CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2022
Cassazione n. 09792/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RilevatO che, con dichiarazione trasmessa dal difensore, il quale ha autenticato la sottoscrizione, l'imputato ha dichiarato di rinunciare al ricorso dal medesimo proposto, la cui trattazione era stata fissata ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen. per ritenuta inammissibilità; Considerato, pertanto, che, essendo intervenuta, con le modalità prescritte dall'art. 589, comma 3, cod. proc. pen., rituale rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende, così quantificata in relazione all'intervenuta alla sopravvenuta rinuncia. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] " ,CA \CE