CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 48897/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE di APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso e l'annullamento con rinvio, rigetto del ricorso nel resto; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale allo stesso ascritti quale imprenditore individuale dichiarato fallito in data 30 maggio 2008; mentre ha ridotto ad anni uno di reclusione la pena principale e ha determinato, nella stessa misura, la durata delle pene accessorie fallimentari. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato, non potendosi tenere conto, nel relativo computo, della recidiva, perché ritenuta subvalente rispetto alle circostanze attenuanti generiche e perché ininfluente ai fini del trattamento sanzionatorio. 2.2. Con il secondo motivo denuncia l'omessa motivazione sul motivo di appello che invocava il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2.3. Con il terzo contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in assenza di un effettivo danno ai creditori. 2.4. Con il quarto denuncia l'inosservanza della legge processuale per la tardiva notificazione alla difesa delle conclusioni rassegnate dal pubblico ministero; notificazione avvenuta soltanto alle ore 10:30 del 18 gennaio 2021, vale a dire lo stesso giorno in cui il processo è stato assunto in decisione, precludendo così una adeguata difesa. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Il quarto motivo è fondato e assorbente. 2.1. Viene in rilievo il c.d. "contraddittorio cartolare" introdotto per i giudizi penali dinanzi alla Corte di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 (riprendendo l'omologo istituto pensato per la Corte di cassazione). 2.1.1. L'art. 23-bis — nel testo coordinato con le modifiche della legge di conversione n. 176 del 2020 — ha riprodotto la disciplina contenuta nell'art. 23 dell'abrogato dl. n. 149 del 2019, stabilendo: - al primo comma, che: «Fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire»; - al secondo comma, che: «Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica [...]. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, [...] ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto." 2.1.2. In sostanza, salvo le eccezioni che la stessa norma indica, i giudizi di secondo grado che dovrebbero essere decisi dalla corte di appello in udienza pubblica (art. 602 cod. proc. pen.) o in udienza camerale partecipata (art. 599 cod. proc. pen.) sono invece trattati in camera di consiglio, senza l'intervento delle parti, sulla falsariga di quanto l'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 prevede per la trattazione dei ricorsi per cassazione, avendo come modello l'art. 611 cod. proc. pen., sì da assicurare un "contraddittorio cartolare", che si articola nell'atto scritto di appello, nella requisitoria "scritta" del procuratore generale, cui seguono, infine, le repliche conclusionali "scritte" dei difensori delle parti private, spesso accompagnate da ulteriori memorie. Rispetto alle forme dell'art. 599 cod. proc. pen. si perde l'oralità; rispetto a quelle dell'art. 602 si perdono l'oralità e la pubblicità dell'udienza; a fronte di questo sacrificio, lo scambio di atti scritti mira a garantire il contraddittorio "in forma cartolare", fermo il diritto potestativo, riconosciuto a qualsiasi parte (pubblica o privata), di richiedere la discussione orale entro il termine perentorio di venticinque giorni prima dell'udienza. Mutuando quanto osservato da autorevole dottrina circa l'omologo istituto della trattazione scritta in cassazione, va rimarcato che il contraddittorio, anche nel processo in appello, è essenziale e necessario, perché funzionale al ragionamento induttivo che caratterizza il giudizio e che pretende il confronto serrato su "probabilità comparative", fra ipotesi e controipotesi, prove e controprove, argomenti e controargomenti. Esso trova copertura costituzionale nella previsione dell'art. 111, comma 2, Cost., posto a presidio del contraddittorio incentrato sul diritto "di dire e contraddire", cioè il contraddittorio di tipo "argomentativo". 2.2. Nel caso in esame, dagli atti — cui il collegio ha accesso in ragione della natura processuale della questione da risolvere — risulta che: - il giudizio di appello, svoltosi nel vigore del citato art. 23-bis legge n. 176 del 2020, ha seguito la trattazione scritta per l'udienza fissata alla data del 18 gennaio 2021;- il pubblico ministero ha trasmesso le proprie conclusioni, in data 4 gennaio 2021; - nonostante sulb foglio di conclusioni del P.G. sia annotato a penna che le stesse sono state trasmesse alle parti quello stesso 4 gennaio, gli atti relativi alla trasmissioni delle pec, acquisiti in data odierna presso la Corte di appello, dimostrano che le conclusioni della parte pubblica sono state notificate al difensore dell'imputato soltanto il 18 gennaio 2021, vale a dire lo stesso giorno fissato per l'assunzione del processo in decisione. 2.3. Ritiene il collegio che, alla luce della ratio delle norme che governano la materia (cfr. sopra paragrafo 2.1.2.), si versi in una ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dalla inosservanza delle disposizioni concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato (art. 178, lett. c, cod. proc. pen). La Corte di cassazione ha affermato che il mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176 non integra un'ipotesi di nullità, ad eccezione del caso in cui non sia stata assicurata alle parti la possibilità di concludere (Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020, dep. 2021, P., Rv. 280412, che si è pronunciata in una fattispecie in tema di trasmissione non tempestiva della requisitoria del procuratore generale alle altre parti, pur se effettuata in tempo utile per consentire la presentazione delle conclusioni scritte; conf. Sez. 6, n. 28032 del 30/04/2021, Simbari, Rv. 281694). Nella fattispecie la lesione si è verificata, perché le conclusioni del Procuratore generale sono state notificate al difensore dell'imputato il giorno stesso della decisione, così ponendolo nella impossibilità di controdedurre. 2.4. Tale nullità, verificatasi nel giudizio di appello, è stata tempestivamente eccepita dalla parte con il ricorso per cassazione (sul regime di deducibilità di analoghe ipotesi di nullità cfr. Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., cit. non massimata sul punto; Sez. 5, n. 18700 del 29/03/2022, Parise, n.m.; Sez. 1, n. 29089 del 12/04/2022, Parlato, n.m.; Sez. 4, n. 31487 del 09/06/2022, Zamfir, n.m; Sez. 5, 34790 del 16/09/2022, D'Incalci, n.m.), 3. I restanti motivi sono assorbiti. 4. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio p