CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04093/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 29679/22 [OSCURATO:PERSONA] gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto: che l'unica censura del ricorrente in punto di omessa esclusione della recidiva è manifestamente infondata in quanto affermata senza misurarsi realmente con gli gli apprezzamenti di merito scrutinati dalla Corte d'appello con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo in aderenza a quanto stabilito da questa Corte di legittimità in sede di rinvio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/0