CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02909/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11840/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 32 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ORDINANZAdi CORTE D'APPELLO ROMA n. 2449/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza in data 4 aprile 2022 la Corte di Appello di Roma ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Roma nella causa di opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione promossa dalla società [OSCURATO:PERSONA] srl nei confronti del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] in quanto era stata applicata la legge 2359/1865 ( e non quella di cui alla legge 865 del 1971). [OSCURATO:PERSONA] Con unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della legge 2359/1865,legge 865/1971,legge 327/2001 in relazione all’art. 360 comma 1 nr. 3 perché la Corte di Appello di Roma ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Roma nella causa di opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione promossa dalla società [OSCURATO:PERSONA] srl nei confronti del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] ritenendo che nel procedimento che ha portato alla effettuazione della stima fosse stata applicata la legge 2359/1865. L’istanza di regolamento di competenza è fondata. Infatti, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, l ’ente espropriante ha seguito l’iter dellalegge 22 ottobre 1971, n. 865 e pertanto il giudizio di opposizione alla stima non esula dalla competenza in unico grado della Corte d'appello. Per quanto sopra deve essere accolta l’istanza proposta in sostanziale conformità con la richiesta del Procuratore Generale. La statuizione sulle spese è rimessa al giudice di merito all’esito del giudizio di merito. P.Q.M. Accoglie l’istanza di regolamento di competenza e dichiara competente la Corte di Appello di Roma. Spese al