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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 novembre 2022

Cassazione n. 51215/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'8 maggio 194:1; avverso l'ordinanza del 23 giugno 2023 della Corte d'appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 23 giugno 2023, la Corte d'appello di RDma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 14 novembre 2022, rilevando come non fosse stata depositato lo specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato.

Propone ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo d'impugnazione, formulato sotto il profilo dell'inosservanza di norme processuali (in relazione all'art. 581-ter cod. proc. pen. e 89 d.lgs. n. 150 del 10/10/2022), a mezzo del quale deduce l'insussistenza dei presupposti applicativi della norma indicata dalla Corte d'appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

L'art. 33, comma 1, lett, d), del d.

Igs. n. 150 del 2022, ha inserito nell'art.581 cod. proc. pen. i commi 1-ter e 1-quater a norma dei quali: a) «Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio» (comma 1-ter); b) «Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio» (comma 1-quater).

L'art. 89 del d.lgs. cit., nel disciplinare i profili intertemporali, ha previsto che le predette disposizioni si applicano alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto (30 dicembre 2022) La pronuncia di una sentenza coincide con la lettura del dispositivo e non con il deposito della motivazione: "l'uso del termine 'pronunciare' allude evidentemente alla lettura del dispositivo, e non al deposito della motivazione, il che ha una sua ratio nella necessità di individuare un termine immediatamente certo, che consenta da subito, all'entrata in vigore della disciplina, di verificare a quali processi non debbano essere applicate le nuove norme in tema di assenza, da individuarsi in tutte quelle fino a quel momento già 'pronunciate - (Sez. 5, n. 37789 del 03/07/2023, Mohannmad, Rv. 285148).

Nel caso di specie, la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 14 novembre 2022, e quindi anteriormente alla data (30 dicembre 2022) di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022.

Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Roma per il successivo giudizio di appello.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Roma per il giudizio di appell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'8 maggio 194:1; avverso l'ordinanza del 23 giugno 2023 della Corte d'appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 23 giugno 2023, la Corte d'appello di RDma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 14 novembre 2022, rilevando come non fosse stata depositato lo specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato. Propone ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo d'impugnazione, formulato sotto il profilo dell'inosservanza di norme processuali (in relazione all'art. 581-ter cod. proc. pen. e 89 d.lgs. n. 150 del 10/10/2022), a mezzo del quale deduce l'insussistenza dei presupposti applicativi della norma indicata dalla Corte d'appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. L'art. 33, comma 1, lett, d), del d. Igs. n. 150 del 2022, ha inserito nell'art.581 cod. proc. pen. i commi 1-ter e 1-quater a norma dei quali: a) «Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio» (comma 1-ter); b) «Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio» (comma 1-quater). L'art. 89 del d.lgs. cit., nel disciplinare i profili intertemporali, ha previsto che le predette disposizioni si applicano alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto (30 dicembre 2022) La pronuncia di una sentenza coincide con la lettura del dispositivo e non con il deposito della motivazione: "l'uso del termine 'pronunciare' allude evidentemente alla lettura del dispositivo, e non al deposito della motivazione, il che ha una sua ratio nella necessità di individuare un termine immediatamente certo, che consenta da subito, all'entrata in vigore della disciplina, di verificare a quali processi non debbano essere applicate le nuove norme in tema di assenza, da individuarsi in tutte quelle fino a quel momento già 'pronunciate - (Sez. 5, n. 37789 del 03/07/2023, Mohannmad, Rv. 285148). Nel caso di specie, la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 14 novembre 2022, e quindi anteriormente alla data (30 dicembre 2022) di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022. Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Roma per il successivo giudizio di appello. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Roma per il giudizio di appell
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