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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34799/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d’appello di Bresciadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], è stato condannato per i reati di cui ai capi:A) artt. 81, secondo comma, 30, comma 1, lettera h) e b) della legge n. 157 del1992; B) artt. 81, secondo comma, 30, comma 1, lettera h) e b) della legge n.157 del 1992; C) art. 544-ter, primo e terzo comma, cod. pen., a mesi 4 direclusione;che avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto, tramite ildifensore, ricorso per cassazione, deducendo: 1) vizi della motivazione, conriferimento all’omessa valutazione di attendibilità oggettiva dell’agente [OSCURATO:PERSONA],in particolare sotto i diversi profili dell’incostanza dichiarativa, dell’incongruità delriferito, del contrasto con l’ulteriore apparato probatorio e dell’illogicità intrinsecadel discorso; 2) vizi della motivazione in ordine all’omessa valutazione dellaprova d’alibi, sul rilievo che la Corte non avrebbe adeguatamente vagliato letestimonianze offerte dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le qualismentirebbero la presenza dell’imputato nel luogo contestato;che la difesa ha depositato memoria, con la quale ribadisce quanto giàdedotto, chiedendo, in ogni caso, la restituzione degli atti alla sezione ordinaria,in mancanza di cause di inammissibilità.Considerato che il ricorso è inammissibile, perché diretto a sollecitare unarivalutazione del quadro istruttorio, sulla base di una rilettura di fatto preclusa alsindacato di questa Corte, non confrontandosi in modo puntuale con leargomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata;che il primo motivo è inammissibile, poiché si sostanzia nella riproduzione diprofili di censura già dedotti nei precedenti gradi di giudizio e puntualmentescrutinati dalla Corte territoriale, risolvendosi nella richiesta di una diversalettura delle risultanze istruttorie e di una rivalutazione del merito, estranea ailimiti del giudizio di legittimità;che la Corte territoriale ha evidenziato la sussistenza di un quadro probatoriounivoco, fondato su elementi gravi, precisi e concordanti, valorizzando, inparticolare, la testimonianza dell’agente [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dichiarato di averevisto e riconosciuto l’imputato, escludendo altresì l’esistenza di rapporti di astio odi altre ragioni idonee a far dubitare dell’attendibilità del riconoscimento; hainoltre posto in rilievo la corrispondenza dell’abbigliamento indossatodall’imputato con quello descritto dal teste, nonché la circostanza che le trappolefossero collocate in un’area impervia, nella quale l’attività venatoria non potevaessere improvvisata e che l’imputato ben conosceva, essendo ubicato proprio inquella zona il suo capanno di caccia;che il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto, sotto l’apparentededuzione di un vizio motivazionale, tende a sollecitare una diversa valutazionedelle risultanze istruttorie e, in particolare, delle dichiarazioni testimoniali poste afondamento della prospettata prova d’alibi, già specificamente esaminate dallaCorte territoriale con motivazione congrua e immune da manifeste illogicità;che la Corte ha, in particolare, escluso l’idoneità della testimonianza resa daUccelli a fornire un preciso riscontro temporale alla versione dell’imputato,rilevando come il teste, dopo avere inizialmente collocato l’arrivo di [OSCURATO:PERSONA] alleore 11:15, abbia immediatamente manifestato incertezza sull’orario, limitandosia riferire che si trattava comunque di «mattina avanzata» e precisando che,prima di recarsi a Brescia, i due si erano trattenuti per consumare un pasto (pag.16 del provvedimento);che sulla base di tali dichiarazioni la Corte territoriale ha ritenuto plausibileche l’incontro con [OSCURATO:PERSONA] fosse avvenuto in un momento successivo alle ore11:15, in prossimità dell’ora di pranzo, con la conseguenza che il dato temporaleriferito dal teste non risulta incompatibile con il precedente avvistamentodell’imputato da parte degli agenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];che parimenti priva di efficacia dimostrativa ai fini dell’alibi è stata ritenuta ladeposizione di [OSCURATO:PERSONA], atteso che la circostanza dallo stessoriferita, relativa all’assenza della motocicletta dal parcheggio situato nei pressidel capanno intorno alle ore 11:00, non consente di escludere che l’imputatofosse comunque il soggetto visto armeggiare con le trappole;che tale conclusione risulta, inoltre, coerente con la ricostruzionecomplessiva operata dalla Corte territoriale, la quale ha valorizzato la profondaconoscenza dei luoghi da parte dell’imputato e la presenza di tre distinti percorsidi collegamento tra il luogo in cui erano collocate le trappole e il capanno dicaccia, ritenendo pertanto del tutto plausibile che [OSCURATO:PERSONA] avesse percorso unodi essi senza essere intercettato;che, pertanto, la prova d’alibi prospettata dalla difesa è stata espressamentepresa in considerazione e motivatamente ritenuta inidonea a scalfire ilcomplessivo quadro probatorio posto a fondamento dell’affermazione diresponsabilità, sicché le censure del ricorrente si risolvono nella richiesta di unadiversa lettura delle risultanze processuali, non consentita in sede di legittimità;che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Cortecostituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione del la causa di inammissibi l i tà», al la declaratoriadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d’appello di Bresciadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], è stato condannato per i reati di cui ai capi:A) artt. 81, secondo comma, 30, comma 1, lettera h) e b) della legge n. 157 del1992; B) artt. 81, secondo comma, 30, comma 1, lettera h) e b) della legge n.157 del 1992; C) art. 544-ter, primo e terzo comma, cod. pen., a mesi 4 direclusione;che avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto, tramite ildifensore, ricorso per cassazione, deducendo: 1) vizi della motivazione, conriferimento all’omessa valutazione di attendibilità oggettiva dell’agente [OSCURATO:PERSONA],in particolare sotto i diversi profili dell’incostanza dichiarativa, dell’incongruità delriferito, del contrasto con l’ulteriore apparato probatorio e dell’illogicità intrinsecadel discorso; 2) vizi della motivazione in ordine all’omessa valutazione dellaprova d’alibi, sul rilievo che la Corte non avrebbe adeguatamente vagliato letestimonianze offerte dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le qualismentirebbero la presenza dell’imputato nel luogo contestato;che la difesa ha depositato memoria, con la quale ribadisce quanto giàdedotto, chiedendo, in ogni caso, la restituzione degli atti alla sezione ordinaria,in mancanza di cause di inammissibilità.Considerato che il ricorso è inammissibile, perché diretto a sollecitare unarivalutazione del quadro istruttorio, sulla base di una rilettura di fatto preclusa alsindacato di questa Corte, non confrontandosi in modo puntuale con leargomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata;che il primo motivo è inammissibile, poiché si sostanzia nella riproduzione diprofili di censura già dedotti nei precedenti gradi di giudizio e puntualmentescrutinati dalla Corte territoriale, risolvendosi nella richiesta di una diversalettura delle risultanze istruttorie e di una rivalutazione del merito, estranea ailimiti del giudizio di legittimità;che la Corte territoriale ha evidenziato la sussistenza di un quadro probatoriounivoco, fondato su elementi gravi, precisi e concordanti, valorizzando, inparticolare, la testimonianza dell’agente [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dichiarato di averevisto e riconosciuto l’imputato, escludendo altresì l’esistenza di rapporti di astio odi altre ragioni idonee a far dubitare dell’attendibilità del riconoscimento; hainoltre posto in rilievo la corrispondenza dell’abbigliamento indossatodall’imputato con quello descritto dal teste, nonché la circostanza che le trappolefossero collocate in un’area impervia, nella quale l’attività venatoria non potevaessere improvvisata e che l’imputato ben conosceva, essendo ubicato proprio inquella zona il suo capanno di caccia;che il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto, sotto l’apparentededuzione di un vizio motivazionale, tende a sollecitare una diversa valutazionedelle risultanze istruttorie e, in particolare, delle dichiarazioni testimoniali poste afondamento della prospettata prova d’alibi, già specificamente esaminate dallaCorte territoriale con motivazione congrua e immune da manifeste illogicità;che la Corte ha, in particolare, escluso l’idoneità della testimonianza resa daUccelli a fornire un preciso riscontro temporale alla versione dell’imputato,rilevando come il teste, dopo avere inizialmente collocato l’arrivo di [OSCURATO:PERSONA] alleore 11:15, abbia immediatamente manifestato incertezza sull’orario, limitandosia riferire che si trattava comunque di «mattina avanzata» e precisando che,prima di recarsi a Brescia, i due si erano trattenuti per consumare un pasto (pag.16 del provvedimento);che sulla base di tali dichiarazioni la Corte territoriale ha ritenuto plausibileche l’incontro con [OSCURATO:PERSONA] fosse avvenuto in un momento successivo alle ore11:15, in prossimità dell’ora di pranzo, con la conseguenza che il dato temporaleriferito dal teste non risulta incompatibile con il precedente avvistamentodell’imputato da parte degli agenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];che parimenti priva di efficacia dimostrativa ai fini dell’alibi è stata ritenuta ladeposizione di [OSCURATO:PERSONA], atteso che la circostanza dallo stessoriferita, relativa all’assenza della motocicletta dal parcheggio situato nei pressidel capanno intorno alle ore 11:00, non consente di escludere che l’imputatofosse comunque il soggetto visto armeggiare con le trappole;che tale conclusione risulta, inoltre, coerente con la ricostruzionecomplessiva operata dalla Corte territoriale, la quale ha valorizzato la profondaconoscenza dei luoghi da parte dell’imputato e la presenza di tre distinti percorsidi collegamento tra il luogo in cui erano collocate le trappole e il capanno dicaccia, ritenendo pertanto del tutto plausibile che [OSCURATO:PERSONA] avesse percorso unodi essi senza essere intercettato;che, pertanto, la prova d’alibi prospettata dalla difesa è stata espressamentepresa in considerazione e motivatamente ritenuta inidonea a scalfire ilcomplessivo quadro probatorio posto a fondamento dell’affermazione diresponsabilità, sicché le censure del ricorrente si risolvono nella richiesta di unadiversa lettura delle risultanze processuali, non consentita in sede di legittimità;che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Cortecostituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione del la causa di inammissibi l i tà», al la declaratoriadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
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