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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08915/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5809-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]° [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -.\LINIENTARI E FORESTAI i 97099470581, AGENZIA DELI T. DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] i 97210890584, MINISTERO DELI d'ECONOMIA E FINANZE 80415740580, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; - controricorrend - avverso la sentenza n. 3912/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: La controversia riguarda la impugnazione del lodo del 14 e 15/11/2013 pronunciato tra la società [OSCURATO:PERSONA] SRL e il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, del quale la Corte di appello di Roma ha dichiarato la nullità - rispetto alle statuizioni impugnate - perché ha ravvisato il difetto della giurisdizione ordinaria in favore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

La società [OSCURATO:PERSONA] SRL, concessionaria del servizio di raccolta ed accettazione di scommesse ippiche, propone ricorso con due mezzi avverso la sentenza in epigrafe indicata.

Il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Ric. 2021 n. 05809 sez.

M1 - ud. 01-12-2021 -2- Dogane e dei Monopoli hanno replicato con controricorso ed hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]:

1.1. Con il primo motivo si deduce la illegittimità della sentenza ai sensi dell'art.360, primo comma, nn.4 e 5, cod.proc.civ., l'omessa e insufficiente motivazione, la violazione e falsa applicazione dell'art.111 Cost. e dell'art.132 cod.proc.civ.

La ricorrente sostiene la illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui si è limitata a rinviare per relationem ad una identica questione già decisa dalla stessa Corte (sentenza 13940/2014), non rendendo percepibile il fondamento della decisione perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.

1.2. Con il secondo motivo si deduce l'illegittimità della sentenza per motivi attinenti alla giurisdizione ex art.360, primo comma, n.1, cod.proc.civ.

La ricorrente sostiene che erroneamente la Corte di appello, rinviando per relationem alla decisione n. 13940/2014 della stessa Corte, ha accolto la censura dell'odierna parte resistente in ordine al difetto di giurisdizione del G.O. ravvisando la giurisdizione del G.A., anziché statuire che la questione controversa rientrava nella giurisdizione del G.O., con la conseguente legittimità della sua compromettibilità in arbitri, in quanto trattavasi di controversia a contenuto meramente patrimoniale, nel quale non veniva in rilievo il potere della P.A. a tutela di interessi generali.

2.1. I controricorrenti contestano l'avverso ricorso e, tra l'altro, prospettato la sussistenza della giurisdizione amministrativa in merito alle controversie, come quella in esame, concernenti le domande risarcitorie proposte dalle Ric. 2021 n. 05809 sez.

MI - ud. 01-12-2021 -3- società concessionarie in ragione della mancata attivazione delle tipologie di scommesse a quota fissa o con totalizzatore, per via telefonica o telematica, assumendo che l'attivazione delle predette procedure di raccolta delle scommesse sarebbe subordinata alla regolamentazione delle scommesse ed implicherebbe procedure demandate al potere discrezionale dell'Amministrazione, incompatibile con l'insorgenza in capo al concessionario di un diritto soggettivo di natura risarcitorie e, quindi, tutelabile in sede arbitrale.

2.2. Quindi - pur prendendo in considerazione la recente decisione Sezioni Unite n. 23418 del 26/10/2020 secondo la quale « In tema di concessioni per l'esercizio di scommesse ippiche, la controversia introdotta per ottenere la condanna della P.A. concedente al risarcimento del danno derivato ai concessionari dal sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche poste a base della convenzione (per il venir meno di fatto della riserva esclusiva pubblica della relativa gestione a seguito dell'ingresso illegale nel mercato di operatori esteri), nonché dalla mancata attivazione di sistemi di accettazione di scommesse a quota fissa e per via telefonica e telematica, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendo la stessa sulla fase di attuazione del rapporto concessorio e venendo in considerazione profili che attengono, non già all'esercizio di poteri autoritativi incidenti sul momento funzionale dello stesso rapporto, ma all'accertamento dell'inadempimento, da parte della P.A. concedente, alle obbligazioni sostanzianti il rapporto giuridico convenzionale a carattere paritetico, sicché la predetta controversia può essere compromessa in arbitrato rituale.> e che < In tema di concessioni per l'esercizio di scommesse ippiche, la controversia introdotta per ottenere la condanna della P.A.

Ric. 2021 n. 05809 sez.

MI - ud. 01-12-2021 -4- concedente al risarcimento del danno derivato ai concessionari dal sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche poste a base della convenzione (per il venir meno di fatto della riserva esclusiva pubblica della relativa gestione a seguito dell'ingresso illegale nel mercato di operatori esteri), nonché dalla mancata attivazione di sistemi di accettazione di scommesse a quota fissa e per via telefonica e telematica, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendo la stessa sulla fase di attuazione del rapporto concessorio e venendo in considerazione profili che attengono, non già all'esercizio di poteri autoritativi incidenti sul momento funzionale dello stesso rapporto, ma all'accertamento dell'inadempimento, da parte della P.A. concedente, alle obbligazioni sostanzianti il rapporto giuridico convenzionale a carattere paritetico, sicché la predetta controversia può essere compromessa in arbitrato rituale.», i controricorrenti prospettano che la questione di giurisdizione dovrebbe essere approfondita - anche, eventualmente, mediante nuovo esame da parte delle Sezioni Unite - in relazione alle domande risarcitorie per il ritardo nell'attivazione di determinate tipologie di giochi - essendo tale attivazione subordinata all'adozione di atti amministrativi non dipendenti dalla volontà unilaterale del Ministero dell'Economia e Finanze, che ha sottoscritto la convenzione, che costituiscono il presupposto per l'attivazione della tipologia di scommesse di cui si lamenta la tardiva introduzione - e risolta in favore della giurisdizione esclusiva amministrativa.

3. Alla luce delle deduzioni svolte da entrambe le parti e considerato che la controversia in esame è esponenziale di un ampio contenzioso sul punto, la Corte, visto l'art.380 bis, ultimo comma, cod.proc.civ., ritiene che non ricorrano le Ric. 2021 n. 05809 sez.

M1 - ud. 01-12-2021 -5- ipotesi previste dall'art.375, primo comma, nn. 1) e 5), cod.proc.civ. e rimette la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile.

P.Q.M.

La Corte, visto l'art.380 bis, ultimo comma, cod.proc.civ., rimette

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5809-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]° [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -.\LINIENTARI E FORESTAI i 97099470581, AGENZIA DELI T. DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] i 97210890584, MINISTERO DELI d'ECONOMIA E FINANZE 80415740580, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; - controricorrend - avverso la sentenza n. 3912/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: La controversia riguarda la impugnazione del lodo del 14 e 15/11/2013 pronunciato tra la società [OSCURATO:PERSONA] SRL e il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, del quale la Corte di appello di Roma ha dichiarato la nullità - rispetto alle statuizioni impugnate - perché ha ravvisato il difetto della giurisdizione ordinaria in favore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La società [OSCURATO:PERSONA] SRL, concessionaria del servizio di raccolta ed accettazione di scommesse ippiche, propone ricorso con due mezzi avverso la sentenza in epigrafe indicata. Il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Ric. 2021 n. 05809 sez. M1 - ud. 01-12-2021 -2- Dogane e dei Monopoli hanno replicato con controricorso ed hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. Con il primo motivo si deduce la illegittimità della sentenza ai sensi dell'art.360, primo comma, nn.4 e 5, cod.proc.civ., l'omessa e insufficiente motivazione, la violazione e falsa applicazione dell'art.111 Cost. e dell'art.132 cod.proc.civ. La ricorrente sostiene la illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui si è limitata a rinviare per relationem ad una identica questione già decisa dalla stessa Corte (sentenza 13940/2014), non rendendo percepibile il fondamento della decisione perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento. 1.2. Con il secondo motivo si deduce l'illegittimità della sentenza per motivi attinenti alla giurisdizione ex art.360, primo comma, n.1, cod.proc.civ. La ricorrente sostiene che erroneamente la Corte di appello, rinviando per relationem alla decisione n. 13940/2014 della stessa Corte, ha accolto la censura dell'odierna parte resistente in ordine al difetto di giurisdizione del G.O. ravvisando la giurisdizione del G.A., anziché statuire che la questione controversa rientrava nella giurisdizione del G.O., con la conseguente legittimità della sua compromettibilità in arbitri, in quanto trattavasi di controversia a contenuto meramente patrimoniale, nel quale non veniva in rilievo il potere della P.A. a tutela di interessi generali. 2.1. I controricorrenti contestano l'avverso ricorso e, tra l'altro, prospettato la sussistenza della giurisdizione amministrativa in merito alle controversie, come quella in esame, concernenti le domande risarcitorie proposte dalle Ric. 2021 n. 05809 sez. MI - ud. 01-12-2021 -3- società concessionarie in ragione della mancata attivazione delle tipologie di scommesse a quota fissa o con totalizzatore, per via telefonica o telematica, assumendo che l'attivazione delle predette procedure di raccolta delle scommesse sarebbe subordinata alla regolamentazione delle scommesse ed implicherebbe procedure demandate al potere discrezionale dell'Amministrazione, incompatibile con l'insorgenza in capo al concessionario di un diritto soggettivo di natura risarcitorie e, quindi, tutelabile in sede arbitrale. 2.2. Quindi - pur prendendo in considerazione la recente decisione Sezioni Unite n. 23418 del 26/10/2020 secondo la quale « In tema di concessioni per l'esercizio di scommesse ippiche, la controversia introdotta per ottenere la condanna della P.A. concedente al risarcimento del danno derivato ai concessionari dal sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche poste a base della convenzione (per il venir meno di fatto della riserva esclusiva pubblica della relativa gestione a seguito dell'ingresso illegale nel mercato di operatori esteri), nonché dalla mancata attivazione di sistemi di accettazione di scommesse a quota fissa e per via telefonica e telematica, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendo la stessa sulla fase di attuazione del rapporto concessorio e venendo in considerazione profili che attengono, non già all'esercizio di poteri autoritativi incidenti sul momento funzionale dello stesso rapporto, ma all'accertamento dell'inadempimento, da parte della P.A. concedente, alle obbligazioni sostanzianti il rapporto giuridico convenzionale a carattere paritetico, sicché la predetta controversia può essere compromessa in arbitrato rituale.> e che < In tema di concessioni per l'esercizio di scommesse ippiche, la controversia introdotta per ottenere la condanna della P.A. Ric. 2021 n. 05809 sez. MI - ud. 01-12-2021 -4- concedente al risarcimento del danno derivato ai concessionari dal sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche poste a base della convenzione (per il venir meno di fatto della riserva esclusiva pubblica della relativa gestione a seguito dell'ingresso illegale nel mercato di operatori esteri), nonché dalla mancata attivazione di sistemi di accettazione di scommesse a quota fissa e per via telefonica e telematica, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendo la stessa sulla fase di attuazione del rapporto concessorio e venendo in considerazione profili che attengono, non già all'esercizio di poteri autoritativi incidenti sul momento funzionale dello stesso rapporto, ma all'accertamento dell'inadempimento, da parte della P.A. concedente, alle obbligazioni sostanzianti il rapporto giuridico convenzionale a carattere paritetico, sicché la predetta controversia può essere compromessa in arbitrato rituale.», i controricorrenti prospettano che la questione di giurisdizione dovrebbe essere approfondita - anche, eventualmente, mediante nuovo esame da parte delle Sezioni Unite - in relazione alle domande risarcitorie per il ritardo nell'attivazione di determinate tipologie di giochi - essendo tale attivazione subordinata all'adozione di atti amministrativi non dipendenti dalla volontà unilaterale del Ministero dell'Economia e Finanze, che ha sottoscritto la convenzione, che costituiscono il presupposto per l'attivazione della tipologia di scommesse di cui si lamenta la tardiva introduzione - e risolta in favore della giurisdizione esclusiva amministrativa. 3. Alla luce delle deduzioni svolte da entrambe le parti e considerato che la controversia in esame è esponenziale di un ampio contenzioso sul punto, la Corte, visto l'art.380 bis, ultimo comma, cod.proc.civ., ritiene che non ricorrano le Ric. 2021 n. 05809 sez. M1 - ud. 01-12-2021 -5- ipotesi previste dall'art.375, primo comma, nn. 1) e 5), cod.proc.civ. e rimette la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile. P.Q.M. La Corte, visto l'art.380 bis, ultimo comma, cod.proc.civ., rimette
Sentenza Cassazione n. 08915/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris