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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 marzo 2021

Cassazione n. 39589/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 19.2-31.3.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 19.2-31.3.2021 il Tribunale di Catanzaro, decidendo sul ricorso per riesame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la ordinanza del GIP che, in data 13.1.2021, aveva applicato all'odierno ricorrente la misura degli AA.DD. ravvisando gravi indizi di colpevolezza in relazione ai capi 22, 91, 92, 93, 94, 113 e 118 della provvisoria incolpazione nonché le correlative esigenze cautelari;

2. ricorre per cassazione il difensore del Faldella lamentando: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 416bis.1 cod. pen. (riferito ai capi 22, 91, 93, 94, 113 e 118) in ordine alla gravità indiziaria: richiama il passo della ordinanza impugnata con cui il Tribunale aveva condiviso la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod. pen. sul delitto di associazione a delinquere contestato al Faldella con considerazioni che sarebbero state replicate anche con riguardo alle altre incolpazioni provvisorie; osserva che, tuttavia, il Tribunale, nell'affermare la consapevolezza, da parte dell'indagato, di agevolare, con la propria condotta, una consorteria di stampo mafioso, non indica le fonti e gli atti di indagine da cui tale elemento si trarrebbe; altrettanto generico, secondo la difesa, è il richiamo al contenuto delle intercettazioni pur invocate dal Tribunale a sostegno della propria tesi ma senza indicare di quali conversazioni si tratti e che nessun riferimento è stato operato al contenuto della lettera pure invocata dal giudice del gravame di merito; richiama la conversazione del 19.5.2018 intercorsa tra il Faldella e la compagna [OSCURATO:PERSONA] per indurne conclusioni opposte a quelle cui è pervenuto il Tribunale; di cui, secondo la difesa, la genericità e sterilità degli atti processuali richiamati ed il travisamento della suddetta conversazione; 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 e 275 cod. proc. pen. (quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari): rileva che il Tribunale ha giustificato la applicazione della misura con il pericolo di inquinamento probatorio e di recidivanza giudicati entrambi esistenti; segnala il vizio da cui è afflitta la ordinanza impugnata per non aver tenuto conto di elementi rilevanti a tal fine quali, ad esempio, la collaborazione offerta dall'indagato nel corso dell'interrogatorio di garanzia; sottolinea che la presunzione di pericolosità che assiste i reati di stampo mafioso è di natura relativa e va diversamente ponderata con riguardo al caso del c.d. concorso "esterno";

3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso: segnala che il provvedimento impucinato ha evidenziato in maniera chiara gli elementi su cui fondare una diagnosi di consapevolezza della natura delle operazioni illecite e del coinvolgimento dei sodali in un sodalizio di stampo mafioso; rileva la correttezza e comunque la incensurabilità delle considerazioni svolte dal Tribunale in merito alla interpretazione e lettura del contenuto delle intercettazioni; quanto alle esigenze cautelari, richiama la doppia presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. il cui mancato superamento è stato esaustivamente motivato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede.

1. Non è inutile ribadire quali siano i limiti alla sindacabilità, in questa sede, dei provvedimenti adottati dal Tribunale del Riesame sulla libertà personale; è infatti consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie; a tal fine si deve tener presente che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve conformarsi al modello delineato dalla predetta disposizione, coerente con il modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., considerati tuttavia gli adattamenti conseguenti al peculiare contenuto della pronuncia cautelare, in quanto fondata non già su prove, ma su indizi e che, per altro verso, mira all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (cfr., Cass.

SS.UU., 22.3.2000 n. 11, Audino).

Il ricorso per Cassazione, con il quale si deduca la (in)sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è ammissibile soltanto se con esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero si deduca la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non si ci limiti a propone e sviluppare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Cass. Pen., 5, 8.10.2008 n. 46.124, Pagliaro; Cass. Pen., 4, 2.3.2017 n. 18.795, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 31.553, Paviglianiti).

E' altresì pacifico che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 2, 17.6.2019 n. 27.866, Mazzelli; Cass. Pen., 4, 29.5.2013 n. 26.992, PM in proc.

Tiana; Cass. Pen., 3, 21.10.2010 n. 40.873, Merja; Cass. Pen., 4, 3.5.2007 n. 22.500, Terranova).Va anche ricordato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; questo Collegio, in particolare, condivide la tesi secondo cui "in tema di misure caute/ari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen. non si atteggia allo stesso modo con cui il termine indizi inteso viene utilizzato quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza.

Pertanto, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art.192 cod. proc. pen., comma 2, come si desume dall'art. 273 cod. proc. pen., comma ibis, che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti)" (cfr., Cass. Pen., 5, 5.6.2012 n. 36.079, Fracassi; C:ass.

Pen., 4, 24.1.2017 n. 6.660, Pugiotto; Cass. Pen., 4, 9.11.2016 n. 53.369, Jovanovic; conf., ancora, Cass. Pen., 4, 14.3.2019 n. 17.247, Marando, in cui la Corte ha ribadito i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - non richiamato dall'art. 273 comma ibis, cod. proc. pen.; conf., Cass. Pen., 1, 22.5.2018 n. 43.258, Tantone; Cass. Pen., 2, 8.3.2017 n. 22.968, Carrubba).

Esula, comunque, dai poteri della Corte di Cassazione quello di procedere ad una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr., Cass.

SS.UU., 30.4.1997 n. 6.402, Dessimone; Cass. Pen., 4, 2.12.2003 n. 4.842, Elia; Cass. Pen., 6, 12.11.2015 n. 49.153, secondo cui la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura; conf., in tal senso, Cass. Pen., 1, 7.12.1999 n. 6.972, Alberti).2.1 E' alla luce di queste premesse che si deve pervenire per la inammissibilità del ricorso avendo il Tribunale, nella ordinanza impugnata, dato conto in maniera completa ed esaustiva non soltanto del compendio indiziario acquisito a carico del Faldella in ordine non soltanto alla sua diretta partecipazione alle condotte di natura frodatoria ma, anche, dei presupposti per ritenere la aggravante speciale contestata sotto il profilo della agevolazione del sodalizio di stampo mafioso. 2.1.1 Ed in effetti, il Tribunale ha richiamato sinteticamente le "fonti" investigative (cfr., pag. 3) a partire dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] a proposito, in primo luogo, della posizione di [OSCURATO:PERSONA] (cfr, pagg. 3-4) nonché la articolata attività truffaldina posta in essere attraverso diverse società che procedevano alla assunzione 'formale' di personale dipendente per il periodo minimo utile alla maturazione del diritto alla percezione della indennità di disoccupazione che, una volta riscossa, perveniva ai 'lavoratori' soltanto in misura pari al 50% per essere nel resto acquisita quale profitto della condotta di frode realizzata con il fattivo contributo di vari soggetti tra cui, anche, l'odierno ricorrente.

D'altro canto, pacifica e sostanzialmente non contestata la partecipazione concorsuale del Faldella, prestatosi ad assumere la veste di legale rappresentante di talune delle società coinvolte, rileva il collegio che il Tribunale, come accennato, ha dato conto degli elementi acquisiti su cui fondare una concreta diagnosi di consapevolezza della destinazione alla criminalità organizzata di parte dei proventi ottenuti con tale attività e, pertanto, della finalità 'agevolativa' del sodalizio criminale connessa alla condotta penalmente rilevante tenuta dall'indagato.

Nei confronti dell'odierno ricorrente è stata infatti elevata, al capo 22, la incolpazione provvisoria di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di cui, tra gli altri, agli artt. 512bis, 648bis, 648ter, 648ter.1, 8 D. Lg.vo 74/2000 con l'aggravante "... dell'essere stati commessi i fatti al fine di favorire le cosche Trapasso di Cutro, fra. [OSCURATO:PERSONA] e Bagnato di Roccabernarda.

Secondo la ricostruzione del Tribunale„ il sodalizio avrebbe visto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella veste di promotori e organizzatori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], amministratori di fatti di società, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali promotori e, per l'appunto, [OSCURATO:PERSONA] quale partecipe: il ricorrente aveva infatti aveva riferito, in sede di interrogatorio, di aver svolto mansioni di magazziniere per conto di [OSCURATO:PERSONA] e di conoscere sia [OSCURATO:PERSONA] che i figli di Rosa; aveva inoltre ammesso di aver ricoperto la carica di amministratore di diritto di società gestite dal Rosa e di aver effettuato bonifici e prelievi per conto di costui restituendo al medesimo le somme prelevate; di essersi prestato a ricoprire il ruolo di prestanome di [OSCURATO:PERSONA] 24 e legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA] srls; risulta, perciò, pacifico il contributo materiale al sodalizio che, come evidenziato nel provvedimento impugnato, operava anche attraverso la emissione sistematica di fatture per operazioni inesistenti da parte di società "cartiere" con la conseguente accumulazione di ingenti crediti IVA seguita dal prelievo di denaro mediante l'uso di diversi sportelli e, infine, la consegna delle somme così acquisite agli organizzatori (cfr., pag. 19, quanto al ruolo del Faldella come 'fidato prestanome' e 'prelevatore'). 2.1.2 Il Tribunale di Catanzaro ha inoltre dato conto in maniera assolutamente esaustiva del 'collegamento' tra la attività del sodalizio e le consorterie criminali che contribuiva a finanziare: ha richiamato, a tal proposito, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Liberati, Danieli, Mammone, Pulice, Mirarchi, sulla intraneità del [OSCURATO:PERSONA] alla 'ndrangheta (cfr., pagg. 7-8) e, in particolare, alla cosca [OSCURATO:PERSONA]; la dichiarazioni dello Iaquinta e del Mirarchi sulla confluenza dei proventi della attività truffaldina del [OSCURATO:PERSONA] nella "bacinella" della cosca.

Ha fatto presente come il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato coinvolto nella operazione "Borderland" e dei contatti tra il [OSCURATO:PERSONA] ed i Trapasso (cfr., pagg. 7-10 ed il contenuto delle conversazioni ivi richiamate); ha dato conto delle acquisizioni investigative concernenti l'incontro con [OSCURATO:PERSONA] e la discussione sulle di polizia operazioni in corso (cfr., in particolare, la operazione 'Stige'), oltre che dei consolidati e ricorrenti rapporti con altri appartenenti al sodalizio di stampo mafioso (cfr., pagg. 9-11). 2.1.3 I giudici del riesame hanno dunque vagliato in maniera tutt'altro che superficiale e meramente 'apparente' il profilo della consapevolezza, in capo al Faldella, del contributo 'agevolatore' ovvero del fatto che il sodalizio operasse con la finalità di agevolare l'attività di una compagine di stampo mafioso ed ha argomentato in tal senso in maniera attenta e con motivazione che non si presta a rilievi in questa sede di legittimità.

In tal senso hanno richiamato le preoccupazioni della Sinopoli, fidanzata del Faldella, per le indagini in corso (cfr., pagg. 19-20) e le conversazioni intercettate sull'eventualità di un possibile coinvolgimento di tutti tranne che il [OSCURATO:PERSONA] il quale avrebbe garantito a tutti il mantenimento e la difesa secondo un tipico schema da criminalità organizzata; la perquisizione del 19.5.2018 e le intercettazioni conseguenti (cfr., ivi, pagg. 22-23); era inoltre emerso che il Faldella aveva partecipato alla distruzione di documenti compromettenti per il sodalizio e che rischiavano di essere sequestrati dalla GdF: rilevante è stata correttamente considerata la lettera rinvenuta a casa di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e da costei predisposta con finalità di autotutela personale in cui la donna paventa il timore per la propria vita a séguito di quanto aveva riferito al [OSCURATO:PERSONA], suo datore di lavoro, che considerava - unitamente ai suoi complici - quali persone "senza scrupoli dediti evidentemente in modo seriale alla illegalità e alla criminalità evidenziata dal metodo mafioso" (cfr., ivi, pag. 5); la conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e la sorella (cfr., pag. 24) da cui, secondo il Tribunale, emerge plasticamente la consapevolezza, in capo al Faldella, del rapporto tra il [OSCURATO:PERSONA] e la cosca Trapasso.

Quanto alle considerazioni svolte dalla difesa sul contenuto delle intercettazioni è sufficiente ribadire come si tratti di rilievi che non possono trovare ingresso in questa sede essendo assolutamente pacifico e consolidato l'orientamento di questa Corte nel senso che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (cfr., Cass. Pen., 2, 4.10.2016 n. 50.701, D'Andrea; Cass. Pen., 3, 17.5.2016 n. 35.593, Folino; Cass. Pen., 2, 22.5.2013 n. 35.181, Vecchio e, comunque, Cass.

SS.UU., 26.2.2015 n. 22.471, Sebbar).

Altrettanto pacifico e consolidato è il principio secondo cui le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (cfr., Cass.

SS.UU. 26.2.2015 n. 22.471, Sebbar, Rv. 263714).

Né, per altro verso, la finalità di agevolazione del sodalizio di stampo mafioso può essere esclusa dalla esistenza di un fine concorrente quale quello che animava le condotte fraudolente poste in essere nell'ambito dell'attività del sodalizio; le stesse SS.UU. 'Chioccini', nel dirimere il contrasto la tesi della natura oggettiva e quella della natura soggettiva della aggravante, hanno avuto cura di chiarire che "... la ricostruzione del motivo a delinquere in tal senso non è mai esclusiva, poiché plurimi possono essere gli stimoli all'azione; quel che rileva è che tra questi sussistano elementi che consentono di ravvisare anche quello valutato necessario dalla norma incriminatrice" atteso che ".. costituisce dato di comune esperienza che possano sussistere plurimi motivi che determinano all'azione che, ove accertati, non depotenziano la funzione intenzionale della condotta richiesta dalla norma specifica (...)" sicché "... è quindi possibile la presenza di una pluralità di motivi, mentre essenziale alla configurazione del dolo intenzionale è la volizione da parte dell'agente, tra i motivi della sua condotta, della finalità considerata dalla norma" (cfr., Cass.

SS.UU., 19.12.2019 n. 8.545, Chioccini, Rv. 278734). 2.2 Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale, dopo aver richiamato la presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. applicabile ai reati aggravati ai sensi dell'art. 416bis.1 cod. pen., ha motivato in termini assolutamente congrui ed incensurabili in questa sede sulla esistenza di esigenze cautelari ancora attuali e sulla indispensabilità della misura adottata dal GIP; ha sottolineato, in punto di fatto, la condotta del Faldella che aveva proseguito nella sua attività anche successivamente alle prime perquisizioni ed il tentativo messo in atto con la fidanzata di distruggere la documentazione societaria compromettente per il sodalizio.

3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 19.2-31.3.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19.2-31.3.2021 il Tribunale di Catanzaro, decidendo sul ricorso per riesame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la ordinanza del GIP che, in data 13.1.2021, aveva applicato all'odierno ricorrente la misura degli AA.DD. ravvisando gravi indizi di colpevolezza in relazione ai capi 22, 91, 92, 93, 94, 113 e 118 della provvisoria incolpazione nonché le correlative esigenze cautelari; 2. ricorre per cassazione il difensore del Faldella lamentando: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 416bis.1 cod. pen. (riferito ai capi 22, 91, 93, 94, 113 e 118) in ordine alla gravità indiziaria: richiama il passo della ordinanza impugnata con cui il Tribunale aveva condiviso la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod. pen. sul delitto di associazione a delinquere contestato al Faldella con considerazioni che sarebbero state replicate anche con riguardo alle altre incolpazioni provvisorie; osserva che, tuttavia, il Tribunale, nell'affermare la consapevolezza, da parte dell'indagato, di agevolare, con la propria condotta, una consorteria di stampo mafioso, non indica le fonti e gli atti di indagine da cui tale elemento si trarrebbe; altrettanto generico, secondo la difesa, è il richiamo al contenuto delle intercettazioni pur invocate dal Tribunale a sostegno della propria tesi ma senza indicare di quali conversazioni si tratti e che nessun riferimento è stato operato al contenuto della lettera pure invocata dal giudice del gravame di merito; richiama la conversazione del 19.5.2018 intercorsa tra il Faldella e la compagna [OSCURATO:PERSONA] per indurne conclusioni opposte a quelle cui è pervenuto il Tribunale; di cui, secondo la difesa, la genericità e sterilità degli atti processuali richiamati ed il travisamento della suddetta conversazione; 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 e 275 cod. proc. pen. (quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari): rileva che il Tribunale ha giustificato la applicazione della misura con il pericolo di inquinamento probatorio e di recidivanza giudicati entrambi esistenti; segnala il vizio da cui è afflitta la ordinanza impugnata per non aver tenuto conto di elementi rilevanti a tal fine quali, ad esempio, la collaborazione offerta dall'indagato nel corso dell'interrogatorio di garanzia; sottolinea che la presunzione di pericolosità che assiste i reati di stampo mafioso è di natura relativa e va diversamente ponderata con riguardo al caso del c.d. concorso "esterno"; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso: segnala che il provvedimento impucinato ha evidenziato in maniera chiara gli elementi su cui fondare una diagnosi di consapevolezza della natura delle operazioni illecite e del coinvolgimento dei sodali in un sodalizio di stampo mafioso; rileva la correttezza e comunque la incensurabilità delle considerazioni svolte dal Tribunale in merito alla interpretazione e lettura del contenuto delle intercettazioni; quanto alle esigenze cautelari, richiama la doppia presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. il cui mancato superamento è stato esaustivamente motivato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. 1. Non è inutile ribadire quali siano i limiti alla sindacabilità, in questa sede, dei provvedimenti adottati dal Tribunale del Riesame sulla libertà personale; è infatti consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie; a tal fine si deve tener presente che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve conformarsi al modello delineato dalla predetta disposizione, coerente con il modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., considerati tuttavia gli adattamenti conseguenti al peculiare contenuto della pronuncia cautelare, in quanto fondata non già su prove, ma su indizi e che, per altro verso, mira all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (cfr., Cass. SS.UU., 22.3.2000 n. 11, Audino). Il ricorso per Cassazione, con il quale si deduca la (in)sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è ammissibile soltanto se con esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero si deduca la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non si ci limiti a propone e sviluppare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Cass. Pen., 5, 8.10.2008 n. 46.124, Pagliaro; Cass. Pen., 4, 2.3.2017 n. 18.795, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 31.553, Paviglianiti). E' altresì pacifico che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 2, 17.6.2019 n. 27.866, Mazzelli; Cass. Pen., 4, 29.5.2013 n. 26.992, PM in proc. Tiana; Cass. Pen., 3, 21.10.2010 n. 40.873, Merja; Cass. Pen., 4, 3.5.2007 n. 22.500, Terranova).Va anche ricordato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; questo Collegio, in particolare, condivide la tesi secondo cui "in tema di misure caute/ari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen. non si atteggia allo stesso modo con cui il termine indizi inteso viene utilizzato quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. Pertanto, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art.192 cod. proc. pen., comma 2, come si desume dall'art. 273 cod. proc. pen., comma ibis, che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti)" (cfr., Cass. Pen., 5, 5.6.2012 n. 36.079, Fracassi; C:ass. Pen., 4, 24.1.2017 n. 6.660, Pugiotto; Cass. Pen., 4, 9.11.2016 n. 53.369, Jovanovic; conf., ancora, Cass. Pen., 4, 14.3.2019 n. 17.247, Marando, in cui la Corte ha ribadito i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - non richiamato dall'art. 273 comma ibis, cod. proc. pen.; conf., Cass. Pen., 1, 22.5.2018 n. 43.258, Tantone; Cass. Pen., 2, 8.3.2017 n. 22.968, Carrubba). Esula, comunque, dai poteri della Corte di Cassazione quello di procedere ad una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr., Cass. SS.UU., 30.4.1997 n. 6.402, Dessimone; Cass. Pen., 4, 2.12.2003 n. 4.842, Elia; Cass. Pen., 6, 12.11.2015 n. 49.153, secondo cui la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura; conf., in tal senso, Cass. Pen., 1, 7.12.1999 n. 6.972, Alberti).2.1 E' alla luce di queste premesse che si deve pervenire per la inammissibilità del ricorso avendo il Tribunale, nella ordinanza impugnata, dato conto in maniera completa ed esaustiva non soltanto del compendio indiziario acquisito a carico del Faldella in ordine non soltanto alla sua diretta partecipazione alle condotte di natura frodatoria ma, anche, dei presupposti per ritenere la aggravante speciale contestata sotto il profilo della agevolazione del sodalizio di stampo mafioso. 2.1.1 Ed in effetti, il Tribunale ha richiamato sinteticamente le "fonti" investigative (cfr., pag. 3) a partire dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] a proposito, in primo luogo, della posizione di [OSCURATO:PERSONA] (cfr, pagg. 3-4) nonché la articolata attività truffaldina posta in essere attraverso diverse società che procedevano alla assunzione 'formale' di personale dipendente per il periodo minimo utile alla maturazione del diritto alla percezione della indennità di disoccupazione che, una volta riscossa, perveniva ai 'lavoratori' soltanto in misura pari al 50% per essere nel resto acquisita quale profitto della condotta di frode realizzata con il fattivo contributo di vari soggetti tra cui, anche, l'odierno ricorrente. D'altro canto, pacifica e sostanzialmente non contestata la partecipazione concorsuale del Faldella, prestatosi ad assumere la veste di legale rappresentante di talune delle società coinvolte, rileva il collegio che il Tribunale, come accennato, ha dato conto degli elementi acquisiti su cui fondare una concreta diagnosi di consapevolezza della destinazione alla criminalità organizzata di parte dei proventi ottenuti con tale attività e, pertanto, della finalità 'agevolativa' del sodalizio criminale connessa alla condotta penalmente rilevante tenuta dall'indagato. Nei confronti dell'odierno ricorrente è stata infatti elevata, al capo 22, la incolpazione provvisoria di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di cui, tra gli altri, agli artt. 512bis, 648bis, 648ter, 648ter.1, 8 D. Lg.vo 74/2000 con l'aggravante "... dell'essere stati commessi i fatti al fine di favorire le cosche Trapasso di Cutro, fra. [OSCURATO:PERSONA] e Bagnato di Roccabernarda. Secondo la ricostruzione del Tribunale„ il sodalizio avrebbe visto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella veste di promotori e organizzatori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], amministratori di fatti di società, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali promotori e, per l'appunto, [OSCURATO:PERSONA] quale partecipe: il ricorrente aveva infatti aveva riferito, in sede di interrogatorio, di aver svolto mansioni di magazziniere per conto di [OSCURATO:PERSONA] e di conoscere sia [OSCURATO:PERSONA] che i figli di Rosa; aveva inoltre ammesso di aver ricoperto la carica di amministratore di diritto di società gestite dal Rosa e di aver effettuato bonifici e prelievi per conto di costui restituendo al medesimo le somme prelevate; di essersi prestato a ricoprire il ruolo di prestanome di [OSCURATO:PERSONA] 24 e legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA] srls; risulta, perciò, pacifico il contributo materiale al sodalizio che, come evidenziato nel provvedimento impugnato, operava anche attraverso la emissione sistematica di fatture per operazioni inesistenti da parte di società "cartiere" con la conseguente accumulazione di ingenti crediti IVA seguita dal prelievo di denaro mediante l'uso di diversi sportelli e, infine, la consegna delle somme così acquisite agli organizzatori (cfr., pag. 19, quanto al ruolo del Faldella come 'fidato prestanome' e 'prelevatore'). 2.1.2 Il Tribunale di Catanzaro ha inoltre dato conto in maniera assolutamente esaustiva del 'collegamento' tra la attività del sodalizio e le consorterie criminali che contribuiva a finanziare: ha richiamato, a tal proposito, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Liberati, Danieli, Mammone, Pulice, Mirarchi, sulla intraneità del [OSCURATO:PERSONA] alla 'ndrangheta (cfr., pagg. 7-8) e, in particolare, alla cosca [OSCURATO:PERSONA]; la dichiarazioni dello Iaquinta e del Mirarchi sulla confluenza dei proventi della attività truffaldina del [OSCURATO:PERSONA] nella "bacinella" della cosca. Ha fatto presente come il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato coinvolto nella operazione "Borderland" e dei contatti tra il [OSCURATO:PERSONA] ed i Trapasso (cfr., pagg. 7-10 ed il contenuto delle conversazioni ivi richiamate); ha dato conto delle acquisizioni investigative concernenti l'incontro con [OSCURATO:PERSONA] e la discussione sulle di polizia operazioni in corso (cfr., in particolare, la operazione 'Stige'), oltre che dei consolidati e ricorrenti rapporti con altri appartenenti al sodalizio di stampo mafioso (cfr., pagg. 9-11). 2.1.3 I giudici del riesame hanno dunque vagliato in maniera tutt'altro che superficiale e meramente 'apparente' il profilo della consapevolezza, in capo al Faldella, del contributo 'agevolatore' ovvero del fatto che il sodalizio operasse con la finalità di agevolare l'attività di una compagine di stampo mafioso ed ha argomentato in tal senso in maniera attenta e con motivazione che non si presta a rilievi in questa sede di legittimità. In tal senso hanno richiamato le preoccupazioni della Sinopoli, fidanzata del Faldella, per le indagini in corso (cfr., pagg. 19-20) e le conversazioni intercettate sull'eventualità di un possibile coinvolgimento di tutti tranne che il [OSCURATO:PERSONA] il quale avrebbe garantito a tutti il mantenimento e la difesa secondo un tipico schema da criminalità organizzata; la perquisizione del 19.5.2018 e le intercettazioni conseguenti (cfr., ivi, pagg. 22-23); era inoltre emerso che il Faldella aveva partecipato alla distruzione di documenti compromettenti per il sodalizio e che rischiavano di essere sequestrati dalla GdF: rilevante è stata correttamente considerata la lettera rinvenuta a casa di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e da costei predisposta con finalità di autotutela personale in cui la donna paventa il timore per la propria vita a séguito di quanto aveva riferito al [OSCURATO:PERSONA], suo datore di lavoro, che considerava - unitamente ai suoi complici - quali persone "senza scrupoli dediti evidentemente in modo seriale alla illegalità e alla criminalità evidenziata dal metodo mafioso" (cfr., ivi, pag. 5); la conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e la sorella (cfr., pag. 24) da cui, secondo il Tribunale, emerge plasticamente la consapevolezza, in capo al Faldella, del rapporto tra il [OSCURATO:PERSONA] e la cosca Trapasso. Quanto alle considerazioni svolte dalla difesa sul contenuto delle intercettazioni è sufficiente ribadire come si tratti di rilievi che non possono trovare ingresso in questa sede essendo assolutamente pacifico e consolidato l'orientamento di questa Corte nel senso che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (cfr., Cass. Pen., 2, 4.10.2016 n. 50.701, D'Andrea; Cass. Pen., 3, 17.5.2016 n. 35.593, Folino; Cass. Pen., 2, 22.5.2013 n. 35.181, Vecchio e, comunque, Cass. SS.UU., 26.2.2015 n. 22.471, Sebbar). Altrettanto pacifico e consolidato è il principio secondo cui le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (cfr., Cass. SS.UU. 26.2.2015 n. 22.471, Sebbar, Rv. 263714). Né, per altro verso, la finalità di agevolazione del sodalizio di stampo mafioso può essere esclusa dalla esistenza di un fine concorrente quale quello che animava le condotte fraudolente poste in essere nell'ambito dell'attività del sodalizio; le stesse SS.UU. 'Chioccini', nel dirimere il contrasto la tesi della natura oggettiva e quella della natura soggettiva della aggravante, hanno avuto cura di chiarire che "... la ricostruzione del motivo a delinquere in tal senso non è mai esclusiva, poiché plurimi possono essere gli stimoli all'azione; quel che rileva è che tra questi sussistano elementi che consentono di ravvisare anche quello valutato necessario dalla norma incriminatrice" atteso che ".. costituisce dato di comune esperienza che possano sussistere plurimi motivi che determinano all'azione che, ove accertati, non depotenziano la funzione intenzionale della condotta richiesta dalla norma specifica (...)" sicché "... è quindi possibile la presenza di una pluralità di motivi, mentre essenziale alla configurazione del dolo intenzionale è la volizione da parte dell'agente, tra i motivi della sua condotta, della finalità considerata dalla norma" (cfr., Cass. SS.UU., 19.12.2019 n. 8.545, Chioccini, Rv. 278734). 2.2 Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale, dopo aver richiamato la presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. applicabile ai reati aggravati ai sensi dell'art. 416bis.1 cod. pen., ha motivato in termini assolutamente congrui ed incensurabili in questa sede sulla esistenza di esigenze cautelari ancora attuali e sulla indispensabilità della misura adottata dal GIP; ha sottolineato, in punto di fatto, la condotta del Faldella che aveva proseguito nella sua attività anche successivamente alle prime perquisizioni ed il tentativo messo in atto con la fidanzata di distruggere la documentazione societaria compromettente per il sodalizio. 3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile
Sentenza Cassazione n. 39589/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris