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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 41783/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento dell'Il febbraio 2022, la Corte di appello di Potenza ha confermato il decreto con il quale il Tribunale di Potenza aveva disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni uno e mesi sei.

2. Avverso il decreto della Corte di appello, il Benedetto ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Con un primo motivo, deduce la violazione dell'art. 1, lett. c.), d.lgs. n. 159 del 2011.

Rappresenta che il primo decreto applicativo della sorveglianza speciale era stato emesso dal Tribunale di Matera il 7 Marzo 2018 ed era stato confermato dalla Corte di appello di Potenza, con provvedimento poi annullato dalla Corte di cassazione, con sentenza del 10 giugno 2020, con cui veniva disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno.

Quest'ultima, in sede di rinvio, con decreto del 27 settembre 2010, aveva nuovamente applicato la misura, seppur riducendone la durata.

La Corte di cassazione, tuttavia, con sentenza del 28 settembre 2021, aveva nuovamente annullato il provvedimento con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno.

Tanto premesso, il ricorrente sostiene che il provvedimento oggi impugnato sarebbe palesemente viziato poiché si baserebbe sui seguenti elementi: il Benedetto aveva ripetutamente violato la misura applicatagli dal Tribunale di Matera; il 4 agosto 2020 era stato deferito all'autorità giudiziaria per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; era stato condannato per i reati di minaccia e oltraggio, commessi in danno di un agente di polizia penitenziaria.

Ebbene, evidenzia il ricorrente, in relazione alle violazioni della misura applicata dal Tribunale di Matera, il Benedetto sarebbe stato pienamente prosciolto, con sentenze che avrebbero rilevato che l'annullamento del decreto di sottoposizione alla misura rendeva penalmente irrilevanti i comportamenti che la violavano.

Quanto all'episodio per il quale il Benedetto era stato deferito per resistenza a pubblico ufficiale, in relazione ad esso sarebbe intervenuto, nel novembre 2020, decreto di archiviazione.

Il ricorrente rileva che, dunque, l'unico elemento rimasto a carico del Benedetto sarebbe la condanna per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, che, tuttavia, sarebbe relativa a fatti non rilevatori di effettiva pericolosità sociale per la sicurezza e la tranquillità della collettività.

2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione.

Sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe privo della motivazione, nelle parti relative alla determinazione della durata della misura di prevenzione e alla prescrizione dell'obbligo di soggiorno.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto.

1.1. Il primo motivo è fondato.

Il provvedimento impugnato, invero, fonda il giudizio di pericolosità, soprattutto, sulle violazioni della misura di prevenzione, adottata con il provvedimento che è stato poi annullato in sede di legittimità.

Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale la revoca o l'annullamento del decreto di sottoposizione a una misura di prevenzione operano "ex tunc", e cioè dal momento dell'emanazione della misura, laddove sono pronunciati per motivi di legittimità, mentre hanno efficacia "ex nunc", e cioè dal momento della rispettiva emanazione, allorché conseguono a sopraggiunte situazioni che fanno venir meno la pericolosità sociale del prevenuto (Sez. 6, n. 20566 del 09/05/2019, Coppola, Rv. 275753; Sez.

F, n. 35899 del 29/07/2004, Alvaro, Rv. 229777).

La Corte di appello, pertanto, avrebbe dovuto prendere in considerazione il venir meno, con efficacia ex tunc, del decreto impositivo della misura e delle conseguenze che ne derivavano sui procedimenti sorti per la violazione di essa.

Avrebbe dovuto specificare i motivi per cui, venute meno le violazioni della misura annullata, i restanti elementi rimanevano sufficienti a dimostrare la pericolosità tipica prevista dall'art. 1, lett. c) d.lgs. n. 159 del 2011.

Il secondo motivo di ricorso risulta pienamente assorbito.

Il provvedimento impugnato deve, dunque, essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Potenza che esaminerà gli elementi utili a verificare la sussistenza della pericolosità del preposto.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento dell'Il febbraio 2022, la Corte di appello di Potenza ha confermato il decreto con il quale il Tribunale di Potenza aveva disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni uno e mesi sei. 2. Avverso il decreto della Corte di appello, il Benedetto ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce la violazione dell'art. 1, lett. c.), d.lgs. n. 159 del 2011. Rappresenta che il primo decreto applicativo della sorveglianza speciale era stato emesso dal Tribunale di Matera il 7 Marzo 2018 ed era stato confermato dalla Corte di appello di Potenza, con provvedimento poi annullato dalla Corte di cassazione, con sentenza del 10 giugno 2020, con cui veniva disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno. Quest'ultima, in sede di rinvio, con decreto del 27 settembre 2010, aveva nuovamente applicato la misura, seppur riducendone la durata. La Corte di cassazione, tuttavia, con sentenza del 28 settembre 2021, aveva nuovamente annullato il provvedimento con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che il provvedimento oggi impugnato sarebbe palesemente viziato poiché si baserebbe sui seguenti elementi: il Benedetto aveva ripetutamente violato la misura applicatagli dal Tribunale di Matera; il 4 agosto 2020 era stato deferito all'autorità giudiziaria per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; era stato condannato per i reati di minaccia e oltraggio, commessi in danno di un agente di polizia penitenziaria. Ebbene, evidenzia il ricorrente, in relazione alle violazioni della misura applicata dal Tribunale di Matera, il Benedetto sarebbe stato pienamente prosciolto, con sentenze che avrebbero rilevato che l'annullamento del decreto di sottoposizione alla misura rendeva penalmente irrilevanti i comportamenti che la violavano. Quanto all'episodio per il quale il Benedetto era stato deferito per resistenza a pubblico ufficiale, in relazione ad esso sarebbe intervenuto, nel novembre 2020, decreto di archiviazione. Il ricorrente rileva che, dunque, l'unico elemento rimasto a carico del Benedetto sarebbe la condanna per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, che, tuttavia, sarebbe relativa a fatti non rilevatori di effettiva pericolosità sociale per la sicurezza e la tranquillità della collettività. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione. Sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe privo della motivazione, nelle parti relative alla determinazione della durata della misura di prevenzione e alla prescrizione dell'obbligo di soggiorno. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto. 1.1. Il primo motivo è fondato. Il provvedimento impugnato, invero, fonda il giudizio di pericolosità, soprattutto, sulle violazioni della misura di prevenzione, adottata con il provvedimento che è stato poi annullato in sede di legittimità. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale la revoca o l'annullamento del decreto di sottoposizione a una misura di prevenzione operano "ex tunc", e cioè dal momento dell'emanazione della misura, laddove sono pronunciati per motivi di legittimità, mentre hanno efficacia "ex nunc", e cioè dal momento della rispettiva emanazione, allorché conseguono a sopraggiunte situazioni che fanno venir meno la pericolosità sociale del prevenuto (Sez. 6, n. 20566 del 09/05/2019, Coppola, Rv. 275753; Sez. F, n. 35899 del 29/07/2004, Alvaro, Rv. 229777). La Corte di appello, pertanto, avrebbe dovuto prendere in considerazione il venir meno, con efficacia ex tunc, del decreto impositivo della misura e delle conseguenze che ne derivavano sui procedimenti sorti per la violazione di essa. Avrebbe dovuto specificare i motivi per cui, venute meno le violazioni della misura annullata, i restanti elementi rimanevano sufficienti a dimostrare la pericolosità tipica prevista dall'art. 1, lett. c) d.lgs. n. 159 del 2011. Il secondo motivo di ricorso risulta pienamente assorbito. Il provvedimento impugnato deve, dunque, essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Potenza che esaminerà gli elementi utili a verificare la sussistenza della pericolosità del preposto. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al
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