento n. 2081/92 istituisce una protezione comunitaria delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche
dei prodotti agricoli ed alimentari.
3 L’art. 2 del regolamento n. 2081/92 dispone quanto segue:
«1. La protezione comunitaria delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari
è ottenuta conformemente al presente regolamento.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) “denominazione d’origine”: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a
designare un prodotto agricolo o alimentare
– originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e
– la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico comprensivo dei
fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell’area geografica delimitata;
(...)».
4 L’art. 3, n. 1, di tale regolamento è così formulato:
«Le denominazioni divenute generiche non possono essere registrate.
Ai fini del presente regolamento, si intende per “denominazione divenuta generica” il nome di un prodotto agricolo o alimentare
che, pur collegato col nome del luogo o della regione in cui il prodotto agricolo o alimentare è stato inizialmente ottenuto
o commercializzato, è divenuto, nel linguaggio corrente, il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare.
Per determinare se una denominazione sia divenuta generica o meno, si tiene conto di tutti i fattori, in particolare:
– della situazione esistente nello Stato membro in cui il nome ha la sua origine e nelle zone di consumo,
– della situazione esistente in altri [OSCURATO:PERSONA] membri,
– delle pertinenti legislazioni nazionali o comunitarie.
(...)».
5 Ai sensi dell’art. 4, n. 2, lett. g), del regolamento n. 2081/92, il disciplinare comprende almeno «i riferimenti relativi
alle strutture di controllo previste all’articolo 10».
6 L’art. 5, nn. 3 e 4, di tale regolamento recita:
«3. La domanda di registrazione include segnatamente il disciplinare di cui all’articolo 4.
4. La domanda di registrazione è inviata allo Stato membro sul cui territorio è situata l’area geografica».
7 L’art. 10 del detto regolamento così dispone:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono a che entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento vi siano strutture di controllo
aventi il compito di garantire che i prodotti agricoli e alimentari recanti una denominazione protetta rispondano ai requisiti
del disciplinare.
2. La struttura di controllo può essere composta da una o più autorità di controllo designate e/o da uno o più organismi privati
autorizzati a tal fine dallo Stato membro. [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano alla [OSCURATO:PERSONA] l’elenco delle autorità e/o degli
organismi autorizzati, nonché le loro rispettive competenze. [OSCURATO:PERSONA] pubblica queste informazioni nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
.
3. Le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati devono offrire garanzie sufficienti di obiettività e di imparzialità
nei confronti di ogni produttore o trasformatore soggetto al controllo e disporre permanentemente degli esperti e dei mezzi
necessari per assicurare i controlli dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari recanti una denominazione protetta.
Se la struttura di controllo si avvale, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest’ultimo deve offrire le stesse garanzie.
Tuttavia, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati autorizzati sono (...) responsabili, nei confronti
dello Stato membro, della totalità dei controlli.
A decorrere dal 1° gennaio 1998, per ottenere l’autorizzazione dello Stato membro ai fini del presente regolamento, gli organismi
devono adempiere le condizioni stabilite nella norma EN 45011, del 26 giugno 1989.
4. Qualora constatino che un prodotto agricolo o alimentare recante una denominazione protetta originaria del suo Stato membro
non risponde ai requisiti del disciplinare, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati di uno Stato membro
prendono i necessari provvedimenti per assicurare il rispetto del presente regolamento. (...)
5. Qualora le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non siano più soddisfatte, lo Stato membro revoca l’autorizzazione dell’organismo
di controllo. Esso ne informa la [OSCURATO:PERSONA] che pubblica nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
un elenco riveduto degli organismi autorizzati.
6. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie per garantire che il produttore che rispetta il presente regolamento abbia
accesso al sistema di controllo.
7. I costi dei controlli previsti dal presente regolamento sono sostenuti dai produttori che utilizzano la denominazione protetta».
8 Ai sensi dell’art. 13 del medesimo regolamento:
«1. Le denominazioni registrate sono tutelate contro:
(…)
b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta
è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione” o simili;
(…)
Se una denominazione registrata contiene la denominazione di un prodotto agricolo o alimentare che è considerata generica,
l’uso di questa denominazione generica per il prodotto agricolo o alimentare appropriato non è contrario al primo comma, lettera a)
o b).
(…)
3. Le denominazioni protette non possono diventare generiche».
9 Ai sensi dell’art. 2 del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 12 giugno 1996, n. 1107, relativo alla registrazione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (...) n. 2081/92
(GU L 148, pag. 1), nonché della parte A dell’allegato di tale regolamento, la denominazione «[OSCURATO:PERSONA]» costituisce
una DOP a decorrere dal 21 giugno 1996.
Fase precontenziosa
10 In seguito alla denuncia sporta da vari operatori economici, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alle autorità tedesche, con lettera 15
aprile 2003, di impartire chiare istruzioni agli organismi pubblici incaricati di perseguire le frodi affinché ponessero fine
alla commercializzazione nel territorio tedesco di prodotti denominati «parmesan» non conformi al disciplinare della DOP «[OSCURATO:PERSONA]». Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il termine «parmesan» era la traduzione della DOP «[OSCURATO:PERSONA]» e il suo uso costituiva
perciò una violazione dell’art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2081/92.
11 La Repubblica federale di Germania rispondeva, con lettera 13 maggio 2003, che il termine «parmesan», se pure storicamente
legato alla regione di Parma, era divenuto una denominazione generica per formaggi a pasta dura di varia provenienza geografica,
grattugiati o da grattugiare, distinguendosi dalla DOP «[OSCURATO:PERSONA]». Pertanto, l’uso di tale termine non integrerebbe
una violazione del regolamento n. 2081/92.
12 Il 17 ottobre 2003 la [OSCURATO:PERSONA] inviava una lettera di diffida alla Repubblica federale di Germania cui quest’ultima rispondeva
con lettera del 17 dicembre 2003.
13 [OSCURATO:PERSONA], non essendo soddisfatta delle spiegazioni ricevute dalla Repubblica federale di Germania, il 30 marzo 2004
emetteva un parere motivato, invitando tale Stato membro ad adottare le misure necessarie a conformarvisi entro due mesi dalla
notifica.
14 Con lettera 15 giugno 2004 la Repubblica federale di Germania comunicava alla [OSCURATO:PERSONA] di voler mantenere la posizione
precedentemente espressa.
15 In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di proporre il presente ricorso.
Sul ricorso
16 Con ordinanza del presidente della Corte 6 settembre 2005 la Repubblica italiana, da un lato, e il Regno di Danimarca nonché
la Repubblica d’Austria, dall’altro, sono stati ammessi ad intervenire a sostegno delle conclusioni, rispettivamente, della
[OSCURATO:PERSONA] e della Repubblica federale di Germania.
17 Con ordinanza del presidente della Corte 15 maggio 2006 la Repubblica ceca è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle
conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
18 A sostegno del ricorso la [OSCURATO:PERSONA] deduce una sola censura, relativa al rifiuto, da parte della Repubblica federale di
Germania, di perseguire come illecito l’impiego nel suo territorio della denominazione «parmesan» nell’etichettatura di prodotti
non corrispondenti al disciplinare della DOP «[OSCURATO:PERSONA]».
19 La Repubblica federale di Germania contesta l’inadempimento sulla base di tre ordini di motivi:
– in primo luogo, una denominazione d’origine è protetta ai sensi dell’art. 13 del regolamento n. 2081/92 solo nella forma precisa
in cui è registrata;
– in secondo luogo, l’uso della parola «parmesan» non è in contrasto con la tutela garantita alla denominazione d’origine «[OSCURATO:PERSONA]» e
– in terzo luogo, essa non è tenuta a perseguire d’ufficio le violazioni del detto art. 13.
Quanto alla protezione delle denominazioni composte
20 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il sistema di tutela comunitaria è retto dal principio secondo cui la registrazione di una denominazione
contenente più termini conferisce la tutela del diritto comunitario sia ai singoli elementi costitutivi della denominazione
composta sia all’intera denominazione composta. L’effettiva tutela delle denominazioni composte implicherebbe, quindi, che,
in linea di principio, tutti gli elementi costitutivi di una denominazione composta siano protetti contro utilizzazioni abusive.
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che, per garantire tale tutela, il regolamento n. 2081/92 non richieda la registrazione di ognuno dei
singoli elementi di una denominazione composta suscettibili di tutela, ma presupponga che ogni singolo elemento sia intrinsecamente
protetto. Un’interpretazione del genere avrebbe trovato riscontro nella sentenza della Corte 9 giugno 1998, cause riunite
C‑129/97 e C‑130/97, Chiciak e Fol ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3315).
21 [OSCURATO:PERSONA] osserva che il principio della protezione di tutti gli elementi costitutivi di una denominazione composta ammette
un’unica eccezione, prevista all’art. 13, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 2081/92: l’utilizzazione di un singolo elemento
di una denominazione composta non è contraria all’art. 13, n. 1, lett. a) e b), del detto regolamento quando tale elemento
è la denominazione di un prodotto agricolo o alimentare considerata denominazione generica. Orbene, questa disposizione sarebbe
superflua se si dovesse ritenere che i singoli elementi costitutivi di denominazioni registrate unicamente come denominazioni
composte non siano in alcun modo tutelati.
22 Un elemento costitutivo di una denominazione utilizzato isolatamente non beneficerebbe della protezione concessa dal regolamento
n. 2081/92 anche qualora gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati, nel comunicare la denominazione composta in oggetto, abbiano dichiarato
di non richiedere la tutela per certe parti di tale denominazione.
23 [OSCURATO:PERSONA] ne avrebbe tenuto conto al momento dell’adozione del regolamento n. 1107/96 precisando, eventualmente, in una
nota a piè di pagina, che non era richiesta tutela per una parte della denominazione composta.
24 Nel caso della denominazione «[OSCURATO:PERSONA]» nessuno dei due elementi costitutivi sarebbe stato menzionato in una nota
a piè di pagina.
25 La Repubblica federale di Germania replica che una DOP beneficia della tutela ex art. 13 del regolamento n. 2081/92 solo nella
forma precisa in cui è registrata. Contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], non si può trarre una conclusione
di segno opposto dalla citata sentenza Chiciak e Fol.
26 Inoltre, nell’ambito della controversia decisa con sentenza 25 giugno 2002, causa C‑66/00, Bigi ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5917), la stessa
Repubblica italiana avrebbe espressamente confermato di aver rinunciato alla registrazione della denominazione «[OSCURATO:PERSONA]».
In tale contesto, in mancanza di registrazione, tale denominazione non rientrerebbe nell’ambito di tutela del diritto comunitario.
27 A tale proposito, dall’ottavo ‘considerando’ del regolamento n. 1107/96 risulta «che alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri hanno fatto presente
che per talune parti delle denominazioni la protezione non era richiesta e che è opportuno tenerne conto».
28 Il regolamento n. 1107/96 precisa, rinviando alle note a piè di pagina del suo allegato, in quali casi non è stata richiesta
la tutela di una parte della denominazione considerata.
29 Si deve osservare, tuttavia, che l’inesistenza di una dichiarazione nel senso che, per talune componenti di una denominazione,
la tutela conferita dall’art. 13 del regolamento n. 2081/92 non è stata richiesta non può costituire un argomento sufficiente
per determinare l’ampiezza di tale protezione (v., in tal senso, sentenza Chiciak e Fol, cit., punto 37).
30 Nel sistema di protezione istituito mediante il regolamento n. 2081/92 le questioni relative alla tutela da accordare ai singoli
elementi di una denominazione, e segnatamente quelle relative all’eventualità che si tratti di un nome generico o di un elemento
protetto contro le prassi oggetto dell’art. 13 del detto regolamento, rientrano nella competenza del giudice nazionale, che
le risolverà in base ad un’analisi approfondita del contesto fattuale quale ricostruito ed illustrato dagli interessati (sentenza
Chiciak e Fol, cit., punto 38).
31 In tale contesto non può avere fortuna l’argomento della Repubblica federale di Germania secondo cui una DOP beneficia della
tutela ex art. 13 del regolamento n. 2081/92 solo nella forma precisa in cui è registrata.
Quanto al pregiudizio arrecato alla DOP «[OSCURATO:PERSONA]»
32 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la commercializzazione di formaggi denominati «parmesan» non conformi al disciplinare della DOP «[OSCURATO:PERSONA]» costituisce una violazione dell’art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2081/92 perché il termine «parmesan»
è la traduzione esatta della DOP «[OSCURATO:PERSONA]». La traduzione, al pari della DOP nella lingua dello Stato membro che
ne ha ottenuto la registrazione, sarebbe riservata esclusivamente ai prodotti conformi al disciplinare.
33 [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, come dimostra lo stretto legame, attestato dagli sviluppi storici, tra la particolare regione
geografica d’Italia dalla quale proviene tale tipo di formaggio e il termine «parmesan», quest’ultimo non è una denominazione
generica distinguibile dalla DOP «[OSCURATO:PERSONA]».
34 In ogni caso, l’uso della denominazione «parmesan» per un formaggio non conforme al disciplinare della DOP «[OSCURATO:PERSONA]»
costituirebbe un’evocazione di tale denominazione, vietata dall’art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2081/92.
35 [OSCURATO:PERSONA] sostiene altresì che il termine «parmesan» non è divenuto una denominazione generica.
36 Naturalmente, una denominazione geografica potrebbe, nel tempo e attraverso l’uso, diventare una denominazione generica, nel
senso che il consumatore potrebbe giungere a considerarla indicazione di un certo tipo di prodotto piuttosto che dell’origine
geografica del prodotto stesso. Tale slittamento di senso si sarebbe verificato in particolare nel caso delle denominazioni
«Camembert» e «Brie».
37 [OSCURATO:PERSONA] prosegue affermando che il termine «parmesan» non ha mai perso la sua connotazione geografica. Infatti, se
«parmesan» fosse realmente un termine neutro privo di tale connotazione, non vi sarebbero spiegazioni plausibili all’ostinazione
dei produttori di imitazioni a stabilire con parole o con immagini un nesso tra i loro prodotti e l’Italia.
38 Inoltre, secondo la [OSCURATO:PERSONA], il fatto che fino al 2000 venisse prodotto sul territorio italiano un formaggio denominato
«parmesan» non conforme al disciplinare della DOP «[OSCURATO:PERSONA]» non significa che il termine costituisca una denominazione
generica, in Italia, per formaggi a pasta dura di origine diversa, dato che quel formaggio era destinato unicamente all’esportazione
verso paesi in cui il termine «parmesan» non fruiva di alcuna protezione particolare, conformemente al principio di territorialità.
D’altronde, la denominazione d’origine «[OSCURATO:PERSONA]» è stata protetta a livello comunitario solo a partire dal 21
giugno 1996, data in cui è entrato in vigore il regolamento n. 1107/96.
39 La Repubblica federale di Germania afferma che l’uso del termine «parmesan» non costituisce una violazione dell’art. 13, n. 1,
lett. b), del regolamento n. 2081/92 dato che, già secondo la [OSCURATO:PERSONA], «parmesan» rappresenterebbe solo la traduzione
della parola «[OSCURATO:PERSONA]», che è una denominazione generica, come dimostrano la situazione in Italia e in altri [OSCURATO:PERSONA] membri
nonché le normative nazionali e comunitaria. Tale termine, in quanto denominazione generica, non potrebbe beneficiare della
tutela del detto regolamento.
40 In subordine, la Repubblica federale di Germania sostiene che, anche supponendo che il termine «[OSCURATO:PERSONA]» non sia una denominazione
generica e che, pertanto, non si applichino a tale elemento costitutivo le disposizioni dell’art. 13, n. 1, secondo comma,
del regolamento n. 2081/92, l’uso del termine «parmesan» non integra una violazione delle disposizioni relative alla tutela
della denominazione d’origine «[OSCURATO:PERSONA]». Il nome «parmesan» avrebbe subito un’evoluzione secolare a sé stante
e sarebbe divenuto, in Germania, come pure in altri [OSCURATO:PERSONA] membri, una denominazione generica. Il suo uso non costituirebbe
dunque né un’usurpazione né un’evocazione della DOP «[OSCURATO:PERSONA]».
41 A suffragio di tale tesi la Repubblica federale di Germania invoca, in primo luogo, il paragrafo 35 delle conclusioni dell’avvocato
generale Ruiz-[OSCURATO:PERSONA] nella causa C‑317/95, definita dall’ordinanza 8 agosto 1997, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4681); in secondo luogo, la citata sentenza Bigi, dove la Corte ha espressamente lasciato insoluta la questione
se il termine «parmesan» costituisca un nome generico, e, in terzo luogo, il fatto che non è sufficiente constatare che il
nome di un prodotto è la traduzione di una denominazione di origine. Occorrerebbe verificare di volta in volta se tale traduzione
evochi effettivamente la denominazione di cui trattasi. Non la evocherebbe nell’ipotesi in cui la denominazione controversa,
pur essendo inizialmente una traduzione, abbia assunto col tempo un altro significato nell’accezione corrente dei consumatori,
divenendo in tal modo una denominazione generica. In quarto luogo, il detto Stato membro si appella al fatto che in Germania,
unico Stato membro in cui la valutazione della genericità del termine «parmesan» è decisiva, visto il presente procedimento
per inadempimento, il termine «parmesan» è considerato da sempre la denominazione generica di un formaggio a pasta dura grattugiato
o da grattugiare. Ciò varrebbe, del resto, anche in altri [OSCURATO:PERSONA] membri, Italia compresa.
42 Occorre anzitutto stabilire se, rispetto alla DOP «[OSCURATO:PERSONA]», l’uso della denominazione «parmesan» rientri in uno
dei casi contemplati dall’art. 13, n. 1, del regolamento n. 2081/92.
43 A tale proposito giova ricordare che, in forza dell’art. 13, n. 1, lett. b), del detto regolamento, le denominazioni registrate
sono tutelate, in particolare, contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto
è indicata o se la denominazione protetta è stata tradotta.
44 In merito all’evocazione di una DOP, la Corte ha stabilito che tale nozione si riferisce all’ipotesi in cui il termine utilizzato
per designare un prodotto incorpori una parte di una denominazione protetta, di modo che il consumatore, in presenza del nome
del prodotto, sia indotto ad aver in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce di tale denominazione (sentenza
4 marzo 1999, causa C‑87/97, Consorzio per la tutela del formaggio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1301, punto 25).
45 La Corte ha precisato che può esservi evocazione di una DOP in mancanza di qualunque rischio di confusione tra i prodotti
di cui è causa e anche quando nessuna tutela comunitaria si applichi agli elementi della denominazione di riferimento ripresi
dalla terminologia controversa (sentenza Consorzio per la tutela del formaggio [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 26).
46 Nella presente causa sussistono analogie fonetiche ed ottiche fra le denominazioni «parmesan» e «[OSCURATO:PERSONA]» in un
contesto in cui i prodotti di cui è causa sono formaggi a pasta dura, grattugiati o da grattugiare, cioè simili nel loro aspetto
esterno (v., in tal senso, sentenza Consorzio per la tutela del formaggio [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 27).
47 Peraltro, che la denominazione «parmesan» sia o meno la traduzione esatta della DOP «[OSCURATO:PERSONA]» o del termine «[OSCURATO:PERSONA]»,
si deve tener conto anche della somiglianza concettuale tra tali due termini, pur di lingue diverse, testimoniata dal dibattito
dinanzi alla Corte.
48 Tale somiglianza, come già le somiglianze fonetiche e ottiche rilevate al punto 46 della presente sentenza, è idonea ad indurre
il consumatore a prendere come immagine di riferimento il formaggio recante la DOP «[OSCURATO:PERSONA]» quando si trova dinanzi
ad un formaggio a pasta duro, grattugiato o da grattugiare, recante la denominazione «parmesan».
49 In tale contesto, l’uso della denominazione «parmesan» dev’essere considerato un’evocazione della DOP «[OSCURATO:PERSONA]»
ai sensi dell’art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2081/92.
50 Sapere se la denominazione «parmesan» sia la traduzione della DOP «[OSCURATO:PERSONA]» è quindi irrilevante ai fini dell’esame
del presente ricorso.
51 La Repubblica federale di Germania sostiene, tuttavia, che, siccome la denominazione «parmesan» è divenuta una denominazione
generica, utilizzarla non equivale ad evocare illecitamente la DOP «[OSCURATO:PERSONA]».
52 Spettava alla Repubblica federale di Germania dimostrare la fondatezza di tale argomento, tanto più che la Corte ha già affermato
che è tutt’altro che evidente che la denominazione «parmesan» sia divenuta generica (sentenza Bigi, cit., punto 20).
53 Nel valutare la genericità di una denominazione occorre prendere in considerazione, conformemente all’art. 3, n. 1, del regolamento
n. 2081/92, i luoghi di produzione del prodotto considerato sia all’interno sia al di fuori dello Stato membro che ha ottenuto
la registrazione della denominazione in oggetto, il consumo di tale prodotto e il modo in cui viene percepita dai consumatori
la sua denominazione all’interno e al di fuori del detto Stato membro, l’esistenza di una normativa nazionale specifica relativa
al detto prodotto, nonché il modo in cui la detta denominazione è stata utilizzata nella legislazione comunitaria (v. sentenza
25 ottobre 2005, cause riunite C‑465/02 e C‑466/02, Germania e Danimarca/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9115, punti 76‑99).
54 Orbene, come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi 63 e 64 delle conclusioni, la Repubblica federale di Germania si
è limitata a produrre citazioni tratte da dizionari e da letteratura specializzata che non offrono un quadro completo del
modo in cui il termine «parmesan» è percepito dai consumatori in Germania e in altri [OSCURATO:PERSONA] membri, e non ha presentato neppure
dati relativi alla produzione o al consumo del formaggio commercializzato con la denominazione «parmesan» in Germania o in
altri [OSCURATO:PERSONA] membri.
55 Inoltre, dalla documentazione sottoposta alla Corte risulta che in Germania alcuni produttori di formaggio recante la denominazione
«parmesan» commercializzano tale prodotto con etichette che richiamano tradizioni culturali e paesaggi italiani. È legittimo
dedurne che i consumatori in tale Stato membro percepiscono il formaggio «parmesan» come un formaggio associato all’Italia
anche se, in realtà, è stato prodotto in un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenza Germania e Danimarca/[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 87).
56 All’udienza, infine, la Repubblica federale di Germania non ha fornito informazioni neppure sulle quantità di formaggio prodotto
in Italia con la DOP «[OSCURATO:PERSONA]» importate in Germania, non permettendo così alla Corte di avvalersi dei dati relativi
al consumo di tale formaggio per concludere in ordine alla genericità o meno della denominazione «parmesan» (v., in tal senso,
sentenza Germania e Danimarca/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 88).
57 Ne consegue che, non avendo la Repubblica federale di Germania dimostrato che la denominazione «parmesan» riveste carattere
generico, l’utilizzazione del termine «parmesan» per formaggi che non sono conformi al disciplinare della DOP «[OSCURATO:PERSONA]» deve essere considerata, nella fattispecie, lesiva della tutela riconosciuta dall’art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento
n. 2081/92.
Quanto all’obbligo della Repubblica federale di Germania di perseguire le violazioni dell’art. 13, n. 1, del regolamento n. 2081/92
58 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la Repubblica federale di Germania è tenuta, ai sensi degli artt. 10 e 13 del regolamento n. 2081/92,
a prendere d’ufficio le misure necessarie per reprimere i comportamenti lesivi delle DOP. A suo avviso, l’intervento degli
[OSCURATO:PERSONA] membri comprende, sui piani amministrativo e penale, misure atte a permettere la realizzazione degli obiettivi di tale
regolamento in materia di protezione delle denominazioni d’origine. I prodotti non conformi alle prescrizioni del regolamento
non potrebbero essere messi in circolazione.
59 [OSCURATO:PERSONA] precisa che le sue censure non riguardano né la normativa tedesca né una qualsivoglia impossibilità di ricorso
dinanzi ai tribunali nazionali, bensì la prassi amministrativa delle autorità tedesche in contrasto con la legislazione comunitaria.
Se gli [OSCURATO:PERSONA] membri fossero sollevati dal loro obbligo di intervento e se, quindi, i singoli operatori economici dovessero
agire in giudizio ogniqualvolta venga violato il loro diritto d’uso esclusivo della DOP sull’intero territorio dell’Unione
europea, gli obiettivi del regolamento n. 2081/92 non potrebbero essere raggiunti.
60 Sempre secondo la [OSCURATO:PERSONA], in una causa che oppone operatori economici privati, il punto centrale è che siano rispettati
i diritti di proprietà intellettuale di cui godono i produttori stabiliti nella regione d’origine del prodotto in questione,
laddove la repressione da parte dei poteri pubblici delle infrazioni all’art. 13 del regolamento n. 2081/92 è volta a tutelare
non interessi economici privati, bensì i consumatori, le cui aspettative quanto a qualità e ad origine geografica del prodotto
non devono essere deluse. La tutela dei consumatori perseguita dal regolamento sarebbe compromessa se l’attuazione dei divieti
previsti dallo stesso fosse rimessa integralmente all’iniziativa processuale degli operatori economici privati.
61 [OSCURATO:PERSONA] conclude che il comportamento della Repubblica federale di Germania deve essere assimilato ad una violazione
per omissione del diritto comunitario.
62 Da parte sua, la Repubblica federale di Germania sostiene che l’art. 13 del regolamento n. 2081/92 definisce l’ambito d’applicazione
della protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine registrate. Dato l’effetto diretto del regolamento,
tale articolo sarebbe idoneo a conferire ai titolari o agli utilizzatori legittimi delle DOP diritti che le giurisdizioni
nazionali hanno l’obbligo di tutelare.
63 L’applicabilità diretta del regolamento n. 2081/92 non dispenserebbe gli [OSCURATO:PERSONA] membri dall’obbligo di adottare misure nazionali
che permettano di assicurare la sua attuazione. La Repubblica federale di Germania avrebbe adottato, in ogni caso, numerose
disposizioni legislative atte a contrastare l’uso illecito delle DOP, in particolare la legge sulla lotta alla concorrenza
sleale (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb), del 7 giugno 1909, e la legge relativa alla tutela dei marchi e di altri
segni distintivi (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen), del 25 ottobre 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 3085).
64 Non solo. La possibilità di impugnare ogni comportamento lesivo dei diritti derivanti da una DOP non sarebbe riservata al
solo titolare della medesima. Al contrario, essa sarebbe aperta ai concorrenti, alle associazioni d’imprese e alle associazioni
dei consumatori. L’ampia cerchia di soggetti legittimati a proporre ricorso già basterebbe a mostrare che le disposizioni
in vigore nella Repubblica federale di Germania non si limitano ad offrire una tutela dei diritti di proprietà intellettuale
dei produttori stabiliti nella regione d’origine del prodotto in questione. Esse creerebbero un sistema generale ed efficace
atto ad impedire violazioni dell’art. 13 del regolamento n. 2081/92 e a sanzionarle efficacemente per via giudiziaria.
65 Riconoscendo questi diritti civili, la Repubblica federale di Germania avrebbe preso tutte le dovute misure per assicurare
la piena e completa applicazione dell’art. 13, n. 1, del regolamento n. 2081/92. Non sarebbe necessario che le autorità pubbliche
sanzionino d’ufficio, con misure di polizia amministrativa, le violazioni di tale disposizione, né lo imporrebbero gli artt. 10
e 13 del medesimo regolamento. Secondo la Repubblica federale di Germania, dal confronto tra le varie versioni linguistiche
dell’art. 10, n. 4, del regolamento n. 2081/92 emerge che, data l’origine italiana della DOP «[OSCURATO:PERSONA]», spetta
al Consorzio del [OSCURATO:PERSONA], e non agli organi di controllo tedeschi, verificare che la denominazione venga
utilizzata in maniera conforme al disciplinare.
66 Se è vero – come considera la [OSCURATO:PERSONA] – che la sanzione inflitta dallo Stato membro interessato per le violazioni dell’art. 13
del regolamento n. 2081/92 deve assicurare la tutela non soltanto degli interessi economici privati, ma anche dei consumatori,
nulla nel regolamento lascerebbe ritenere che, contrariamente a quanto accade per altri diritti di proprietà intellettuale
o per disposizioni di tutela della concorrenza, per la protezione delle denominazioni d’origine i rimedi giurisdizionali non
siano sufficienti.
67 La Repubblica federale di Germania fa valere, infine, che se, in Germania, l’uso della denominazione «parmesan» per prodotti
non corrispondenti al disciplinare della DOP «[OSCURATO:PERSONA]» non è oggetto di procedimenti d’ufficio né di sanzioni
penali, ammesso che tale utilizzo integri una violazione dell’art. 13, n. 1, del regolamento n. 2081/92, è semplicemente perché
essa ha rinunciato a modalità sanzionatorie che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono, sì, prevedere, ma che allo stato attuale del diritto
comunitario non sono tenute ad adottare.
68 A tale proposito occorre ricordare che la facoltà di cui godono i cittadini di far valere le disposizioni di un regolamento
dinanzi ai giudici nazionali non dispensa gli [OSCURATO:PERSONA] membri dall’adottare le misure interne che permettano di assicurarne la
piena e completa applicazione qualora ciò si renda necessario (v., in particolare, sentenza 20 marzo 1986, causa 72/85, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1219, punto 20).
69 Non è in discussione che l’ordinamento giuridico tedesco dispone di strumenti giuridici, come le disposizioni legislative
menzionate al punto 63 della presente sentenza, per assicurare una tutela effettiva dei diritti che i singoli traggono dal
regolamento n. 2081/92. Non è in discussione neppure che la possibilità di impugnare ogni comportamento idoneo a ledere i
diritti derivanti da una DOP non è riservata al solo utilizzatore legittimo della stessa, ma è, al contrario, aperta ai concorrenti,
alle associazioni di imprese e alle associazioni di consumatori.
70 Se ne desume che una normativa siffatta è idonea a garantire la tutela di interessi diversi da quelli dei produttori dei beni
protetti da una DOP, segnatamente gli interessi dei consumatori.
71 All’udienza, la Repubblica federale di Germania ha del resto indicato che a quella data erano in corso dinanzi ai giudici
tedeschi procedimenti relativi all’uso in Germania della denominazione «parmesan», uno dei quali avviato dal Consorzio del
[OSCURATO:PERSONA].
72 Per quanto riguarda la censura della [OSCURATO:PERSONA] vertente sull’obbligo degli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare d’ufficio le misure
necessarie a perseguire la violazione dell’art. 13, n. 1, del detto regolamento, occorre considerare quanto segue.
73 Innanzi tutto, un obbligo del genere non deriva dall’art. 10 del regolamento n. 2081/92.
74 Vero è che, per assicurare l’efficacia delle disposizioni del regolamento n. 2081/92, l’art. 10, n. 1, prevede che gli [OSCURATO:PERSONA]
membri provvedano a che entro sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento siano predisposte strutture di controllo. Essi
sono dunque tenuti a creare tali strutture.
75 Tuttavia, l’art. 10, n. 4, del regolamento n. 2081/92, disponendo che «[q]ualora constatino che un prodotto agricolo o alimentare
recante una denominazione protetta originaria del suo Stato membro non risponde ai requisiti del disciplinare, le autorità
di controllo designate e/o gli organismi privati di uno Stato membro prendono i necessari provvedimenti per assicurare il
rispetto del presente regolamento (…)», indica che le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati di uno Stato
membro sono quelli dello Stato membro di provenienza della DOP.
76 Il fatto che l’art. 10 del regolamento n. 2081/92, al n. 3, parli di «produttore o trasformatore soggetto al controllo», al
n. 6, del diritto dei produttori all’accesso al sistema di controllo e, al n. 7, dell’obbligo dei produttori di sostenere
i costi dei controlli, conferma che tale articolo riguarda obblighi degli [OSCURATO:PERSONA] membri da cui proviene la DOP.
77 Tale interpretazione è ulteriormente confortata dal combinato disposto degli artt. 4, n. 2, lett. g), e 5, nn. 3 e 4, del
regolamento n. 2081/92 dal quale emerge che la domanda di registrazione deve includere il disciplinare, che tale domanda deve
essere inviata allo Stato membro sul cui territorio è situata l’area geografica interessata e che il detto disciplinare deve
contenere «i riferimenti relativi alle strutture di controllo previste all’articolo 10».
78 Ne consegue che gli organi di controllo cui incombe l’obbligo di assicurare il rispetto del disciplinare delle DOP sono quelli
dello Stato membro da cui proviene la DOP medesima. Il controllo sul rispetto del disciplinare nell’uso della DOP «[OSCURATO:PERSONA]» non compete quindi alle autorità di controllo tedesche.
79 È vero che l’art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2081/92 prescrive la protezione delle denominazioni registrate contro
qualsiasi «usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta
è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione” o simili».
80 Nondimeno, la [OSCURATO:PERSONA], da un lato, non ha dimostrato che la Repubblica federale di Germania ha disatteso gli obblighi
derivanti dal regolamento n. 2081/92 e, dall’altro, non ha presentato elementi nel senso che misure come quelle menzionate
al punto 63 della presente sentenza non siano state adottate o non fossero idonee a tutelare la DOP «[OSCURATO:PERSONA]».
81 Tutto ciò considerato, occorre dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che la Repubblica federale di Germania, rifiutando
formalmente di perseguire come illecito l’impiego nel suo territorio della denominazione «parmesan» nell’etichettatura di
prodotti non corrispondenti al disciplinare della DOP «[OSCURATO:PERSONA]», è venuta meno agli obblighi che le incombono
in forza dell’art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2081/92.
82 Pertanto, il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto.
Sulle spese
83 A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la Repubblica federale di Germania ne ha fatto domanda, la [OSCURATO:PERSONA], rimasta soccombente, deve essere condannata
alle spese. Ai sensi del n. 4 del detto articolo, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica italiana nonché
la Repubblica d’Austria sopporteranno ciascuna le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee è condannata alle spese.
3)
La Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica italiana nonché la Repubblica d’Austria sopporteranno ciascuna le
proprie spese.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.