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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10281/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli, in data 1 marzo 2022, decidendo in sede di rinvio da annullamento di altra precedente pronunzia ad opera della Corte di cassazione, ha rideterminato nel solo trattamento sanzionatorio, e nel resto ha confermato, la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] il 20 giugno 2013 in relazione al reato di detenzione e cessione di stupefacenti e al reato di guida senza patente.

2. Il ricorso consta di un unico motivo, con il quale il deducente lamenta violazione di legge e vizio dì motivazione in riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve innanzitutto constatarsi che l'illecito contestato al [OSCURATO:PERSONA] al capo B della rubrica (violazione dell'art. 116, comma 13) non é più previsto dalla legge come reato, per effetto del D.Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (entrato in vigore il 6 febbraio scorso), in base al quale non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali é prevista la sola pena della multa o dell'ammenda.

Poiché nella specie non ricorre, e comunque non é contestata, la fattispecie punibile con pena detentiva (pena prevista per il caso di recidiva nel biennio), viene meno la qualificazione reita ria del fatto contestato.

Ne consegue che, quanto al capo B, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il fatto non più previsto dalla legge come reato.

In siffatta ipotesi, il giudice non ha l'obbligo di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente a sanzionare l'illecito amministrativo qualora la legge di depenalizzazione non preveda norme transitorie analoghe a quelle di cui agli artt. 40 e 41 legge 24 novembre 1981, n. 689 (Sez.

U, n. 25457 del 29/03/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252694), ma nel caso in esame l'art. 9 d.lgs. n.8/2016 prevede espressamente tale obbligo.

Pertanto la sentenza impugnata va trasmessa al Prefetto di Caserta, per quanto di competenza.

2. Per il resto, il ricorso è inammissibile.

E' infatti agevole osservare che, non essendovi stata alcuna mozione difensiva in sede di appello in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, non può oggi il deducente sollevare la questione per la prima volta: si rammenta che non sono ammissibili le lagnanze non espressamente e specificamente formulate in appello, non solo sotto il profilo della violazione di legge (per l'espresso divieto di cui al terzo comma dell'art. 606 cod.proc.pen.), ma neppure sotto il profilo del vizio di motivazione, in quanto occorre evitare il rischio che in sede dì legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura «a priori» un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; in senso conforme v.

Sez. 4, Sentenza n. 10611 del 04/12/2012, dep. 07/03/2013, Bonaffini, Rv. 256631).

3. Pertanto, in relazione all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente all'illecito di cui al capo B, si procede all'eliminazione della statuizione concernente la pena di venti giorni di arresto applicata al [OSCURATO:PERSONA] in relazione al predetto illecito, stante l'intervenuta depenalizzazione dello stesso.

Nel resto, come detto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al capo B, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, ed elimina la pena di venti giorni di arresto applicata in relazione al predetto illecito.

Dispone trasmettersi copia della sentenza al Prefetto di Caserta, per quanto di competenza.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli, in data 1 marzo 2022, decidendo in sede di rinvio da annullamento di altra precedente pronunzia ad opera della Corte di cassazione, ha rideterminato nel solo trattamento sanzionatorio, e nel resto ha confermato, la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] il 20 giugno 2013 in relazione al reato di detenzione e cessione di stupefacenti e al reato di guida senza patente. 2. Il ricorso consta di un unico motivo, con il quale il deducente lamenta violazione di legge e vizio dì motivazione in riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve innanzitutto constatarsi che l'illecito contestato al [OSCURATO:PERSONA] al capo B della rubrica (violazione dell'art. 116, comma 13) non é più previsto dalla legge come reato, per effetto del D.Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (entrato in vigore il 6 febbraio scorso), in base al quale non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali é prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. Poiché nella specie non ricorre, e comunque non é contestata, la fattispecie punibile con pena detentiva (pena prevista per il caso di recidiva nel biennio), viene meno la qualificazione reita ria del fatto contestato. Ne consegue che, quanto al capo B, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il fatto non più previsto dalla legge come reato. In siffatta ipotesi, il giudice non ha l'obbligo di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente a sanzionare l'illecito amministrativo qualora la legge di depenalizzazione non preveda norme transitorie analoghe a quelle di cui agli artt. 40 e 41 legge 24 novembre 1981, n. 689 (Sez. U, n. 25457 del 29/03/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252694), ma nel caso in esame l'art. 9 d.lgs. n.8/2016 prevede espressamente tale obbligo. Pertanto la sentenza impugnata va trasmessa al Prefetto di Caserta, per quanto di competenza. 2. Per il resto, il ricorso è inammissibile. E' infatti agevole osservare che, non essendovi stata alcuna mozione difensiva in sede di appello in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, non può oggi il deducente sollevare la questione per la prima volta: si rammenta che non sono ammissibili le lagnanze non espressamente e specificamente formulate in appello, non solo sotto il profilo della violazione di legge (per l'espresso divieto di cui al terzo comma dell'art. 606 cod.proc.pen.), ma neppure sotto il profilo del vizio di motivazione, in quanto occorre evitare il rischio che in sede dì legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura «a priori» un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; in senso conforme v. Sez. 4, Sentenza n. 10611 del 04/12/2012, dep. 07/03/2013, Bonaffini, Rv. 256631). 3. Pertanto, in relazione all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente all'illecito di cui al capo B, si procede all'eliminazione della statuizione concernente la pena di venti giorni di arresto applicata al [OSCURATO:PERSONA] in relazione al predetto illecito, stante l'intervenuta depenalizzazione dello stesso. Nel resto, come detto, il ricorso va dichiarato inammissibile. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al capo B, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, ed elimina la pena di venti giorni di arresto applicata in relazione al predetto illecito. Dispone trasmettersi copia della sentenza al Prefetto di Caserta, per quanto di competenza. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deci
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