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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 2025

Cassazione n. 24818/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha riformato parzialmente, escludendo l'aggravante dell'art. 219, comma 1,

I. fall., quella del Tribunale capitolino che lo dichiarava responsabile • del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; Considerato che il motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione per mancata assoluzione dai reati contestati all'imputato - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

La Corte territoriale ha dato conto degli elementi essenziali posti a fondamento della responsabilità nelle pagine da 4 a 6 della sentenza impugnata, confrontandosi in modo specifico con le argomentazioni difensive, così rendendo una motivazione congrua ed esente da vizi logici.

In particolare, vi è risposta alle doglianze, che si reiterano in questa Sede, relative alla notifica della richiesta di audizione a nome del Donati e non dello Spirito, ampia motivazione quanto al dolo dei delitti per cui si procede, puntuale risposta sulle dichiarazioni di Zangrilli, mentre in relazione al quantum oggetto di distrazione la doglianza è in sé generica, a fronte della motivazione di primo grado, riportata al fol. 2 della sentenza qui impugnata.

Pertanto il motivo di ricorso risulta reiterativo e del tutto aspecifico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 giugno 2025 Il consiglier estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha riformato parzialmente, escludendo l'aggravante dell'art. 219, comma 1, I. fall., quella del Tribunale capitolino che lo dichiarava responsabile • del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; Considerato che il motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione per mancata assoluzione dai reati contestati all'imputato - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. La Corte territoriale ha dato conto degli elementi essenziali posti a fondamento della responsabilità nelle pagine da 4 a 6 della sentenza impugnata, confrontandosi in modo specifico con le argomentazioni difensive, così rendendo una motivazione congrua ed esente da vizi logici. In particolare, vi è risposta alle doglianze, che si reiterano in questa Sede, relative alla notifica della richiesta di audizione a nome del Donati e non dello Spirito, ampia motivazione quanto al dolo dei delitti per cui si procede, puntuale risposta sulle dichiarazioni di Zangrilli, mentre in relazione al quantum oggetto di distrazione la doglianza è in sé generica, a fronte della motivazione di primo grado, riportata al fol. 2 della sentenza qui impugnata. Pertanto il motivo di ricorso risulta reiterativo e del tutto aspecifico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 giugno 2025 Il consiglier estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24818/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris