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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10568/2026

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/09/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] annunziata udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., con la quale il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato la pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 22.000 di multa, per il reato di cui all’art. 73 co. 1 e 4 D.P.R. 309/90, per aver detenuto ingenti quantità di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina.

Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine alla illegalità della pena concordata,in quanto superiore al minimo edittale [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente, erroneamente, deduce la illegalità della pena, in quanto concordata in misura superiore al minimo edittale, sebbenesi sia precisato dalla giurisprudenza di legittimità Sez.

U, 14/07/2022, Sacchettino,che si configura come pena illegalequella determinata inosservante dei limiti edittali propri delle singole previsioni di reato.Quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/09/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] annunziata udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., con la quale il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato la pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 22.000 di multa, per il reato di cui all’art. 73 co. 1 e 4 D.P.R. 309/90, per aver detenuto ingenti quantità di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine alla illegalità della pena concordata,in quanto superiore al minimo edittale [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame il ricorrente, erroneamente, deduce la illegalità della pena, in quanto concordata in misura superiore al minimo edittale, sebbenesi sia precisato dalla giurisprudenza di legittimità Sez. U, 14/07/2022, Sacchettino,che si configura come pena illegalequella determinata inosservante dei limiti edittali propri delle singole previsioni di reato.Quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deci
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