CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 23426/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8477-2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio legale sito in Roma alla via F. Corridoni, n. 15, scala b, int. 8, è elettivamente domiciliato; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2804/03/2019 della Commissione tributaria regionale della CALABRIA, depositata il 30/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. In controversia relativa ad impugnazione di diversi avvisi di accertamento ai fini delle imposte dirette, dell'IVA e dell'IRAP per gli anni d'imposta dal 2006 al 2010, emessi dall'Agenzia delle entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] FRONTERA, per il recupero di costi che l'amministrazione finanziaria, sulla scorta delle risultanze di un processo verbale di constatazione della G.d.F. redatto nei confronti della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], riteneva essere relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, intercorsi tra il predetto contribuente e la ditta [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l'appello proposto dall'amministrazione finanziaria avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo che l'avviso di accertamento fosse congruamente motivato contenendo «tutti gli elementi della ripresa fiscale per gli esercizi in contestazione, con indicazione analitica delle operazioni fittiziamente avvenute», atteso peraltro che «al processo verbale sono stati inoltre allegati documenti assunti dai militari tra cui le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] di non conoscere il Frontera». Riteneva, inoltre, che la ripresa fiscale fosse fondata su elementi presuntivi connotati da gravità, precisione e concordanza, in relazione ai quali il Frontera non aveva controdedotto alcunché. 2. Avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l'intimata con controricorso. 3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all'esito del quale il ricorrente ha depositato memoria.Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 12 della legge n. 212 del 2000, nonché 24 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., censurando la statuizione d'appello là dove aveva ritenuto congruamente motivati gli avvisi di accertamento. 2. Ritiene il Collegio che il motivo di ricorso, là dove viene dedotto un error in iudicando, diversamente dalla proposta del relatore (Cass., Sez. U., n. 8999 del 2009) di inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza - e ciò anche alla stregua del principio di recente affermato da Cass., Sez. U, n. 8950 del 2022 e del contenuto della memoria del ricorrente -, sia infondato e vada rigettato alla stregua del noto principio giurisprudenziale in base al quale «l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione, però, che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento, o, ancora, che gli atti richiamati siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notifica» (Cass. n.13110 del 2012; n. 4176 del 2019, Cass. n. 29967 del 2019, non massimata).3. In particolare, deve ritenersi che l'art 7 dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisca esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (Cass. n. 15327 del 2014), escludendosi quindi le ipotesi in cui la conoscenza sia assicurata dalla riproduzione del loro contenuto essenziale. 4. Orbene, la CTR, nell'operare l'accertamento della congruità della motivazione degli atti impositivi, si è attenuta al suesposto consolidato orientamento giurisprudenziale avendo accertato che «Nel caso di specie, il contribuente ha preso piena conoscenza dei verbali degli atti ispettivi sul soggetto terzo», in quanto «Al processo verbale sono stati [...] allegati documenti assunti dai militari tra cui le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] di non conoscere il Frontera», che già di per sé costituiva elemento idoneo e sufficiente a rendere edotto il contribuente delle ragioni della ripresa a tassazione delle operazioni contestate. A ciò aggiungasi che la controricorrente ha sostenuto, senza essere stata smentita, che al verbale consegnato al Frontera era allegato il verbale redatto dalla G.d.F. di Sellia a carico della ditta Elia. 5. Inammissibile è invece la deduzione del vizio logico di motivazione di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in quanto il ricorrente lamenta un omesso esame di «un profilo di doglianza» dedotto nel giudizio di merito, e non un fatto storico-naturalistico. Questa Corte ha infatti affermato che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla I. n. 143 del 2012, prevede l'"omesso esame" come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (ex multis, Cass. n. 2268 del 2022). 6. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 40 e 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, 2697 cod. civ. e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. 7. La censura è inammissibile là dove viene dedotta una violazione di legge, in quanto il ricorrente, dietro lo schermo della predetta violazione, censura l'accertamento in fatto compiuto dai giudici di appello, che hanno sostenuto che, «a fronte degli elementi addotti dall'Ufficio, nulla il Frontera ha controdedotto in merito né ha fornito giustificazioni circa la deducibilità dei costi ai fini IVA e delle imposte sui redditi» (sentenza, pag. 6). 8. Inoltre, la censura di violazione dell'art. 2697 cod. civ. è inammissibile in quanto è noto che «La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia [come nel caso di specie] la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c.)» (Cass. n. 13395 del 2018). 9. Inammissibile è anche la censura del vizio logico di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per difetto di decisività dei fatti che il ricorrente sostiene non essere stati esaminati dalla Commissione tributaria, ovvero, la regolarità delle scritture contabili, l'acquisto dei beni a prezzi di mercato, l'avvenuto pagamento delle fatture contestate, essendo noto che la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (ex multis, Cass.n. 28628 del 2021). 10. In estrema sintesi, il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00 per compensi oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel