Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 aprile 2025

Cassazione n. 14386/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 16710/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] soc coop agricola per azioni, domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], intimato- Avverso la sentenza della Corte d'Appello Catania n. 768/2020 depositata il 28/04/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’Appello di Catania, con sentenza del 28/4/2020, rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] soc. coop . agricola per azioni avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa che, su istanza di della soc. [OSCURATO:SOCIETA], aveva dichiarato lo stato di insolvenza ex art.195 l.fall. della odierna ricorrente. 1.1 Il giudice di primo grado osservò che la pendenza della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, non ostava alla dichiarazione dello stato di insolvenza in virtù della natura di mero accertamento della statuizione. 2 La Corte distrettuale perveniva alle medesime conclusioni attraverso una diversa argomentazione, ritenuta assorbente delle ragioni fornite dal primo giudice: in particolare i giudici catanesi rilevavano che la [OSCURATO:PERSONA], essendo assoggettata, in quanto società cooperativa, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies c.c., era esclusa dal novero dei soggetti legittimati a far ricorso alla procedura concorsuale di definizione della crisi da sovraindebitamento. 3 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi;[OSCURATO:SOCIETA] ha svolto difese con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 101 c.p.c. e 111 Cost. per avere la Corte d’Appello rigettato il ricorso procedendo ad esaminare un profilo di ammissibilità della proposta di accordo di ristrutturazione non trattato e discusso nei giudizi di merito, senza aver provocato sul punto il contraddittorio delle parti e. quindi, ricorrendo alla sentenza “a sorpresa” o della “terza via”. 1.1 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 2 e comma 2 bis, della l.3/2012, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.: si sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, l’imprenditore agricolo può accedere alla procedura di composizione della crisi senza che rilevino le differenti modalità (in forma societaria o di cooperativa) con le quali viene esercitata l’attività di cui all’art 2135 c.c.; ciò in quanto l’art. 7, comma 2 bis, l. 3/2012 non contiene alcuna limitazione alle cooperative agricole sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. 1.2 Il terzo motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4, c.p.c. per non avere la Corte, in riforma della sentenza del Tribunale di Siracusa, affermato il principio di alternatività tra le procedure e, di conseguenza per non avere sospeso il giudizio di dichiarazione di insolvenza sino all’esito della procedura di composizione da sovraindebitamento. 2 La questione, prospettata nel secondo motivo, se l’imprenditore agricolo, organizzato, come nel caso di specie, in forma di cooperativa e, per tale motivo, sottoposto a liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art.2545 terdecies c.c., possa o meno, alla luce di quanto previsto dal combinato disposto di cui ai commi 2 lett. a) e 2 bis art. 7 l. 3/2012, accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ha rilevanza nomofilattica; per cui si ravvisa l’opportunità che l’esame della stessa avvenga all’esito della pubblica udienza nella più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M.

P.Q.M Rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 16710/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] soc coop agricola per azioni, domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], intimato- Avverso la sentenza della Corte d'Appello Catania n. 768/2020 depositata il 28/04/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’Appello di Catania, con sentenza del 28/4/2020, rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] soc. coop . agricola per azioni avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa che, su istanza di della soc. [OSCURATO:SOCIETA], aveva dichiarato lo stato di insolvenza ex art.195 l.fall. della odierna ricorrente. 1.1 Il giudice di primo grado osservò che la pendenza della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, non ostava alla dichiarazione dello stato di insolvenza in virtù della natura di mero accertamento della statuizione. 2 La Corte distrettuale perveniva alle medesime conclusioni attraverso una diversa argomentazione, ritenuta assorbente delle ragioni fornite dal primo giudice: in particolare i giudici catanesi rilevavano che la [OSCURATO:PERSONA], essendo assoggettata, in quanto società cooperativa, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies c.c., era esclusa dal novero dei soggetti legittimati a far ricorso alla procedura concorsuale di definizione della crisi da sovraindebitamento. 3 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi;[OSCURATO:SOCIETA] ha svolto difese con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 101 c.p.c. e 111 Cost. per avere la Corte d’Appello rigettato il ricorso procedendo ad esaminare un profilo di ammissibilità della proposta di accordo di ristrutturazione non trattato e discusso nei giudizi di merito, senza aver provocato sul punto il contraddittorio delle parti e. quindi, ricorrendo alla sentenza “a sorpresa” o della “terza via”. 1.1 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 2 e comma 2 bis, della l.3/2012, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.: si sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, l’imprenditore agricolo può accedere alla procedura di composizione della crisi senza che rilevino le differenti modalità (in forma societaria o di cooperativa) con le quali viene esercitata l’attività di cui all’art 2135 c.c.; ciò in quanto l’art. 7, comma 2 bis, l. 3/2012 non contiene alcuna limitazione alle cooperative agricole sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. 1.2 Il terzo motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4, c.p.c. per non avere la Corte, in riforma della sentenza del Tribunale di Siracusa, affermato il principio di alternatività tra le procedure e, di conseguenza per non avere sospeso il giudizio di dichiarazione di insolvenza sino all’esito della procedura di composizione da sovraindebitamento. 2 La questione, prospettata nel secondo motivo, se l’imprenditore agricolo, organizzato, come nel caso di specie, in forma di cooperativa e, per tale motivo, sottoposto a liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art.2545 terdecies c.c., possa o meno, alla luce di quanto previsto dal combinato disposto di cui ai commi 2 lett. a) e 2 bis art. 7 l. 3/2012, accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ha rilevanza nomofilattica; per cui si ravvisa l’opportunità che l’esame della stessa avvenga all’esito della pubblica udienza nella più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M. P.Q.M Rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazio
Sentenza Cassazione n. 14386/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris