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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 18852/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15114/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in proprio, elettivamente domiciliati in Roma alla via dei Condotti n. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. in liquidazione, elettivamente domiciliati in Roma al viale [OSCURATO:PERSONA] n. 54 A-4 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., elettivamente domiciliati in Roma al piazzale Clodio n. 8 Scala C, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 15114/2019 Numero sezionale 822/2022 Numero di raccolta generale 18852/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Stefano quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], - intimati - avverso la sentenza n. 578/2018 della CORTE d'APPELLO di GENOVA, depositata il 04/04/2018; Ad. 20/04/2022 CC R.G.N. 15114/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. 2 di 16 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 15114/2019 Numero sezionale 822/2022 Numero di raccolta generale 18852/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali soci accomandatari della EL.DA. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. vennero imputati di truffa, per avere trattenuto somme loro versate dai clienti, per i quali svolgevano attività di consulenza fiscale, senza mai riversarle all’erario e agli enti contributivi previdenziali.

Il procedimento penale aperto nei loro confronti, dinanzi all’allora Pretore di Albenga, si concluse con sentenza di patteggiamento, ai sensi dell’art. 444 e segg. c.p.p. e gli imputati, al fine di accedere al detto rito alternativo, versarono banco judicis, in trenta libretti, la somma di seicento milioni di lire, che venne ricevuta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], a titolo di deposito fiduciario.

Dal verbale di udienza dinanzi al Pretore di Albenga risulta che davanti al termine «risarcimento» vi era scritto «parziale» ma l’aggettivo venne interlineato e quindi alla fine vi è soltanto «risarcimento».

Dopo la sentenza penale di patteggiamento numerose parti civili convennero in giudizio civile, dinanzi al Tribunale di Savona, i [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere l’integrale risarcimento dei danni, in quanto la somma di euro seicento milioni di lire non era stata ritenuta da esse integralmente satisfattiva.

La presente causa vide i [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. convenuti dalle seguenti parti: [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] il [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA], P.R.D. di [OSCURATO:PERSONA] & c, S.n.c. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & c., Renato, Daniela e [OSCURATO:PERSONA], Angelo e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Anselmo e [OSCURATO:PERSONA], Caterina e [OSCURATO:PERSONA], Massimo e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA].

La domanda venne rigettata in primo grado.

Ad. 20/04/2022 CC R.G.N. 15114/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. 3 di 16 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 15114/2019 Numero sezionale 822/2022 Numero di raccolta generale 18852/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 Su appello delle parti attrici in primo grado la sentenza di prime cure venne riformata dalla Corte di Appello di Genova, che con sentenza n. 578 del 4/04/2018, ha condannato i [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle somme in essa meglio specificate, a titolo di risarcimento danno patrimoniale per le società, nulla riconoscendo per danno morale e per le persone fisiche facenti parte delle compagini societarie.

Avverso la sentenza d’appello ricorrono con otto motivi i [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] con separati controricorsi Caterina e [OSCURATO:PERSONA], quali socie della S.n.c. il [OSCURATO:PERSONA] e con (unico controricorso) la [OSCURATO:SOCIETA]. (già S.n.c.) la [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] causa è stata chiamata all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale è stata trattenuta in decisione, previo deposito di note da parte della sola difesa di parte ricorrente e in assenza di conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza della Corte territoriale: Il primo motivo deduce: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e nella specie circa la natura interamente satisfattiva del pagamento effettuato dai ricorrenti in sede penale (art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.).

Nella illustrazione si evidenzia che nel verbale del 16/06/1998 redatto innanzi al Pretore di Albenga, si legge: «gli imputati tramite i loro difensori offrono a titolo di parziale risarcimento del danno la somma di lire 600.000.000 modalità - 30 libretti al portatore di lire 20.000.000 cadauno depositati banco iudicis.

Si dà atto che i difensori delle p. c. indicano nell'avv. [OSCURATO:PERSONA] il depositario fiduciario Ad. 20/04/2022 CC R.G.N. 15114/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. 4 di 16 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 15114/2019 Numero sezionale 822/2022 Numero di raccolta generale 18852/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 dei libretti in questione, libretti che vengono materialmente consegnati a Crivelli».

Si argomenta, quindi: a) che nel detto verbale si rileverebbe con chiarezza, che l'aggettivo «parziale», posto prima della locuzione «risarcimento del danno» risulta interlineato e depennato per espressa richiesta in udienza della difesa dei [OSCURATO:PERSONA]; b) che nell'occasione il Giudice ebbe a precisare al difensore dei [OSCURATO:PERSONA], il quale insisteva per apporre l'aggettivo «totale», che l'espressione «risarcimento del danno» priva dell'aggettivo «parziale» era già chiaro e incontestabile indice della totalità del risarcimento; c) che ciò dimostra inequivocabilmente, come statuito dal Giudice di primo grado, che l'offerta avanzata dagli imputati, rivolta complessivamente a tutte le parti civili costituitesi in quel processo, e accettata senza riserve da tutte, ivi compresi gli odierni resistenti, dovesse ritenersi «tombale» e idonea a tacitare integralmente e in via definitiva tutte le pretese risarcitorie.

Il secondo mezzo lamenta «violazione e (o) falsa applicazione dell'art. 1965 cod. civ (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.)». l [OSCURATO:PERSONA], in sede penale, come si evincerebbe inequivocabilmente dal verbale di udienza penale del 16/06/1998, di cui viene nuovamente riprodotto il già riportato contenuto, avrebbero proposto alle parti civili costituite, ivi compresi gli odierni resistenti, di estinguere interamente l'obbligazione risarcitoria con il versamento della somma complessiva di L. 600.000.000 ed hanno dato immediata esecuzione alla prestazione di pagamento banco iudicis.

Alla proposta formulata dai [OSCURATO:PERSONA] in tal modo sarebbe seguita l'accettazione, per fatti concludenti, espressa dalle parti civili nel momento in cui hanno percepito senza riserve il denaro per il tramite dei loro difensori che hanno indicato quale fiduciario per il deposito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Lo scambio di offerta e di accettazione come documentato dal verbale del 16 giugno 1998 in sede di Ad. 20/04/2022 CC R.G.N. 15114/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. 5 di 16 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 15114/2019 Numero sezionale 822/2022 Numero di raccolta generale 18852/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 patteggiamento, configurerebbe – secondo la ricorrente - la conclusione di un contratto di transazione tra le parti sulle domande risarcitorie avanzate dalle parti civili, fra cui le attuali resistenti.

Ne conseguirebbe che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe censurabile laddove, in violazione dell'art. 1965 cod. civ non ha ritenuto perfezionata, nel caso di specie, la fattispecie della transazione.

Il terzo motivo prospetta una censura di violazione e (o) falsa applicazione dell'art. 62 cod. pen. n. 6 (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.).

La Corte di Appello di Genova nell'intento di sostenere contro l'evidenza la natura parziale del risarcimento, a pagina 12 della sentenza, secondo la ricorrente, ritiene, erroneamente interpretando la portata dell'art. 62 n. 6 cod. pen., che: «il medesimo giudice penale, nella sentenza di condanna ex art. 444 cod. proc. pen. non dà atto della integrale satisfattività della somma, che è oggettivamente inferiore al totale delle sottrazioni contestate, pur ritenendo la dazione adeguata al fine del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.»; «il giudizio di adeguatezza del risarcimento ai fini penali non ha, all'evidenza, alcun rilievo in sede civile, sia per la natura ex art.444 cod. proc. pen., che non conosce dell'azione civile, sia perché comunque estraneo alle tematiche civilistiche».

Si sostiene che, per giurisprudenza consolidata, ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui al n. 6 dell'art. 62 cod. pen. il risarcimento del danno deve essere integrale, comprensivo, quindi, della totale riparazione di ogni effetto dannoso.

Tanto è vero che la valutazione in ordine alla corrispondenza tra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattenderla.

Nel caso di specie il giudice penale non ha disatteso alcunché.

Ad. 20/04/2022 CC R.G.N. 15114/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. 6 di 16 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 15114/2019 Numero sezionale 822/2022 Numero di raccolta generale 18852/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 Conseguentemente la Corte d’appello di Genova avrebbe dovuto rilevare, come già statuito dal giudice di prime cure, che vi era già stato un altro giudice che, a mezzo di un accertamento in fatto (passato in giudicato) aveva verificato in modo oggettivo il totale ed integrale soddisfacimento del danno richiesto dalle controparti, tant'è che è stata applicata l'attenuante indicata e che pertanto le pretese risarcitorie erano già state interamente soddisfatte in altra sede.

Il quarto motivo deduce violazione e (o) falsa applicazione dell'art. 100 cod. proc. civ. in combinato disposto con gli artt. 1965 cod. civ. e 62 cod. pen. n. 6 (art. 360 cod. proc. civ. n. 4).

Vi si sostiene che, come ampiamente argomentato nei precedenti motivi sub. 2 e sub. 3, la motivazione della Corte di Appello di Genova è censurabile sotto vari profili.

E ciò perché: a) tra le parti, come emerge inequivocabilmente dal già richiamato verbale di udienza del 16.06.1998 è intervenuta una transazione; b) la transazione è stata interamente adempiuta atteso che le allora parti civili, tra le quali i resistenti, hanno accettato senza riserve l'offerta dei [OSCURATO:PERSONA] e poi incassato le somme sempre senza riserva alcuna; c) il giudice penale ha applicato l'attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen., avendo accertato il ristoro totale del danno, ed ha errato la Corte di Appello di Genova laddove non ha ritenuto gli odierni resistenti carenti di interesse ex art. 100 cod. proc. civ. rispetto alla successiva azione civile finalizzata al risarcimento del medesimo danno già risarcito nella sede penale.

Il quinto mezzo afferma il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. in tema di onere della prova sull' «an debeatur» e «sul quantum» (art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc.

Ad. 20/04/2022 CC R.G.N. 15114/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. 7 di 16 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 15114/2019 Numero sezionale 822/2022 Numero di raccolta generale 18852/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 civ.).

La Corte di Appello di Genova erra, inoltre, là dove omette di considerare che, «ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa».

Nel caso di specie, senza accertare alcunché ed anzi discostandosi dalla consulenza tecnica di ufficio disposta in primo grado e rinnovata nel secondo grado di giudizio che ha accertato che «nulla è dovuto agli attori», ha condannato i ricorrenti al versamento delle somme indicate nel dispositivo basandosi esclusivamente sulla sentenza di patteggiamento (fascicolo di primo grado - doc. 2 allegato alla memoria di costituzione degli attuali ricorrenti dinanzi il Tribunale di Savona) ed in particolare sul conteggio arbitrario redatto dalle parti civili e disconosciuto dai [OSCURATO:PERSONA], solo allegato al decreto di citazione e non accertato, atteso che la sentenza di patteggiamento, dal quale il giudice civile può trarre solo elementi di valutazione ai fini del suo convincimento, è stata addirittura resa prima dell'apertura del dibattimento.

Il sesto motivo ritiene l’omessa pronuncia e quindi la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1 n. 4 cod. proc. civ.) in ordine alla mancata decurtazione delle fatture emesse a fronte dell'attività professionale svolta.

Nei giudizi di merito la difesa dei [OSCURATO:PERSONA] ha domandato in via subordinata «nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, di decurtare dalla somma eventualmente accertata l'importo risultante dalle fatture depositate di cui ai documenti nn. 15-66 allegati alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado».

Trattasi delle fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per l'attività professionale svolta dalla stessa in favore di parte resistente (fascicolo di primo grado, doc. 15-66 allegati alla memoria di costituzione degli attuali ricorrenti dinanzi il Tribunale di Savona) e Ad. 20/04/2022 CC R.G.N. 15114/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. 8 di 16 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 15114/2019 Numero sezionale 822/2022 Numero di raccolta generale 18852/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 da quest'ultima non contestata anzi ammessa come dichiarato nell'avverso atto di citazione (fascicolo di primo grado parte ricorrente e fascicolo di primo grado parte resistente) a pagina 2 ove si legge: «i soci della [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno sempre curato la gestione della contabilità delle società esponenti, compresi gli aspetti fiscali dei relativi soci, nonché la fase esecutiva di dette operazioni».

In aggiunta si rileva che la Corte di Appello nel formulare il quesito peritale ha chiesto al consulente tecnico di ufficio dott. [OSCURATO:PERSONA] di quantificare fra l'altro «gli importi dovuti da parte attrice sulla base delle fatture emesse da parte convenuta».

Orbene nonostante la domanda di decurtazione di dette somme, la formulazione del quesito, la non contestazione di parte resistente anche in ordine agli importi conteggiati nella consulenza tecnica d'ufficio che appunto non è stata contestata, la Corte Genovese avrebbe omesso la pronuncia incorrendo nel vizio denunciato.

Il settimo motivo pone censura di violazione e falsa applicazione dell'art. 1224 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.).

La Corte di Appello di Genova nell'accogliere, ancorché erroneamente, la domanda risarcitoria, ha applicato la rivalutazione monetaria in assenza di allegazione e prova sul maggior danno in palese violazione dell'art. 1224, 2 comma, cod. civ.

Sul punto è consolidata la giurisprudenza della S.C. nel ritenere che «il maggior danno ex art. 1224, comma 2, cod. civ. è subordinato a una specifica domanda dell'interessato corredata dalla relativa prova».

Nel caso di specie i resistenti non hanno né allegato né provato alcunché con l'ovvia conseguenza che la sentenza è censurabile anche sotto il suddetto profilo.

Infine, l’ottavo motivo deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. in combinato disposto Ad. 20/04/2022 CC R.G.N. 15114/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. 9 di 16 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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L'art. 92 cod. proc. civ. prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo, possa compensare le spese di lite quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni.

Ciò nonostante, deve pur sempre motivare pena la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ.

Nel caso di specie il Tribunale di Savona ha respinto integralmente le domande proposte dai sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] condannandoli alle spese di lite.

La Corte di Appello di Genova ha rigettato l'appello proposto dai suddetti soggetti e, ciò nonostante, ha operato la compensazione senza fornire alcuna motivazione.

Ciò violando la disposizione di cui al motivo.

I motivi di ricorso non meritano favorevole sorte per le ragioni, di infondatezza o di inammissibilità, di seguito esposte.

Il primo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto, ossia la cancellazione della parola parziale nel verbale, in modo del tutto privo di decisività.

La Corte territoriale ha attribuito valore decisivo alla circostanza che la somma era stata ricevuta da un difensore di alcune delle parti civili «a titolo fiduciario» e, dunque, senza che la ricezione potesse avere valore negoziale.

Il valore negoziale a parte dei danneggiati la Corte d’appello ha affermato che emergeva da una dichiarazione riguardo alla quale il motivo nulla afferma.

La pretesa di attribuire valore negoziale alla ricezione della somma da parte del difensore fiduciario è priva di pregio e, dunque, l’omessa considerazione della cancellatura del verbale non risulta decisiva ai sensi del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.

La mancanza di decisività emerge, del resto, anche dallo stesso tenore del verbale, atteso che il dire che «gli imputati offrono a titolo di risarcimento del danno …» non equivale, nemmeno dal punto di vista degli offerenti, Ad. 20/04/2022 CC R.G.N. 15114/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. 10 di 16 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 15114/2019 Numero sezionale 822/2022 Numero di raccolta generale 18852/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 ad indicare la somma come risarcitoria dell’intero danno.

Lo sarebbe stato se si fosse detto a titolo di risarcimento totale oppure si fosse usata una formulazione evidenziatrice del carattere definitivo del pagamento offerto.

Peraltro, il motivo si spinge anche, contrariamente a quanto indica la sua rubrica, a sostenere che la Corte di merito avrebbe male interpretato il verbale, ma lo fa in modo del tutto generico, cioè facendo riferimento alla soppressione dell’aggettivo «parziale» e non a canoni esegetici che sarebbero stati violati.

Inoltre, si fa riferimento ad una precisazione da parte del giudice penale, ma non se ne riproduce il contenuto e non si indica la parte del verbale in cui sarebbe stata contenuta.

In tal modo si viola l’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. e comunque si sollecita una rivalutazione della quaestio facti non consentita ed estranea al n. 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ.

Il primo motivo è, pertanto, inammissibile.

Le considerazioni svolte a proposito del primo motivo circa la mancata correlazione della prospettazione sulla soppressione dell’aggettivo «parziale» alla motivazione della sentenza e, comunque, la stessa inidoneità del verbale pur con quella soppressione ad evidenziare il carattere totalitario dell’offerta risarcitoria, evidenziano l’inammissibilità anche del secondo motivo.

Ai fini del rigetto del terzo motivo deve ribadirsi (Cass. n. 20170 del 30/07/2018 Rv. 650182 - 01) che: «La sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al Ad. 20/04/2022 CC R.G.N. 15114/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. 11 di 16 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 15114/2019 Numero sezionale 822/2022 Numero di raccolta generale 18852/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili».

Il motivo risulta, pertanto, al di là della sua formulazione, comunque ai limiti della comprensibilità, inammissibile.

Il quarto motivo è assorbito dalla sorte dei tre precedenti.

Il terzo e il quarto motivo comunque svolgono – lo si rileva ad abundantiam - una prospettazione priva di fondamento, là dove criticano la Corte territoriale per avere affermato che il giudizio di adeguatezza sull’integralità del risarcimento in sede penale e ai fini della sentenza di patteggiamento proprio per la configurazione legislativa dei rapporti tra pena patteggiata e giudizi civili, marcatamente autonomi, non può essere trasfuso automaticamente nell’ambito civile e anzi non preclude che il risarcimento effettuato ai fini di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. non sia vincolante per la parte civile (sul punto si veda la giurisprudenza penale: Cass. n. 39527 del 6/07/2016 Cc. dep. 23/09/2016 Rv. 267895 - 01: «In sede di applicazione pena su richiesta delle parti, il giudice deve verificare genericamente le condizioni di legittimazione della costituzione e di ammissibilità della domanda risarcitoria della parte civile, ma non anche se eventuali somme già da questa percepite siano idonee ad estinguere interamente le obbligazioni nascenti in capo all'imputato, al fine di escluderne l'interesse ad agire o di accertarne la permanenza rispetto ad ulteriori ed eventuali danni subiti».

Il quinto motivo, oltre a non farsi carico dell’ampia motivazione della sentenza impugnata, che non è stata basata solo sul valore dell’esistenza del patteggiamento, denuncia la violazione dell’art.2697 cod. civ. senza rispettare i criteri indicati dalla giurisprudenza nomofilattica (in particolare da Sez.

U n. 16598 del 5/08/2016, in motivazione, ribaditi da Cass. n. 26769 del 23/10/2018 Rv. 650892 - 01): «la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto Ad. 20/04/2022 CC R.G.N. 15114/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. 12 di 16 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 15114/2019 Numero sezionale 822/2022 Numero di raccolta generale 18852/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c.. ».

Il quinto motivo, peraltro, critica comunque a torto la sentenza: la Corte di Appello non si è limitata a prendere in esame l’allegato contabile, predisposto a seguito degli accertamenti effettuati in sede di indagini penali dalla Guardia di Finanza, al capo di imputazione, ma ha preso a fondamento della decisione l’elaborazione contabile del consulente tecnico di ufficio, a pag. 18, affermando che l’elaborato peritale aveva consentito di ricostruire tutti gli importi dovuti e quanto effettivamente corrisposto dalle società appellati all’Agenzia, delle Entrate, all’INPS e agli altri enti nel decennio 1985-1996.

Il motivo apparirebbe pure privo di fondamento anche avuto riguardo alla asserita mancata adeguata valutazione di altri elementi: la Corte di Appello non si basa, ai fini dell’affermazione dell’obbligazione risarcitoria dei [OSCURATO:PERSONA] sulla sola sentenza di patteggiamento, ma richiama le risultanze dell’istruttoria del primo grado di giudizio, quali le dichiarazioni testimoniali dei dirigenti della filiale di Andora della banca (allora [OSCURATO:PERSONA] veneto e dell’Anfosso, anche lui socio ma solo accomandante a quanto sembra della EL.DA.).

Ad. 20/04/2022 CC R.G.N. 15114/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. 13 di 16 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 15114/2019 Numero sezionale 822/2022 Numero di raccolta generale 18852/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 Il sesto motivo è inammissibile per carenza di specificità, in quanto non sono esattamente indicati gli atti processuali, in primo grado e in appello, nei quali la domanda di decurtazione per l’attività professionale svolta in favore delle società appellanti era stata dedotta e riproposta, né sono esattamente specificati gli atti sulla cui base commisurarla (a parte un generico rinvio alle fatture).

Il sesto motivo inoltre, in via del tutto eccentrica, deduce l’omessa decurtazione delle fatture e lo fa adducendo che lo stesso giudice di appello nel quesito posto al consulente tecnico di ufficio aveva dato al medesimo mandato di considerarle, ma si astiene dal dire sia se il consulente tecnico di ufficio lo fece ed in che termini, sia dal dire se non lo fece, nel quale caso il ricorso avrebbe dovuto indicare che, all’esito del deposito della relazione la cosa era stata eccepita e semmai dolersi della mancata considerazione dell’eccezione.

Nella descritta situazione non è possibile apprezzare se il silenzio della Corte territoriale sia stato rilevane oppure no.

Il motivo, alla stregua dell’art. 360 bis n. 2 cod. proc. civ. è, pertanto, inammissibile sotto tale profilo, dovendosi dare continuità all’orientamento di questa Corte alla stregua del seguente principio di diritto (di cui a Cass. n. 22341 del 26/09/2017 646020-03): «In tema di ricorso per cassazione, la censura concernente la violazione dei "principi regolatori del giusto processo" e cioè delle regole processuali ex art. 360 n. 4 c.p.c., deve avere carattere decisivo, cioè incidente sul contenuto della decisione e, dunque, arrecante un effettivo pregiudizio a chi la denuncia.».

Il settimo motivo è infondato: il credito per rivalutazione e interessi deve, invero, per costante orientamento di legittimità, alla quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità, essere liquidato d’ufficio (Cass. n. 24468 del 04/11/2020 Rv. 659951 – 02 e Cass. n. 39376 del 10/12/2021 Rv. 663173 – 01).

Ad. 20/04/2022 CC R.G.N. 15114/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. 14 di 16 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 15114/2019 Numero sezionale 822/2022 Numero di raccolta generale 18852/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 L’ottavo motivo, che afferma che il giudice d’appello nell’accogliere l’impugnazione doveva comunque compensare le spese di lite, posto che parte della domanda originaria era stata comunque rigettata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], Daniela, Paolo e [OSCURATO:PERSONA], Anselmo e [OSCURATO:PERSONA], Caterina e [OSCURATO:PERSONA], Massimo e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], Angelo e [OSCURATO:PERSONA], è infondato, avendo il giudice d’appello adeguatamente applicato il regime dell’art. 92 cod. proc. civ. vigente all’epoca (la citazione introduttiva del giudizio è del 16/04/1999) e sulla base del seguente principio di diritto (Sez.

U n. 20598 del 30/07/2008 Rv. 604398 - 01): «Nel regime anteriore a quello introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a) della legge 28 dicembre 2005 n. 263, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese "per giusti motivi" deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito).

Ne consegue che deve ritenersi assolto l'obbligo del giudice anche allorché le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come - a titolo meramente esemplificativo - nel caso in cui si dà atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente Ad. 20/04/2022 CC R.G.N. 15114/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. 15 di 16 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Le spese di questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa, in favore di ciascuna delle due controparti.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge in favore di ciascuna delle controparti.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15114/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in proprio, elettivamente domiciliati in Roma alla via dei Condotti n. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. in liquidazione, elettivamente domiciliati in Roma al viale [OSCURATO:PERSONA] n. 54 A-4 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., elettivamente domiciliati in Roma al piazzale Clodio n. 8 Scala C, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 15114/2019 Numero sezionale 822/2022 Numero di raccolta generale 18852/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Stefano quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], - intimati - avverso la sentenza n. 578/2018 della CORTE d'APPELLO di GENOVA, depositata il 04/04/2018; Ad. 20/04/2022 CC R.G.N. 15114/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. 2 di 16 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 15114/2019 Numero sezionale 822/2022 Numero di raccolta generale 18852/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali soci accomandatari della EL.DA. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. vennero imputati di truffa, per avere trattenuto somme loro versate dai clienti, per i quali svolgevano attività di consulenza fiscale, senza mai riversarle all’erario e agli enti contributivi previdenziali. Il procedimento penale aperto nei loro confronti, dinanzi all’allora Pretore di Albenga, si concluse con sentenza di patteggiamento, ai sensi dell’art. 444 e segg. c.p.p. e gli imputati, al fine di accedere al detto rito alternativo, versarono banco judicis, in trenta libretti, la somma di seicento milioni di lire, che venne ricevuta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], a titolo di deposito fiduciario. Dal verbale di udienza dinanzi al Pretore di Albenga risulta che davanti al termine «risarcimento» vi era scritto «parziale» ma l’aggettivo venne interlineato e quindi alla fine vi è soltanto «risarcimento». Dopo la sentenza penale di patteggiamento numerose parti civili convennero in giudizio civile, dinanzi al Tribunale di Savona, i [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere l’integrale risarcimento dei danni, in quanto la somma di euro seicento milioni di lire non era stata ritenuta da esse integralmente satisfattiva. La presente causa vide i [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. convenuti dalle seguenti parti: [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] il [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA], P.R.D. di [OSCURATO:PERSONA] & c, S.n.c. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & c., Renato, Daniela e [OSCURATO:PERSONA], Angelo e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Anselmo e [OSCURATO:PERSONA], Caterina e [OSCURATO:PERSONA], Massimo e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]. La domanda venne rigettata in primo grado. Ad. 20/04/2022 CC R.G.N. 15114/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. 3 di 16 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 15114/2019 Numero sezionale 822/2022 Numero di raccolta generale 18852/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 Su appello delle parti attrici in primo grado la sentenza di prime cure venne riformata dalla Corte di Appello di Genova, che con sentenza n. 578 del 4/04/2018, ha condannato i [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle somme in essa meglio specificate, a titolo di risarcimento danno patrimoniale per le società, nulla riconoscendo per danno morale e per le persone fisiche facenti parte delle compagini societarie. Avverso la sentenza d’appello ricorrono con otto motivi i [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] con separati controricorsi Caterina e [OSCURATO:PERSONA], quali socie della S.n.c. il [OSCURATO:PERSONA] e con (unico controricorso) la [OSCURATO:SOCIETA]. (già S.n.c.) la [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] causa è stata chiamata all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale è stata trattenuta in decisione, previo deposito di note da parte della sola difesa di parte ricorrente e in assenza di conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza della Corte territoriale: Il primo motivo deduce: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e nella specie circa la natura interamente satisfattiva del pagamento effettuato dai ricorrenti in sede penale (art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.). Nella illustrazione si evidenzia che nel verbale del 16/06/1998 redatto innanzi al Pretore di Albenga, si legge: «gli imputati tramite i loro difensori offrono a titolo di parziale risarcimento del danno la somma di lire 600.000.000 modalità - 30 libretti al portatore di lire 20.000.000 cadauno depositati banco iudicis. Si dà atto che i difensori delle p. c. indicano nell'avv. [OSCURATO:PERSONA] il depositario fiduciario Ad. 20/04/2022 CC R.G.N. 15114/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. 4 di 16 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 15114/2019 Numero sezionale 822/2022 Numero di raccolta generale 18852/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 dei libretti in questione, libretti che vengono materialmente consegnati a Crivelli». Si argomenta, quindi: a) che nel detto verbale si rileverebbe con chiarezza, che l'aggettivo «parziale», posto prima della locuzione «risarcimento del danno» risulta interlineato e depennato per espressa richiesta in udienza della difesa dei [OSCURATO:PERSONA]; b) che nell'occasione il Giudice ebbe a precisare al difensore dei [OSCURATO:PERSONA], il quale insisteva per apporre l'aggettivo «totale», che l'espressione «risarcimento del danno» priva dell'aggettivo «parziale» era già chiaro e incontestabile indice della totalità del risarcimento; c) che ciò dimostra inequivocabilmente, come statuito dal Giudice di primo grado, che l'offerta avanzata dagli imputati, rivolta complessivamente a tutte le parti civili costituitesi in quel processo, e accettata senza riserve da tutte, ivi compresi gli odierni resistenti, dovesse ritenersi «tombale» e idonea a tacitare integralmente e in via definitiva tutte le pretese risarcitorie. Il secondo mezzo lamenta «violazione e (o) falsa applicazione dell'art. 1965 cod. civ (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.)». l [OSCURATO:PERSONA], in sede penale, come si evincerebbe inequivocabilmente dal verbale di udienza penale del 16/06/1998, di cui viene nuovamente riprodotto il già riportato contenuto, avrebbero proposto alle parti civili costituite, ivi compresi gli odierni resistenti, di estinguere interamente l'obbligazione risarcitoria con il versamento della somma complessiva di L. 600.000.000 ed hanno dato immediata esecuzione alla prestazione di pagamento banco iudicis. Alla proposta formulata dai [OSCURATO:PERSONA] in tal modo sarebbe seguita l'accettazione, per fatti concludenti, espressa dalle parti civili nel momento in cui hanno percepito senza riserve il denaro per il tramite dei loro difensori che hanno indicato quale fiduciario per il deposito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Lo scambio di offerta e di accettazione come documentato dal verbale del 16 giugno 1998 in sede di Ad. 20/04/2022 CC R.G.N. 15114/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. 5 di 16 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 15114/2019 Numero sezionale 822/2022 Numero di raccolta generale 18852/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 patteggiamento, configurerebbe – secondo la ricorrente - la conclusione di un contratto di transazione tra le parti sulle domande risarcitorie avanzate dalle parti civili, fra cui le attuali resistenti. Ne conseguirebbe che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe censurabile laddove, in violazione dell'art. 1965 cod. civ non ha ritenuto perfezionata, nel caso di specie, la fattispecie della transazione. Il terzo motivo prospetta una censura di violazione e (o) falsa applicazione dell'art. 62 cod. pen. n. 6 (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.). La Corte di Appello di Genova nell'intento di sostenere contro l'evidenza la natura parziale del risarcimento, a pagina 12 della sentenza, secondo la ricorrente, ritiene, erroneamente interpretando la portata dell'art. 62 n. 6 cod. pen., che: «il medesimo giudice penale, nella sentenza di condanna ex art. 444 cod. proc. pen. non dà atto della integrale satisfattività della somma, che è oggettivamente inferiore al totale delle sottrazioni contestate, pur ritenendo la dazione adeguata al fine del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.»; «il giudizio di adeguatezza del risarcimento ai fini penali non ha, all'evidenza, alcun rilievo in sede civile, sia per la natura ex art.444 cod. proc. pen., che non conosce dell'azione civile, sia perché comunque estraneo alle tematiche civilistiche». Si sostiene che, per giurisprudenza consolidata, ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui al n. 6 dell'art. 62 cod. pen. il risarcimento del danno deve essere integrale, comprensivo, quindi, della totale riparazione di ogni effetto dannoso. Tanto è vero che la valutazione in ordine alla corrispondenza tra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattenderla. Nel caso di specie il giudice penale non ha disatteso alcunché. Ad. 20/04/2022 CC R.G.N. 15114/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. 6 di 16 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 15114/2019 Numero sezionale 822/2022 Numero di raccolta generale 18852/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 Conseguentemente la Corte d’appello di Genova avrebbe dovuto rilevare, come già statuito dal giudice di prime cure, che vi era già stato un altro giudice che, a mezzo di un accertamento in fatto (passato in giudicato) aveva verificato in modo oggettivo il totale ed integrale soddisfacimento del danno richiesto dalle controparti, tant'è che è stata applicata l'attenuante indicata e che pertanto le pretese risarcitorie erano già state interamente soddisfatte in altra sede. Il quarto motivo deduce violazione e (o) falsa applicazione dell'art. 100 cod. proc. civ. in combinato disposto con gli artt. 1965 cod. civ. e 62 cod. pen. n. 6 (art. 360 cod. proc. civ. n. 4). Vi si sostiene che, come ampiamente argomentato nei precedenti motivi sub. 2 e sub. 3, la motivazione della Corte di Appello di Genova è censurabile sotto vari profili. E ciò perché: a) tra le parti, come emerge inequivocabilmente dal già richiamato verbale di udienza del 16.06.1998 è intervenuta una transazione; b) la transazione è stata interamente adempiuta atteso che le allora parti civili, tra le quali i resistenti, hanno accettato senza riserve l'offerta dei [OSCURATO:PERSONA] e poi incassato le somme sempre senza riserva alcuna; c) il giudice penale ha applicato l'attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen., avendo accertato il ristoro totale del danno, ed ha errato la Corte di Appello di Genova laddove non ha ritenuto gli odierni resistenti carenti di interesse ex art. 100 cod. proc. civ. rispetto alla successiva azione civile finalizzata al risarcimento del medesimo danno già risarcito nella sede penale. Il quinto mezzo afferma il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. in tema di onere della prova sull' «an debeatur» e «sul quantum» (art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. Ad. 20/04/2022 CC R.G.N. 15114/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. 7 di 16 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 15114/2019 Numero sezionale 822/2022 Numero di raccolta generale 18852/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 civ.). La Corte di Appello di Genova erra, inoltre, là dove omette di considerare che, «ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa». Nel caso di specie, senza accertare alcunché ed anzi discostandosi dalla consulenza tecnica di ufficio disposta in primo grado e rinnovata nel secondo grado di giudizio che ha accertato che «nulla è dovuto agli attori», ha condannato i ricorrenti al versamento delle somme indicate nel dispositivo basandosi esclusivamente sulla sentenza di patteggiamento (fascicolo di primo grado - doc. 2 allegato alla memoria di costituzione degli attuali ricorrenti dinanzi il Tribunale di Savona) ed in particolare sul conteggio arbitrario redatto dalle parti civili e disconosciuto dai [OSCURATO:PERSONA], solo allegato al decreto di citazione e non accertato, atteso che la sentenza di patteggiamento, dal quale il giudice civile può trarre solo elementi di valutazione ai fini del suo convincimento, è stata addirittura resa prima dell'apertura del dibattimento. Il sesto motivo ritiene l’omessa pronuncia e quindi la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1 n. 4 cod. proc. civ.) in ordine alla mancata decurtazione delle fatture emesse a fronte dell'attività professionale svolta. Nei giudizi di merito la difesa dei [OSCURATO:PERSONA] ha domandato in via subordinata «nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, di decurtare dalla somma eventualmente accertata l'importo risultante dalle fatture depositate di cui ai documenti nn. 15-66 allegati alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado». Trattasi delle fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per l'attività professionale svolta dalla stessa in favore di parte resistente (fascicolo di primo grado, doc. 15-66 allegati alla memoria di costituzione degli attuali ricorrenti dinanzi il Tribunale di Savona) e Ad. 20/04/2022 CC R.G.N. 15114/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. 8 di 16 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 15114/2019 Numero sezionale 822/2022 Numero di raccolta generale 18852/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 da quest'ultima non contestata anzi ammessa come dichiarato nell'avverso atto di citazione (fascicolo di primo grado parte ricorrente e fascicolo di primo grado parte resistente) a pagina 2 ove si legge: «i soci della [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno sempre curato la gestione della contabilità delle società esponenti, compresi gli aspetti fiscali dei relativi soci, nonché la fase esecutiva di dette operazioni». In aggiunta si rileva che la Corte di Appello nel formulare il quesito peritale ha chiesto al consulente tecnico di ufficio dott. [OSCURATO:PERSONA] di quantificare fra l'altro «gli importi dovuti da parte attrice sulla base delle fatture emesse da parte convenuta». Orbene nonostante la domanda di decurtazione di dette somme, la formulazione del quesito, la non contestazione di parte resistente anche in ordine agli importi conteggiati nella consulenza tecnica d'ufficio che appunto non è stata contestata, la Corte Genovese avrebbe omesso la pronuncia incorrendo nel vizio denunciato. Il settimo motivo pone censura di violazione e falsa applicazione dell'art. 1224 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.). La Corte di Appello di Genova nell'accogliere, ancorché erroneamente, la domanda risarcitoria, ha applicato la rivalutazione monetaria in assenza di allegazione e prova sul maggior danno in palese violazione dell'art. 1224, 2 comma, cod. civ. Sul punto è consolidata la giurisprudenza della S.C. nel ritenere che «il maggior danno ex art. 1224, comma 2, cod. civ. è subordinato a una specifica domanda dell'interessato corredata dalla relativa prova». Nel caso di specie i resistenti non hanno né allegato né provato alcunché con l'ovvia conseguenza che la sentenza è censurabile anche sotto il suddetto profilo. Infine, l’ottavo motivo deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. in combinato disposto Ad. 20/04/2022 CC R.G.N. 15114/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. 9 di 16 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 15114/2019 Numero sezionale 822/2022 Numero di raccolta generale 18852/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 con gli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. (art. 360, 1 comma, n. 4 cod. proc. civ.). L'art. 92 cod. proc. civ. prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo, possa compensare le spese di lite quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni. Ciò nonostante, deve pur sempre motivare pena la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. Nel caso di specie il Tribunale di Savona ha respinto integralmente le domande proposte dai sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] condannandoli alle spese di lite. La Corte di Appello di Genova ha rigettato l'appello proposto dai suddetti soggetti e, ciò nonostante, ha operato la compensazione senza fornire alcuna motivazione. Ciò violando la disposizione di cui al motivo. I motivi di ricorso non meritano favorevole sorte per le ragioni, di infondatezza o di inammissibilità, di seguito esposte. Il primo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto, ossia la cancellazione della parola parziale nel verbale, in modo del tutto privo di decisività. La Corte territoriale ha attribuito valore decisivo alla circostanza che la somma era stata ricevuta da un difensore di alcune delle parti civili «a titolo fiduciario» e, dunque, senza che la ricezione potesse avere valore negoziale. Il valore negoziale a parte dei danneggiati la Corte d’appello ha affermato che emergeva da una dichiarazione riguardo alla quale il motivo nulla afferma. La pretesa di attribuire valore negoziale alla ricezione della somma da parte del difensore fiduciario è priva di pregio e, dunque, l’omessa considerazione della cancellatura del verbale non risulta decisiva ai sensi del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. La mancanza di decisività emerge, del resto, anche dallo stesso tenore del verbale, atteso che il dire che «gli imputati offrono a titolo di risarcimento del danno …» non equivale, nemmeno dal punto di vista degli offerenti, Ad. 20/04/2022 CC R.G.N. 15114/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. 10 di 16 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 15114/2019 Numero sezionale 822/2022 Numero di raccolta generale 18852/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 ad indicare la somma come risarcitoria dell’intero danno. Lo sarebbe stato se si fosse detto a titolo di risarcimento totale oppure si fosse usata una formulazione evidenziatrice del carattere definitivo del pagamento offerto. Peraltro, il motivo si spinge anche, contrariamente a quanto indica la sua rubrica, a sostenere che la Corte di merito avrebbe male interpretato il verbale, ma lo fa in modo del tutto generico, cioè facendo riferimento alla soppressione dell’aggettivo «parziale» e non a canoni esegetici che sarebbero stati violati. Inoltre, si fa riferimento ad una precisazione da parte del giudice penale, ma non se ne riproduce il contenuto e non si indica la parte del verbale in cui sarebbe stata contenuta. In tal modo si viola l’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. e comunque si sollecita una rivalutazione della quaestio facti non consentita ed estranea al n. 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. Il primo motivo è, pertanto, inammissibile. Le considerazioni svolte a proposito del primo motivo circa la mancata correlazione della prospettazione sulla soppressione dell’aggettivo «parziale» alla motivazione della sentenza e, comunque, la stessa inidoneità del verbale pur con quella soppressione ad evidenziare il carattere totalitario dell’offerta risarcitoria, evidenziano l’inammissibilità anche del secondo motivo. Ai fini del rigetto del terzo motivo deve ribadirsi (Cass. n. 20170 del 30/07/2018 Rv. 650182 - 01) che: «La sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al Ad. 20/04/2022 CC R.G.N. 15114/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. 11 di 16 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 15114/2019 Numero sezionale 822/2022 Numero di raccolta generale 18852/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili». Il motivo risulta, pertanto, al di là della sua formulazione, comunque ai limiti della comprensibilità, inammissibile. Il quarto motivo è assorbito dalla sorte dei tre precedenti. Il terzo e il quarto motivo comunque svolgono – lo si rileva ad abundantiam - una prospettazione priva di fondamento, là dove criticano la Corte territoriale per avere affermato che il giudizio di adeguatezza sull’integralità del risarcimento in sede penale e ai fini della sentenza di patteggiamento proprio per la configurazione legislativa dei rapporti tra pena patteggiata e giudizi civili, marcatamente autonomi, non può essere trasfuso automaticamente nell’ambito civile e anzi non preclude che il risarcimento effettuato ai fini di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. non sia vincolante per la parte civile (sul punto si veda la giurisprudenza penale: Cass. n. 39527 del 6/07/2016 Cc. dep. 23/09/2016 Rv. 267895 - 01: «In sede di applicazione pena su richiesta delle parti, il giudice deve verificare genericamente le condizioni di legittimazione della costituzione e di ammissibilità della domanda risarcitoria della parte civile, ma non anche se eventuali somme già da questa percepite siano idonee ad estinguere interamente le obbligazioni nascenti in capo all'imputato, al fine di escluderne l'interesse ad agire o di accertarne la permanenza rispetto ad ulteriori ed eventuali danni subiti». Il quinto motivo, oltre a non farsi carico dell’ampia motivazione della sentenza impugnata, che non è stata basata solo sul valore dell’esistenza del patteggiamento, denuncia la violazione dell’art.2697 cod. civ. senza rispettare i criteri indicati dalla giurisprudenza nomofilattica (in particolare da Sez. U n. 16598 del 5/08/2016, in motivazione, ribaditi da Cass. n. 26769 del 23/10/2018 Rv. 650892 - 01): «la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto Ad. 20/04/2022 CC R.G.N. 15114/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. 12 di 16 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 15114/2019 Numero sezionale 822/2022 Numero di raccolta generale 18852/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c.. ». Il quinto motivo, peraltro, critica comunque a torto la sentenza: la Corte di Appello non si è limitata a prendere in esame l’allegato contabile, predisposto a seguito degli accertamenti effettuati in sede di indagini penali dalla Guardia di Finanza, al capo di imputazione, ma ha preso a fondamento della decisione l’elaborazione contabile del consulente tecnico di ufficio, a pag. 18, affermando che l’elaborato peritale aveva consentito di ricostruire tutti gli importi dovuti e quanto effettivamente corrisposto dalle società appellati all’Agenzia, delle Entrate, all’INPS e agli altri enti nel decennio 1985-1996. Il motivo apparirebbe pure privo di fondamento anche avuto riguardo alla asserita mancata adeguata valutazione di altri elementi: la Corte di Appello non si basa, ai fini dell’affermazione dell’obbligazione risarcitoria dei [OSCURATO:PERSONA] sulla sola sentenza di patteggiamento, ma richiama le risultanze dell’istruttoria del primo grado di giudizio, quali le dichiarazioni testimoniali dei dirigenti della filiale di Andora della banca (allora [OSCURATO:PERSONA] veneto e dell’Anfosso, anche lui socio ma solo accomandante a quanto sembra della EL.DA.). Ad. 20/04/2022 CC R.G.N. 15114/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. 13 di 16 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 15114/2019 Numero sezionale 822/2022 Numero di raccolta generale 18852/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 Il sesto motivo è inammissibile per carenza di specificità, in quanto non sono esattamente indicati gli atti processuali, in primo grado e in appello, nei quali la domanda di decurtazione per l’attività professionale svolta in favore delle società appellanti era stata dedotta e riproposta, né sono esattamente specificati gli atti sulla cui base commisurarla (a parte un generico rinvio alle fatture). Il sesto motivo inoltre, in via del tutto eccentrica, deduce l’omessa decurtazione delle fatture e lo fa adducendo che lo stesso giudice di appello nel quesito posto al consulente tecnico di ufficio aveva dato al medesimo mandato di considerarle, ma si astiene dal dire sia se il consulente tecnico di ufficio lo fece ed in che termini, sia dal dire se non lo fece, nel quale caso il ricorso avrebbe dovuto indicare che, all’esito del deposito della relazione la cosa era stata eccepita e semmai dolersi della mancata considerazione dell’eccezione. Nella descritta situazione non è possibile apprezzare se il silenzio della Corte territoriale sia stato rilevane oppure no. Il motivo, alla stregua dell’art. 360 bis n. 2 cod. proc. civ. è, pertanto, inammissibile sotto tale profilo, dovendosi dare continuità all’orientamento di questa Corte alla stregua del seguente principio di diritto (di cui a Cass. n. 22341 del 26/09/2017 646020-03): «In tema di ricorso per cassazione, la censura concernente la violazione dei "principi regolatori del giusto processo" e cioè delle regole processuali ex art. 360 n. 4 c.p.c., deve avere carattere decisivo, cioè incidente sul contenuto della decisione e, dunque, arrecante un effettivo pregiudizio a chi la denuncia.». Il settimo motivo è infondato: il credito per rivalutazione e interessi deve, invero, per costante orientamento di legittimità, alla quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità, essere liquidato d’ufficio (Cass. n. 24468 del 04/11/2020 Rv. 659951 – 02 e Cass. n. 39376 del 10/12/2021 Rv. 663173 – 01). Ad. 20/04/2022 CC R.G.N. 15114/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. 14 di 16 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 15114/2019 Numero sezionale 822/2022 Numero di raccolta generale 18852/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 L’ottavo motivo, che afferma che il giudice d’appello nell’accogliere l’impugnazione doveva comunque compensare le spese di lite, posto che parte della domanda originaria era stata comunque rigettata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], Daniela, Paolo e [OSCURATO:PERSONA], Anselmo e [OSCURATO:PERSONA], Caterina e [OSCURATO:PERSONA], Massimo e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], Angelo e [OSCURATO:PERSONA], è infondato, avendo il giudice d’appello adeguatamente applicato il regime dell’art. 92 cod. proc. civ. vigente all’epoca (la citazione introduttiva del giudizio è del 16/04/1999) e sulla base del seguente principio di diritto (Sez. U n. 20598 del 30/07/2008 Rv. 604398 - 01): «Nel regime anteriore a quello introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a) della legge 28 dicembre 2005 n. 263, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese "per giusti motivi" deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l'obbligo del giudice anche allorché le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come - a titolo meramente esemplificativo - nel caso in cui si dà atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente Ad. 20/04/2022 CC R.G.N. 15114/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. 15 di 16 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 15114/2019 Numero sezionale 822/2022 Numero di raccolta generale 18852/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali.» Il ricorso, nel riscontro di ragioni di infondatezza e di inammissibilità dei motivi in cui si articola, è, pertanto, rigettato. Le spese di questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa, in favore di ciascuna delle due controparti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge in favore di ciascuna delle controparti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di C