CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 gennaio 2024
Cassazione n. 05076/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] h, Ritenuto in fatto e considerato in diritto rilevato che, con sentenza in data 21 novembre 2023 la Corte di cassazione, sezione prima penale, nel procedimento nr. 22536/2023 r.g. in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ha annullato parzialmente la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino in data 11 gennaio 2023 con limitato riferimento alla richiesta di revisione della condanna riguardante i delitti di strage commessi a Milano in data 27 luglio 1993 con rinvio per nuovo giudizio al riguardo ad altra sezione della Corte di appello di Torino; considerato che nel dispositivo della sentenza documento, corredata di motivazione, risulta commesso un errore materiale laddove si è indicato il giudice di rinvio nella Corte di appello di Trento, anziché in quella di Torino, ritenuto che il predetto errore va emendato ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.; visti gli artt. 625-bis e 130 cod.proc.pen. P. Q. M. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza emessa dalla Corte Suprema di cassazione, Prima sezione penale, in data 21 novembre 2023ne1 procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] n. 22536/2023 R.g. nel senso che laddove è scritto "e rinvia per nuovo giudizio al riguardo ad altra sezione della Corte di appello di Trento" sia scritto e letto "e rinvia per nuovo giudizio al riguardo ad altra sezione della Corte di appello di Torino". Si annoti in calce al dispositivo della sentenza predetta. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2024.