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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 21870/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Campobasso, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato, applicando nella misura della pena le circostanze attenuanti generiche già riconosciute, la pronuncia emessa il 5 luglio 2019 dal Tribunale di Campobasso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di cui agli artt.624 e 625 n.4 cod. pen. (capo A) e del delitto di cui agli artt.81, comma 2, e 55, comma 9, d.

Igs. 21 novembre 2007, n.231 commessi in Pescara il 29 dicembre 2014.

Il giudice di primo grado aveva condannato l'imputato previa riqualificazione del reato di cui al capo A) quale delitto di furto semplice ex art.624 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di tre censure: - difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione, risultando nel primo che la pena inflitta è pari a mesi 9, giorni 10 di reclusione ed euro 400 di multa; - manifesta irragionevolezza della motivazione in relazione al reato di cui al capo A), violazione degli artt.192, 530, comma 2, e 533 cod. proc. pen., violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, non potendosi desumere dalla sola continuità temporale tra il furto e l'utilizzo del bancomat che l'imputato sia anche il soggetto che ha commesso il furto; - manifesta illogicità della motivazione in relazione alla contestata destrezza del furto, non potendosi configurare tale aggravante nella condotta di colui che entri in una stanza quando nel corridoio non transita nessuno.

Il ricorrente ha eccepito l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela della persona offesa.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Risulta dirimente, con riguardo al reato contestato al capo A), la diversa qualificazione del fatto quale fattispecie di furto semplice ai sensi dell'art.624 cod. pen. pronunciata dal giudice di primo grado, che avrebbe imposto l'immediata declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen.

In atti è, infatti, presente la mera denuncia presentata dalla persona offesa il 29 dicembre 2014, senza alcuna istanza punitiva in alcun modo riconducibile al denunciante (Sez.4, n.7532 del 05/12/2018, dep. 2019, Farago, in motivazione).

Il difetto della condizione di procedibilità può essere, peraltro, dedotto dinanzi alla Corte di legittimità ancorchè non sottoposto al giudice di appello, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Sez. 3, n. 24146 del 14/03/2019, M., Rv. 275981).

5. Correlativamente, deve essere rideterminata la pena con esclusivo riguardo al reato di cui al capo B), escludendo l'aumento a titolo di continuazione applicato dal giudice di merito.

Non può procedervi questa Corte in quanto, come correttamente evidenziato nel ricorso, la pena indicata nel dispositivo letto in udienza non collima con la pena indicata nella motivazione e nel dispositivo della sentenza impugnata, così non consentendo a questa Corte di conoscere quale sia stato il trattamento sanzionatorio effettivamente irrogato in relazione al reato più grave (Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Giugovaz, Rv. 269852).

6. Conclusivamente, previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al reato di cui al capo A) per improcedibilità dell'azione penale, deve disporsi la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno per la rideterminazione della pena in relazione al reato di cui al capo B).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art.624 cod. pen. di cui al capo A) per difetto di querela e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno per la determinazione del trattamento sanzionatorio relativo al reato di cui all'art.55, comma 9, d.

Igs. n.231/07 contestato al capo B).

Così deciso il 25 maggio 2022 W estensore Il Presidente rrao DEPOSITA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Campobasso, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato, applicando nella misura della pena le circostanze attenuanti generiche già riconosciute, la pronuncia emessa il 5 luglio 2019 dal Tribunale di Campobasso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di cui agli artt.624 e 625 n.4 cod. pen. (capo A) e del delitto di cui agli artt.81, comma 2, e 55, comma 9, d. Igs. 21 novembre 2007, n.231 commessi in Pescara il 29 dicembre 2014. Il giudice di primo grado aveva condannato l'imputato previa riqualificazione del reato di cui al capo A) quale delitto di furto semplice ex art.624 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di tre censure: - difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione, risultando nel primo che la pena inflitta è pari a mesi 9, giorni 10 di reclusione ed euro 400 di multa; - manifesta irragionevolezza della motivazione in relazione al reato di cui al capo A), violazione degli artt.192, 530, comma 2, e 533 cod. proc. pen., violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, non potendosi desumere dalla sola continuità temporale tra il furto e l'utilizzo del bancomat che l'imputato sia anche il soggetto che ha commesso il furto; - manifesta illogicità della motivazione in relazione alla contestata destrezza del furto, non potendosi configurare tale aggravante nella condotta di colui che entri in una stanza quando nel corridoio non transita nessuno. Il ricorrente ha eccepito l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela della persona offesa. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Risulta dirimente, con riguardo al reato contestato al capo A), la diversa qualificazione del fatto quale fattispecie di furto semplice ai sensi dell'art.624 cod. pen. pronunciata dal giudice di primo grado, che avrebbe imposto l'immediata declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. In atti è, infatti, presente la mera denuncia presentata dalla persona offesa il 29 dicembre 2014, senza alcuna istanza punitiva in alcun modo riconducibile al denunciante (Sez.4, n.7532 del 05/12/2018, dep. 2019, Farago, in motivazione). Il difetto della condizione di procedibilità può essere, peraltro, dedotto dinanzi alla Corte di legittimità ancorchè non sottoposto al giudice di appello, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Sez. 3, n. 24146 del 14/03/2019, M., Rv. 275981). 5. Correlativamente, deve essere rideterminata la pena con esclusivo riguardo al reato di cui al capo B), escludendo l'aumento a titolo di continuazione applicato dal giudice di merito. Non può procedervi questa Corte in quanto, come correttamente evidenziato nel ricorso, la pena indicata nel dispositivo letto in udienza non collima con la pena indicata nella motivazione e nel dispositivo della sentenza impugnata, così non consentendo a questa Corte di conoscere quale sia stato il trattamento sanzionatorio effettivamente irrogato in relazione al reato più grave (Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Giugovaz, Rv. 269852). 6. Conclusivamente, previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al reato di cui al capo A) per improcedibilità dell'azione penale, deve disporsi la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno per la rideterminazione della pena in relazione al reato di cui al capo B). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art.624 cod. pen. di cui al capo A) per difetto di querela e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno per la determinazione del trattamento sanzionatorio relativo al reato di cui all'art.55, comma 9, d. Igs. n.231/07 contestato al capo B). Così deciso il 25 maggio 2022 W estensore Il Presidente rrao DEPOSITA
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