CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 49074/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 28 aprile 2023 la Corte d'appello di Roma, in funzione di Giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza di riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., proposta da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, il condannato, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla entità della pena commisurata in relazione agli incrementi per i reati satellite. Si contesta l'entità di tali aumenti e la si ritiene non congruamente motivata in riferimento a quanto previsto dall'art. 133 cod.pen. . 2. Il ricorso è manifestamente infondato. In tema di quantificazione della pena a seguito della applicazione della disciplina del reato continuato è ormai giurisprudenza consolidata di questa Corte - dopo la decisione delle Sezioni unite 27/3/92, Cardarilli - che, una volta ritenuta la continuazione tra più reati, il trattamento sanzionatorio originariamente previsto per i reati c.d. satelliti non esplica più alcuna efficacia, dovendosi solo aumentare la pena prevista per la violazione più grave senza che rilevi la qualità della pena per essi comminata. A tale criterio si deve attenere anche il giudice dell'esecuzione il quale, nella rideterminazione della pena in seguito all'applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 671 C.P.P., non è vincolato dal giudicato se non nella individuazione del reato più grave, che deve avvenire a norma dell'art. 187 disp. att. C.P.P., e deve solo rispettare i limiti di cui al comma 1 dell'alt. 81 C.P. ed al comma 2 dello stesso art. 671 C.P.P. (previo ragguaglio tra le pene di genere diverso ai sensi dell'art. 135 C.P.), limiti nel caso di specie puntualmente osservati. Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha espresso razionalmente i criteri sulla cui base ha realizzato gli incrementi. La pena-base è stata individuata, ai sensi dell'art. 187 cod. proc. pen., in quella di anni cinque di reclusione (capo 1 della sentenza della Corte appello 14/07/2022); l'aumento dei reati satellite già giudicati con la predetta sentenza è stato mantenuto in complessivi mesi 8 di reclusione; l'aumento per l'episodio giudicato dal Tribunale di Roma (sentenza del 07/06/2018) è stato stabilito in anni 1 mesi 4 di reclusione (partendo da una pena base di anni 3 di reclusione, con le diminuenti ex art. 62 bis cod. pen e 444 cod. proc. pen). Contrariamente a quanto affermato in ricorso, la pena inflitta per il reato satellite di cui alla sentenza di Roma è stato sensibilmente ridotto dal G.E. laddove si consideri che in sede di cognizione al Ruggiero era stata applicata la pena finale di anni 3 mesi 8 di reclusione ed C 14.000 di multa (PB anni 8 di reclusione ed C 30.000 di multa ridotta per effetto delle generiche e del rito alla pena indicata). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell