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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 16489/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma il 21/07/2021 udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Roma ha confermato il decreto di sequestro probatorio disposto nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], indagato, in qualità di amministratore della società Agricola F.11i Annibali s.r.I., per il reato previsto per l'art. 353 cod. pen.

Il Tribunale ha ritenuto l'astratta riconducibilità dei fatti alla fattispecie di reato contestata e la diretta relazione (così l'ordinanza) con il reato "dei documenti e del materiale informatico sequestrato".

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge con riguardo al fumus commissi delicti ed alla mancata individuazione delle finalità del sequestro.3.

Il 5.1.2022 è stato trasmesso il certificato di morte del ricorrente.

4. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma il 21/07/2021 udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Roma ha confermato il decreto di sequestro probatorio disposto nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], indagato, in qualità di amministratore della società Agricola F.11i Annibali s.r.I., per il reato previsto per l'art. 353 cod. pen. Il Tribunale ha ritenuto l'astratta riconducibilità dei fatti alla fattispecie di reato contestata e la diretta relazione (così l'ordinanza) con il reato "dei documenti e del materiale informatico sequestrato". 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge con riguardo al fumus commissi delicti ed alla mancata individuazione delle finalità del sequestro.3. Il 5.1.2022 è stato trasmesso il certificato di morte del ricorrente. 4. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2022.
Decreto Cassazione n. 16489/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris