Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 39778/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con ordinanza del 29/5/2024 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di unificare sotto il vincolo della continuazione i reati giudicati da tre sentenze irrevocabili della Corte di appello di Napoli.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione la condannata, contestando la motivazione del provvedimento che non avrebbe riscontrato - pur esistenti - i presupposti della continuazione.

3. Considerato che il ricorso è inammissibile perché sviluppato in termini di solo merito, con i quali sono ribaditi gli stessi argomenti sollevati di fronte al Giudice dell'esecuzione.

4. La doglianza, inoltre, trascura che il Tribunale - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.

L'ordinanza, in particolare, ha evidenziato che la "similitudine" tra i reati interessati dalle tre pronunce (violazioni dell'art. 291-bis, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) non rappresentava un elemento sufficiente ad individuare il medesimo disegno criminoso; che l'arco temporale interessato era piuttosto ampio (dal 2015 al 2017), così da rendere ancora più rigorosa la prova della continuazione.

Per concludere, poi, che i reati coinvolti nella domanda erano da ritenere, piuttosto, espressione di un'abitualità criminosa propria del ricorrente, non il frutto di un unico ed iniziale progetto illecito.

5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con ordinanza del 29/5/2024 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di unificare sotto il vincolo della continuazione i reati giudicati da tre sentenze irrevocabili della Corte di appello di Napoli. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione la condannata, contestando la motivazione del provvedimento che non avrebbe riscontrato - pur esistenti - i presupposti della continuazione. 3. Considerato che il ricorso è inammissibile perché sviluppato in termini di solo merito, con i quali sono ribaditi gli stessi argomenti sollevati di fronte al Giudice dell'esecuzione. 4. La doglianza, inoltre, trascura che il Tribunale - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. L'ordinanza, in particolare, ha evidenziato che la "similitudine" tra i reati interessati dalle tre pronunce (violazioni dell'art. 291-bis, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) non rappresentava un elemento sufficiente ad individuare il medesimo disegno criminoso; che l'arco temporale interessato era piuttosto ampio (dal 2015 al 2017), così da rendere ancora più rigorosa la prova della continuazione. Per concludere, poi, che i reati coinvolti nella domanda erano da ritenere, piuttosto, espressione di un'abitualità criminosa propria del ricorrente, non il frutto di un unico ed iniziale progetto illecito. 5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro
Sentenza Cassazione n. 39778/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris