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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 marzo 2024

Cassazione n. 12442/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta 'base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione alla cessione di una dose di cocaina del peso di 0,294 grammi, meramente riproduttivo delle stesse censure già devolute e volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, è manifestamente infondato.

La corte territoriale in continuità con la decisione di primo grado ha ritenuto dimostrata la cessione di una dose di cocaina a tale [OSCURATO:PERSONA] in quanto avvenuta sotto la diretta osservazione dei militari operanti, dal rinvenimento della sostanza stupefacente in capo all'Esposito e della somma di denaro prezzo della vendita nella disponibilità del ricorrente.

Si tratta di una motivazione che regge alle censure che nuovamente si appuntano sulla divergenza delle testimonianze dei militari, che non riguardano l'avvenuta cessione, e sulla data del narcotest ritenuta frutto di un errore materiale.

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contestapt il diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è parimenti manifestamente infondato alla luce della motivazione resa dalla corte territoriale che ha dato rilevanza alle modalità della condotta (cessione preceduta da contatto telefonico da cui ha inferito una abitualità) e alla qualità della sostanza (droga pesante), da cui un giudizio di gravità dell'offesa.

La corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi secondo cui in tema di stupefacenti, la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono invece essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile, l'entità del danno o del pericolo, nonché il carattere non abituale della condotta (Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, Rv. 281572 - 01 Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta 'base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione alla cessione di una dose di cocaina del peso di 0,294 grammi, meramente riproduttivo delle stesse censure già devolute e volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, è manifestamente infondato. La corte territoriale in continuità con la decisione di primo grado ha ritenuto dimostrata la cessione di una dose di cocaina a tale [OSCURATO:PERSONA] in quanto avvenuta sotto la diretta osservazione dei militari operanti, dal rinvenimento della sostanza stupefacente in capo all'Esposito e della somma di denaro prezzo della vendita nella disponibilità del ricorrente. Si tratta di una motivazione che regge alle censure che nuovamente si appuntano sulla divergenza delle testimonianze dei militari, che non riguardano l'avvenuta cessione, e sulla data del narcotest ritenuta frutto di un errore materiale. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contestapt il diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è parimenti manifestamente infondato alla luce della motivazione resa dalla corte territoriale che ha dato rilevanza alle modalità della condotta (cessione preceduta da contatto telefonico da cui ha inferito una abitualità) e alla qualità della sostanza (droga pesante), da cui un giudizio di gravità dell'offesa. La corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi secondo cui in tema di stupefacenti, la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono invece essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile, l'entità del danno o del pericolo, nonché il carattere non abituale della condotta (Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, Rv. 281572 - 01 Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] s
Sentenza Cassazione n. 12442/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris