CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 45441/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 23/06/2022 del tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'indagato, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale di Caltanissetta, adito ai sensi dell'art. 322 cod. proc. epn. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del gip del tribunale'di Gela del 25 maggio 2022, con cui era stato disposto il sequestro preventivo di un autocarro Iveco 35 tg. BY2394EF intestato al predetto [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 256 commi 1 e 3 del Dlgs. 152/06, confermava il provvedimento impugnato. 2. Avverso la pronuncia sopra indicata del tribunale, propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] deducendo tre motivi di impugnazione. 3. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 178 lett. c) cod. proc. pen. 99 cod. proc. pen. 309 comma 9 bis cod. proc. pen. 24 comma 2 Cost. e 6 CEDU per avere il tribunale respinto la richiesta di rinvio, per proprio legittimo impedimento, avanzata dal difensore del ricorrente, nonostante la reciproca assimilabilità di diritti e facoltà tra imputato e difensore, emergente dall'art. 99 cod. proc. pen., con conseguente applicabilità anche al legittimo impedimento del difensore della fattispecie di cui all'art. 309 comma 9 bis cod. proc. pen. 4. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 256 commi 1 e 3 del Dlgs. 152/06 per insussistenza del fumus commissi delicti rilevando che dagli atti non sarebbero emersi con evidenza i servizi filmati delle videocamere citati in ordinanza, presupposto per dimostrare la correttezza dell'assunto accusatorio. 5. Con il terzo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione all'art. 256 commi 1 e 3 del Dlgs. 152/06 atteso che si sarebbe trattato di un trasporto effettuato in una sola occasione e il veicolo sarebbe stato visto solo transitare, in assenza di ogni attività di scarico, oltre a non risultare solitamente in sosta lungo la via ove usualmente si verificavano incontri per la realizzazione di piccoli trasporti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Va ribadito il principio per cui nel procedimento di riesame di misure coercitive l'art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen. attribuisce personalmente all'imputato o indagato, e non al difensore, la facoltà di chiedere il differimento dell'udienza "se vi siano giustificati motivi", tra i quali non può essere ricompreso l'impedimento del difensore, tanto più non rilevante versandosi in sede di procedimento camerale ai sensi dell'art.127 cod. proc. pen. (Sez. 3 -, n. 29980 del 22/02/2019 Rv. 276251 - 01), posto che il legittimo impedimento del difensore non determina il rinvio dell'udienza camerale, poiché l'art. 127 cod. proc. pen. non prevede tale causa di rinvio, ne' prescrive come obbligatoria la presenza del difensore e del pubblico ministero.Significativa dunque, è la previsione di cui all'art. 309 comma 9 bis cod. proc. pen. inserita dall'art. 11, comma 4, legge n. 47 del 2015 che attribuisce esclusivamente alla persona sottoposta alle indagini, personalmente, la facoltà di chiedere il differimento dell'udienza, se vi siano giustificati motivi. Si tratta di previsione giustificata da ragioni collegate alla rapida scansione dei tempi processuali ivi contemplati e correlati al peculiare regime delle cause di inefficacia della misura, ai sensi derart. 309, comma 10, cod. proc. pen. per cui essendo stato riconosciuto l'esercizio della predetta facoltà di richiedere rinvio esclusivamente all'imputato/persona sottoposta alle indagini, la mancata inclusione esclude che tra i giustificati motivi citati ivi possa essere compreso l'impedimento del difensore (in motivazione Sez. 5 - n. 30566 del 18/05/2022 Rv. 283428 - 01) Né osta a tale ricostruzione quanto rilevato da questa Suprema Corte con la sentenza immediatamente prima citata, secondo la quale la previsione dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. trova applicazione anche nel procedimento di appello avverso i provvedimenti "de libertate", sicché il legittimo impedimento, per motivi di salute, del difensore di fiducia, documentato e tempestivamente comunicato, costituisce causa di rinvio, che, se disattesa, dà luogo a nullità dell'udienza camerale, irritualmente celebrata. Ciò in quanto come rilevato nella stessa decisione, la norma di cui all'art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen., non si applica al giudizio di appello di cui al successivo art.310 cod. proc. pen., preso in esame nel relativo giudizio (non essendo espressamente richiamata dal comma 2 della citata disposizione). Va dunque ribadita l'irrilevanza, con riguardo al procedimento di riesame relativo al sequestro preventivo, qui in valutazione, del legittimo impedimento del difensore anche alla luce della perimetrata ricostruzione della previsione di cui all'art. 309 comma 9 bis cod. proc. pen. per cui "la lettura complessiva della disposizione in tema di giudizio di riesame, art. 309, anche in considerazione di quanto emergente dai lavori preparatori della I. 47/2015, dimostra che si tratta di motivi che devono collocarsi nell'ambito delle esigenze dell'esercizio in concreto del diritto di difesa, quindi studio del materiale indiziario ed esigenze di raccolta di prove della difesa. Poiché, poi, il Tribunale «differisce», non deve essere sindacata la qualità delle ragioni addotte ma solo considerato se le stesse rientrino nei «giustificati motivi». Il Tribunale dovrà quindi verificare: a) se siano stati indicati [motivi, b) se questi motivi siano attinenti ad esigenze di difesa sostanziale, c) se non siano meramente pretestuosi" (Sez. 6, n. 13049 del 03/03/2016, Casieri, Rv. 267207). 2. Anche il secondo motivo è inammissibile, essendo meramente assertiva, anche in assenza di ogni allegazione, oltre che meramente valutativa, la tesi della insussistenza di filmati, al contrario citati in ordinanza, a supporto della decisione di conferma del sequestro. 3.Manifestamente infondato è altresì il terzo motivo. Va precisato che con riguardo alla fattispecie di cui all'art. 256 comma 1 Dlgs. 152/06 per le attività di gestione dei rifiuti non autorizzate ivi contemplate, che la disposizione incriminatrice considera, occorre rifarsi alle norme definitorie contenute nell'art. 183, comma 1, d.lgs. 152 del 2006, la cui lett. n), riassuntivannente, le individua, considerando «la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti», vale a dire le stesse condotte alternative richiamate - unitamente al commercio e all'intermediazione - dall'art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006. Quanto all'ambito e ai requisiti applicativi, secondo il consolidato orientamento di questa corte il reato di attività di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione previsto dall'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 non ha natura di reato proprio integrabile soltanto da soggetti esercenti professionalmente una attività di gestione di rifiuti, ma costituisce un'ipotesi di reato comune che può essere pertanto commesso anche da chi svolge attività di gestione dei rifiuti in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa (Sez. 3, n. 29077 del 04/06/2013, Ruggeri e a., Rv. 256737; Sez. 3, n. 24431 del 25/05/2011, Grisetti, Rv. 250614; Sez. 3, n. 7462 del 15/01/2008, Cozzoli, Rv. 239011; Sez. 3, n. 16698 del 11/02/2004, Barsanti, Rv. 227956). Tenendo anche conto del pronome indefinito "chiunque", contenuto nell'art. 256, comma 1, d.lgs. 152 del 2006, n. 152, sarebbe infatti arbitrario introdurre surrettizie limitazioni interpretative fondate sui requisiti - non espressamente richiesti - di imprenditorialità e/o di professionalità. Trattandosi, peraltro, di illecito istantaneo, è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, purché costituisca un'attività di gestione di rifiuti e non sia assolutamente occasionale. In tal senso questa Corte (Sez. 3, n. 8193 del 11/02/2016, Rv. 266305), ha escluso l'occasionalità della condotta atteso che, pur essendo stato effettuato il trasporto in un'unica occasione, l'ingente quantità di rifiuti denotava lo svolgimento di un'attività commerciale implicante un minimum di organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita dei materiali (nello stesso senso, Sez. 3, n. 5716 del 07/01/2016, Rv. 265836). Quanto poi agli indici funzionali alla valutazione di una minimale organizzazione che escluda la natura occasionale ed estemporanea della condotta, possono invece essere utilizzati tra gli altri, il dato ponderale dei rifiuti oggetto di gestione, la loro natura, la necessità di un veicolo adeguato e funzionale all'attività concretamente svolta, il numero dei soggetti coinvolti nell'attività (cfr. Sez. 3, n. 2575 del 06/11/2018 - dep. 2019, n.m), come pure la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l'abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito (Sez. 3, n. 36819 del 04/07/2017, Ricevuti, Rv. 270995). Di tali principi ha fatto corretta applicazione il tribunale nella parte in cui, dopo avere evidenziato i dati investigativi, comprensivi di filmati, dimostrativi della compartecipazione del ricorrente alla attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti realizzata anche mediante il coinvolgimento del veicolo Iveco a lui sequestrato (ove erano raccolti i rifiuti poi scaricati) e la presenza attiva di tre persone a bordo dell'autocarro oltre ad una quarta persona a bordo di un'auto che l'accompagnava, ha valorizzato ai fini della esclusione della occasionalità la collaborazione di almeno tre soggetti nelle attività di carico e scarico e la quantità più che significativa dei rifiuti trasportati. Rispetto a tale corretta ricostruzione le deduzioni difensive sono inidonee a prospettare violazioni di legge e mirano solo a rivalutare il merito della vicenda, attività inammissibile in questa sede, posto che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv. 269656 - 01 Napoli; Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorre