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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09974/2023

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nunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23432/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

QRCLGU 62P12C983I ) in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Viale delle Medaglie d’Oro, 266 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – Oggetto: tributi N.23432/20 R.G.

Est.

F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, Sezione staccata di Taranto, n. 2 48 /28/20 depositata in data 11 febbraio 2020 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 4 aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato un avviso suppletivo e di rettifica relativo a una bolletta di importazione definitiva del 2006tramite rappresentante diretto, avente ad oggetto una partita di maglieria di cotone di dich iarata provenienza Bangladesh con il quale, previa contestazione dei relativi certificati di origine preferenziale Form A e in costanza del ricorso allo strumento della cooperazione amministrativa, veniva accertata la falsità dei certificati di origine e applicati i maggiori diritti di confine.

2. La CTP di Taranto ha rigettato il ricorso.

3. La CTR della Puglia, Sezione staccata di Taranto, con sentenza in data 11 febbraio 2020, ha rigettato l’appello del la società contribuente.

Il giudice di appello, per quanto qui ancora ha rilievo, ha ritenuto che nel procedimento doganale non debbano seguirsi le garanzie proprie del procedimento penale, ritenendo che il contribuente non abbia fornito la prova della spettanza della agevolazione tariffaria.

Ha, poi, ritenuto insussistente la buona fede della società contribuente, essendo irrilevante l’assoluzione del proprio legale rappresentante in sede penale, non essendo stato l’errore del contribuente determinato dal comportamento dell’Autorità doganale del Paese di origine della merce, né essendo rilevanti al riguardo le false dichiarazioni rilasciate dall’esportatore.

4. Propone ricorso per cassazione la società contribuente , affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio.

Il contribuente N.23432/20 R.G.

Est.

F. D’Aquino ha formulato istanza di riunione a diversi altri procedimenti pendenti e, in subordine, istanza di trattazione congiunta. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.C on il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., per non avere il giudice di appello ritenuto nullo l’avviso nonostante non fossero state applicate alla società contribuente le garanzie proprie del procedimento penale, in costanza dell’emersione di indizi di reato a carico del legale rappresentante della società contribuente.

Osserva parte ricorrente che i fatti che sono stati posti a fondamento del procedimento di revisione doganale sono gli stessi fatti che sono stati posti a fondamento delle indagini penali ma, diversamente che per il procedimento penale, non sono state applicate le garanzie previste per il procedimento penale in sede di redazione del PVC, con conseguente inutilizzabilità delle relative risultanze. 1.2.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata fondato la propria decisione su prove reputate assenti, benché prodotte in giudizio.

Osserva parte ricorrente che vi sarebbe un errore di percezione sul contenuto della prova nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto irrilevante gli esiti dell’assoluzione del legale rappresentante in sede penale, laddove invero gli esiti di quel giudizio, conclusosi con l’assoluzione per non avere commesso il fatto, sarebbe emersa l’estraneità del legale rappresentante della società contribuente alla consumazione del delitto di falso relativo ai certificati di origine, il cui esame è stato del tutto pretermesso nella sentenza impugnata ai fini dell’esame della buona fede e del principio dell’affidamento.

Osserva, inoltre, parte ricorrente come dalla sentenza N.23432/20 R.G.

Est.

F. D’Aquino penale emergerebbe l’errore attivo commesso dall’[OSCURATO:PERSONA] di Taranto nel far in sorgere il legittimo affidamento da parte del contribuente.

1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ., per avere erroneamente omesso di procedere all’apprezzamento della sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante della società contribuente.

Osserva parte ricorrente che l’omessa valutazione di tale elemento di prova incide sul corretto esame degli elementi di prova offerti al giudice del merito e sulla formazione del libero convincimento del giudice.

1.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2729 e 2697 cod. civ., nonché dell’art. 220, par. 2, lett.

B) Regolamento (CEE) n. 2913/92, come novellato dal Reg. (CE) 2700/00, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto insussistente il principio della buona fede e dell’affidamento della società contribuente.

Osserva parte ricorrente che nel caso di specie vi sarebbe stato errore attivo da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] tale da occultare la dedotta falsità dei certificati di origine.

Censura la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto non fornita la prova della buona fede da parte della società contribuente, laddove tale prova sarebbe evincibile dai contenuti della sentenza penale, menzionata ai due superiori motivi, il cui contenuto dimostrerebbe come tale falsità non fosse evincibile secondo la diligenza di un accorto operatore professionale, trattandosi di errore attivo ascrivibile all’[OSCURATO:PERSONA] nazionale.

2. Preliminarmente va rigettata l’istanza di riunione al presente procedimento iscritti ai nn.

RG 23048/20, 23042/20, 23043/20, 23120/20, 23116/20, 23121/20, 23227/20, 23223/20, 23217/20, N.23432/20 R.G.

Est.

F. D’Aquino 23213/20, 23210/20, 23206/20, 23448/20, 23442/20, 23452/20, 23450/20, 23539/20, 23537/20 e 23533/20, essendo stata calendarizzata, nella stessa udienza, la trattazione congiunta dei medesimi atta a scongiurare l'eventualità di soluzioni contrastanti;va, altresì, disattesa l’istanza di riunione al presente procedimento di quelli RG 23038/20 e 23536/20 non sussistendo ragione alcuna di opportunità o di economicità che consiglia il differimento del presente procedimento, già pronto per la decisione, per consentire la trattazione congiunta.

3. Il primo motivo è infondato, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui gli elementi raccolti a carico del contribuente dalla Guardia di finanza senza il rispetto delle formalità delle garanzie difensive specificamente prescritte per il procedimento penale, pur essendo inutilizzabili in tale sede ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen ., sono pienamente utilizzabili nel procedimento di accertamento tributario , stante l'autonomia del procedimento penale rispetto a quello tributario, nonché stante l’assenza di una specifica previsione in tal senso, esclusi i casi in cui venga in discussione la tutela di dir itti fondamentali di rango costituzionale(Cass., Sez.

V , 7 dicembre 2021, n. 38750 ; Cass., Sez.

V, 24 novembre 2017, n. 28060 ).

Gli elementi acquisiti nella fase istruttoria sono, pertanto, pienamente utilizzabili anche in caso di violazione delle disposizioni in materia penale.

4. Tale giurisprudenza discende dal principio secondo cui in sede di accertamento tributario può essere valorizzato qualsiasi elementoche abbia valore indiziario, ancorché acquisito in modo irrituale, a eccezione dei menzionati ca si di inutilizzabilità specificamente sanzionata dalla disciplina tributaria, ovvero lesivi dei diritti fondamentali di rango costituzionale (Cass., Sez.

V, 29 novembre 2019, n. 31243; Cass., Sez.

V, 27 febbraio 2015, n. 4066; Cass., Sez. N.23432/20 R.G.

Est.

F. D’Aquino VI, 25 febbraio 2020, n. 5105; Cass., Sez.

VI, 28 aprile 2015, nn. 8605 e 8606).

Si è osservato, difatti, che la mera irritualità nell'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale non comporta, di per sé, l'inutilizzabilità degli stessi (Cass., Sez.V, 15 luglio 2021, n. 20151; Cass., Sez.

V, 13 novembre 2018, n. 29132; Cass., Sez.

V, 23 aprile 2007, n. 9568; Cass., Sez.

V, 19 giugno 2001, n. 8344), ove difetti una specifica previsione in tal senso, non rinvenendosi nell'ordinamento tributario una disposizione analoga a quella contenuta nell'art. 191 cod. proc. pen., a norma del quale «le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate» (Cass., Sez.

V, 29 novembre 2019, n. 31243).

5. Il secondo e il terzo motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.

Il ricorrente non sta censurando un errore percettivo nella valutazione delle prove, bensì una precisa scelta del giudice di appello nell’elezione del materiale probatorio utilizzato ai fini della decisione, nella parte in cui ha ritenuto di non valorizzare ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova la sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante della società contribuente dal procedimento penale che lo riguardava.

La sentenza impugnata ha, difatti, ritenuto che tale sentenza non può rivelarsi dirimente nel giudizio tributario, attesa la diversità tra il giudizio penale in tema di truffa e falso in atto pubblico, rispetto al giudizio di buona fede in materia doganale e, soprattutto, attesa la diversità delle prove che possono essere poste a fondamento del procedimento penale rispetto a quelle acquisite nel procedimento tributario.

6. Il ricorrente, pur denunciando formalmente le norme in tema di esame delle prove e di libero convincimento, mira a una rivalutazione del ragionamento decisorio che ha portato il giudice del merito a ritenere non assolto l’onere della prova contraria circa la sussistenza dell’affidamento del contribuente.

Così facendo il ricorrente, pur N.23432/20 R.G.

Est.

F. D’Aquino deducendo apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., Sez.

VI, 4 luglio 2017, n. 8758), in cui oggetto del giudizio non è l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass., Sez.

I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez.

I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez.

I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez.

V, 4 aprile 2013, n. 8315).

7. Il quarto motivo è inammissibile per analoghe ragioni a quelle suesposte, nella parte in cui deduce l’erroneo utilizzo delle regole di riparto della prova, per non avere il giudice di appello fatto uso della menzionata sentenza resa nel procedimento penale, posto che anche in tal caso il contribuente intende giungere a un diverso esame delle prove rispetto a quelle poste a fondamento della decisione nella sentenza impugnata.

8. Il motivo è, invece, infondato nella parte in cui deduce l’erronea violazione dell’accertamento del principio di buona fede del contribuente, posto che il principio dell'affidamento desumibile dall'art. 220, par. 2, lett. b), Reg. (CEE) n. 2913/92 preclude all'amministrazione il recupero dei diritti doganali non riscossisolo ove il contribuente, avendo osservato tutte le disposizioni vigenti in materia tributaria per la dichiarazione in dogana, è incorso in errore sull’origine della merce per effetto di un comportamento attivo dell’autorità doganale, idonea a trarre in inganno l’operatore (Cass., Sez.

V, 26 giugno 2020, n. 12766) e non anche ove vi sia stato un comportamento meramente passivo dell'amministrazione doganale (Cass. Sez.

V , 19 dicembre 2019, n. 34067).

9. In questi casi l'applicazione del regime di esenzione o riduzione daziaria presuppone la regolarità formale e sostanziale della N.23432/20 R.G.

Est.

F. D’Aquino documentazione relativa all'origine, ovvero relativa alla provenienza della merce, intendendosi per origine il luogo dove la merce è stata realizzata e per provenienza il luogo dal quale essa giunge o dove è stata oggetto di lavorazione o trasformazione; ne consegue che considerato che un certificato di origine ignota va considerato come inesatto, le Autorità doganali, qualora constatino la falsità dei certificati di origine e provenienza, devono procedere alla contabilizzazione a posterioridei dazi , salvo che venga accertata l’esistenza di un errore attivo delle autorità doganali e che tale errore attivo sia tale da non poter essere ragionevolmente riconosciuto dal contribuente in buona fede, nonostante la sua esperienza professionale e diligenza, errore attivo nel quale non rientrano le dichiarazioni inesatte rese dall'esportatore(Cass., Sez.

V, 2 marzo 2009, n. 4997; Cass., Sez.

V, 3 dicembre 2019, n. 31466).

Pertanto, una volta provata dall’Autorità doganale la falsità del certificato di origine, ricade sull'importatore l'onere di provare l'esattezza delle informazioni fornite dall'esportatore al momento della richiesta di rilascio del certificato ovvero l'errore colpevole commesso dalle autorità che hanno emesso il certificato per mancato controllo della falsità della dichiarazione della ditta esportatrice(Cass., Sez.

V, 4 luglio 2019, n. 17945 ; Cass., Sez.

V, 3 maggio 2019, n. 11625; Cass., Sez.

V, 30 aprile 2019, n. 11405, queste ultime rese inter partes).

10. Giurisprudenza, questa, conforme al diritto dell’Unione, secondo cui un importatore può utilmente invocare il legittimo affidamento e beneficiare così della deroga al recupero a posteriori, solo qualora ricorrano tre condizioni cumulative, ossia che i dazi non siano stati riscossi a seguito di un errore delle autorità competenti stesse, che l’errore commesso dalle medesime sia di natura tale da non poter essere ragionevolmente rilevato da un debitore di buona fede e, infine, che quest’ultimo abbia osservato tutte le prescrizioni della N.23432/20 R.G.

Est.

F. D’Aquino normativa in vigore relative alla sua dichiarazione in dogana(CGUE, 26 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA], C-407/16, punti 78 – 79; CGUE, 16 marzo 2017, Veloserviss, C ‑ 47/16, punto 25; CGUE, 15 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA], C ‑ 409/10, punto 47; CGUE 18 ottobre 2007, Agrover, C ‑ 173/06, punto 35).

La sentenza impugnata ha, pertanto, fatto corretta applicazione dei suddetti principi.

11. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 2.300,00, oltre spe se prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23432/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. QRCLGU 62P12C983I ) in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Viale delle Medaglie d’Oro, 266 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – Oggetto: tributi N.23432/20 R.G. Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, Sezione staccata di Taranto, n. 2 48 /28/20 depositata in data 11 febbraio 2020 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 4 aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato un avviso suppletivo e di rettifica relativo a una bolletta di importazione definitiva del 2006tramite rappresentante diretto, avente ad oggetto una partita di maglieria di cotone di dich iarata provenienza Bangladesh con il quale, previa contestazione dei relativi certificati di origine preferenziale Form A e in costanza del ricorso allo strumento della cooperazione amministrativa, veniva accertata la falsità dei certificati di origine e applicati i maggiori diritti di confine. 2. La CTP di Taranto ha rigettato il ricorso. 3. La CTR della Puglia, Sezione staccata di Taranto, con sentenza in data 11 febbraio 2020, ha rigettato l’appello del la società contribuente. Il giudice di appello, per quanto qui ancora ha rilievo, ha ritenuto che nel procedimento doganale non debbano seguirsi le garanzie proprie del procedimento penale, ritenendo che il contribuente non abbia fornito la prova della spettanza della agevolazione tariffaria. Ha, poi, ritenuto insussistente la buona fede della società contribuente, essendo irrilevante l’assoluzione del proprio legale rappresentante in sede penale, non essendo stato l’errore del contribuente determinato dal comportamento dell’Autorità doganale del Paese di origine della merce, né essendo rilevanti al riguardo le false dichiarazioni rilasciate dall’esportatore. 4. Propone ricorso per cassazione la società contribuente , affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio. Il contribuente N.23432/20 R.G. Est. F. D’Aquino ha formulato istanza di riunione a diversi altri procedimenti pendenti e, in subordine, istanza di trattazione congiunta. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.C on il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., per non avere il giudice di appello ritenuto nullo l’avviso nonostante non fossero state applicate alla società contribuente le garanzie proprie del procedimento penale, in costanza dell’emersione di indizi di reato a carico del legale rappresentante della società contribuente. Osserva parte ricorrente che i fatti che sono stati posti a fondamento del procedimento di revisione doganale sono gli stessi fatti che sono stati posti a fondamento delle indagini penali ma, diversamente che per il procedimento penale, non sono state applicate le garanzie previste per il procedimento penale in sede di redazione del PVC, con conseguente inutilizzabilità delle relative risultanze. 1.2.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata fondato la propria decisione su prove reputate assenti, benché prodotte in giudizio. Osserva parte ricorrente che vi sarebbe un errore di percezione sul contenuto della prova nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto irrilevante gli esiti dell’assoluzione del legale rappresentante in sede penale, laddove invero gli esiti di quel giudizio, conclusosi con l’assoluzione per non avere commesso il fatto, sarebbe emersa l’estraneità del legale rappresentante della società contribuente alla consumazione del delitto di falso relativo ai certificati di origine, il cui esame è stato del tutto pretermesso nella sentenza impugnata ai fini dell’esame della buona fede e del principio dell’affidamento. Osserva, inoltre, parte ricorrente come dalla sentenza N.23432/20 R.G. Est. F. D’Aquino penale emergerebbe l’errore attivo commesso dall’[OSCURATO:PERSONA] di Taranto nel far in sorgere il legittimo affidamento da parte del contribuente. 1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ., per avere erroneamente omesso di procedere all’apprezzamento della sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante della società contribuente. Osserva parte ricorrente che l’omessa valutazione di tale elemento di prova incide sul corretto esame degli elementi di prova offerti al giudice del merito e sulla formazione del libero convincimento del giudice. 1.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2729 e 2697 cod. civ., nonché dell’art. 220, par. 2, lett. B) Regolamento (CEE) n. 2913/92, come novellato dal Reg. (CE) 2700/00, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto insussistente il principio della buona fede e dell’affidamento della società contribuente. Osserva parte ricorrente che nel caso di specie vi sarebbe stato errore attivo da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] tale da occultare la dedotta falsità dei certificati di origine. Censura la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto non fornita la prova della buona fede da parte della società contribuente, laddove tale prova sarebbe evincibile dai contenuti della sentenza penale, menzionata ai due superiori motivi, il cui contenuto dimostrerebbe come tale falsità non fosse evincibile secondo la diligenza di un accorto operatore professionale, trattandosi di errore attivo ascrivibile all’[OSCURATO:PERSONA] nazionale. 2. Preliminarmente va rigettata l’istanza di riunione al presente procedimento iscritti ai nn. RG 23048/20, 23042/20, 23043/20, 23120/20, 23116/20, 23121/20, 23227/20, 23223/20, 23217/20, N.23432/20 R.G. Est. F. D’Aquino 23213/20, 23210/20, 23206/20, 23448/20, 23442/20, 23452/20, 23450/20, 23539/20, 23537/20 e 23533/20, essendo stata calendarizzata, nella stessa udienza, la trattazione congiunta dei medesimi atta a scongiurare l'eventualità di soluzioni contrastanti;va, altresì, disattesa l’istanza di riunione al presente procedimento di quelli RG 23038/20 e 23536/20 non sussistendo ragione alcuna di opportunità o di economicità che consiglia il differimento del presente procedimento, già pronto per la decisione, per consentire la trattazione congiunta. 3. Il primo motivo è infondato, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui gli elementi raccolti a carico del contribuente dalla Guardia di finanza senza il rispetto delle formalità delle garanzie difensive specificamente prescritte per il procedimento penale, pur essendo inutilizzabili in tale sede ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen ., sono pienamente utilizzabili nel procedimento di accertamento tributario , stante l'autonomia del procedimento penale rispetto a quello tributario, nonché stante l’assenza di una specifica previsione in tal senso, esclusi i casi in cui venga in discussione la tutela di dir itti fondamentali di rango costituzionale(Cass., Sez. V , 7 dicembre 2021, n. 38750 ; Cass., Sez. V, 24 novembre 2017, n. 28060 ). Gli elementi acquisiti nella fase istruttoria sono, pertanto, pienamente utilizzabili anche in caso di violazione delle disposizioni in materia penale. 4. Tale giurisprudenza discende dal principio secondo cui in sede di accertamento tributario può essere valorizzato qualsiasi elementoche abbia valore indiziario, ancorché acquisito in modo irrituale, a eccezione dei menzionati ca si di inutilizzabilità specificamente sanzionata dalla disciplina tributaria, ovvero lesivi dei diritti fondamentali di rango costituzionale (Cass., Sez. V, 29 novembre 2019, n. 31243; Cass., Sez. V, 27 febbraio 2015, n. 4066; Cass., Sez. N.23432/20 R.G. Est. F. D’Aquino VI, 25 febbraio 2020, n. 5105; Cass., Sez. VI, 28 aprile 2015, nn. 8605 e 8606). Si è osservato, difatti, che la mera irritualità nell'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale non comporta, di per sé, l'inutilizzabilità degli stessi (Cass., Sez.V, 15 luglio 2021, n. 20151; Cass., Sez. V, 13 novembre 2018, n. 29132; Cass., Sez. V, 23 aprile 2007, n. 9568; Cass., Sez. V, 19 giugno 2001, n. 8344), ove difetti una specifica previsione in tal senso, non rinvenendosi nell'ordinamento tributario una disposizione analoga a quella contenuta nell'art. 191 cod. proc. pen., a norma del quale «le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate» (Cass., Sez. V, 29 novembre 2019, n. 31243). 5. Il secondo e il terzo motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili. Il ricorrente non sta censurando un errore percettivo nella valutazione delle prove, bensì una precisa scelta del giudice di appello nell’elezione del materiale probatorio utilizzato ai fini della decisione, nella parte in cui ha ritenuto di non valorizzare ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova la sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante della società contribuente dal procedimento penale che lo riguardava. La sentenza impugnata ha, difatti, ritenuto che tale sentenza non può rivelarsi dirimente nel giudizio tributario, attesa la diversità tra il giudizio penale in tema di truffa e falso in atto pubblico, rispetto al giudizio di buona fede in materia doganale e, soprattutto, attesa la diversità delle prove che possono essere poste a fondamento del procedimento penale rispetto a quelle acquisite nel procedimento tributario. 6. Il ricorrente, pur denunciando formalmente le norme in tema di esame delle prove e di libero convincimento, mira a una rivalutazione del ragionamento decisorio che ha portato il giudice del merito a ritenere non assolto l’onere della prova contraria circa la sussistenza dell’affidamento del contribuente. Così facendo il ricorrente, pur N.23432/20 R.G. Est. F. D’Aquino deducendo apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., Sez. VI, 4 luglio 2017, n. 8758), in cui oggetto del giudizio non è l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8315). 7. Il quarto motivo è inammissibile per analoghe ragioni a quelle suesposte, nella parte in cui deduce l’erroneo utilizzo delle regole di riparto della prova, per non avere il giudice di appello fatto uso della menzionata sentenza resa nel procedimento penale, posto che anche in tal caso il contribuente intende giungere a un diverso esame delle prove rispetto a quelle poste a fondamento della decisione nella sentenza impugnata. 8. Il motivo è, invece, infondato nella parte in cui deduce l’erronea violazione dell’accertamento del principio di buona fede del contribuente, posto che il principio dell'affidamento desumibile dall'art. 220, par. 2, lett. b), Reg. (CEE) n. 2913/92 preclude all'amministrazione il recupero dei diritti doganali non riscossisolo ove il contribuente, avendo osservato tutte le disposizioni vigenti in materia tributaria per la dichiarazione in dogana, è incorso in errore sull’origine della merce per effetto di un comportamento attivo dell’autorità doganale, idonea a trarre in inganno l’operatore (Cass., Sez. V, 26 giugno 2020, n. 12766) e non anche ove vi sia stato un comportamento meramente passivo dell'amministrazione doganale (Cass. Sez. V , 19 dicembre 2019, n. 34067). 9. In questi casi l'applicazione del regime di esenzione o riduzione daziaria presuppone la regolarità formale e sostanziale della N.23432/20 R.G. Est. F. D’Aquino documentazione relativa all'origine, ovvero relativa alla provenienza della merce, intendendosi per origine il luogo dove la merce è stata realizzata e per provenienza il luogo dal quale essa giunge o dove è stata oggetto di lavorazione o trasformazione; ne consegue che considerato che un certificato di origine ignota va considerato come inesatto, le Autorità doganali, qualora constatino la falsità dei certificati di origine e provenienza, devono procedere alla contabilizzazione a posterioridei dazi , salvo che venga accertata l’esistenza di un errore attivo delle autorità doganali e che tale errore attivo sia tale da non poter essere ragionevolmente riconosciuto dal contribuente in buona fede, nonostante la sua esperienza professionale e diligenza, errore attivo nel quale non rientrano le dichiarazioni inesatte rese dall'esportatore(Cass., Sez. V, 2 marzo 2009, n. 4997; Cass., Sez. V, 3 dicembre 2019, n. 31466). Pertanto, una volta provata dall’Autorità doganale la falsità del certificato di origine, ricade sull'importatore l'onere di provare l'esattezza delle informazioni fornite dall'esportatore al momento della richiesta di rilascio del certificato ovvero l'errore colpevole commesso dalle autorità che hanno emesso il certificato per mancato controllo della falsità della dichiarazione della ditta esportatrice(Cass., Sez. V, 4 luglio 2019, n. 17945 ; Cass., Sez. V, 3 maggio 2019, n. 11625; Cass., Sez. V, 30 aprile 2019, n. 11405, queste ultime rese inter partes). 10. Giurisprudenza, questa, conforme al diritto dell’Unione, secondo cui un importatore può utilmente invocare il legittimo affidamento e beneficiare così della deroga al recupero a posteriori, solo qualora ricorrano tre condizioni cumulative, ossia che i dazi non siano stati riscossi a seguito di un errore delle autorità competenti stesse, che l’errore commesso dalle medesime sia di natura tale da non poter essere ragionevolmente rilevato da un debitore di buona fede e, infine, che quest’ultimo abbia osservato tutte le prescrizioni della N.23432/20 R.G. Est. F. D’Aquino normativa in vigore relative alla sua dichiarazione in dogana(CGUE, 26 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA], C-407/16, punti 78 – 79; CGUE, 16 marzo 2017, Veloserviss, C ‑ 47/16, punto 25; CGUE, 15 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA], C ‑ 409/10, punto 47; CGUE 18 ottobre 2007, Agrover, C ‑ 173/06, punto 35). La sentenza impugnata ha, pertanto, fatto corretta applicazione dei suddetti principi. 11. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 2.300,00, oltre spe se prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1
Sentenza Cassazione n. 09974/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris