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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32616/2026

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/2025 della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce,rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione altrattamento sanzionatorio e alla valutazione della prova, sono indeducibili poichéfondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli giàdedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano, inparticolare, pagine 6 e 7 della sentenza impugnata), risultando generici peraspecificità;che, invero, la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mentedell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanzadi correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelleposte a fondamento della decisione;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2025 della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce,rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione altrattamento sanzionatorio e alla valutazione della prova, sono indeducibili poichéfondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli giàdedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano, inparticolare, pagine 6 e 7 della sentenza impugnata), risultando generici peraspecificità;che, invero, la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mentedell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanzadi correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelleposte a fondamento della decisione;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 32616/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris