CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 agosto 1986
Cassazione n. 02406/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Romania il 20/8/1986 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Firenze in data 27/2/2023 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze confermava la decisione del Tribunale di Livorno che, in data 27/2/2018, aveva riconosciuto l'imputata colpevole del delitto di ricettazione, condannandola alla pena ritenuta di giustizia. 2. Le censure formulate con il primo motivo in punto di responsabilità per il delitto di ricettazione reiterano rilievi che la Corte di merito ha congruamente scrutinato e motivatamente disatteso con un percorso argomentativo privo di frizioni logiche, dando conto degli elementi che depongono per la sussistenza del dolo e della conseguente impossibilità di accedere alla richiesta di derubricazione del fatto nella contravvenzione ex art. 712 cod.pen. Anche le doglianze articolate nel secondo motivo concernenti la mancata concessione delle attenuanti ex artt. 62 bis e 62 n. 4 cod.pen. e la mancata conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria sono destituite di fondamento. I giudici d'appello (pagg. 3-5) hanno reso una esaustiva motivazione al riguardo, richiamando l'assenza di elementi positivi, idonei a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche, segnalando la recidività specifica della prevenuta e l'intervenuto benevolo riconoscimento dell'attenuante speciale ex art. 648, comma 4, cod.pen.; hanno, altresì, chiarito che la ritenuta tenuità del fatto di ricettazione in ragione del modesto valore del bene ricettat:o rende inaccoglibile la richiesta di riconoscimento dell'attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. e, infine, hanno escluso la possibilità di conversione in ragione della pluralità di condanne per reati contro il patrimonio che militano a carico della prevenuta, facendo corretta applicazione dei principi enunziati dalla giurisprudenza di legittimità in materia. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]