CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37648/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IT ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05L0YGP) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale della medesima città in data 27 febbraio 2023 con la quale era stata affermata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di rapina aggravata (artt. 628 e 61 n. 5, cod. pen.) commesso in data 15 agosto 2022. [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con motivo unico, violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen.avendo l’imputato, dopo avere ammesso gli addebiti, indicato, prima dell’apertura del giudizio, dove aveva occultato i beni sottratti alla persona offesa in tal modo consentendone il rinvenimento e la restituzione alla vittima. Aggiunge parte ricorrente che non sarebbe corretto quanto affermato dalla Corte di appello in relazione al fatto che con tale condotta l’imputato non avrebbe integralmente risarcito il danno in quanto il reato commesso è plurioffensivo atteso che non risulta provato alcun danno ulteriore a carico della persona offesa che non si è neppure costituita parte civile. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato e prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale ai fini della configurabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, comprensivo non solo di quello patrimoniale, ma anche di quello morale, e la valutazione della sua congruità è rimessa all'apprezzamento del giudice (Sez. 2, sent. n. 9143 del 24/01/2013, Corsini, Rv. 254880) anche tenuto conto che la valutazione in ordine alla corrispondenza quanto risarcito e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, finanche ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa (Sez. 4, n. 34380 del 14/07/2011, Allegra, Rv. 251508) la quale, in ipotesi, potrebbe anche rinunciare al risarcimento); che la Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento, rilevando peraltro come nel caso di specie non potesse neppure ritenersi che il danno cagionato alla persona offesa fosse stato integralmente risarcito, atteso che nessun ristoro era stato offerto in relazione al danno morale e che la mera restituzione dei beni sottratti non compensava il valore economico corrispondente al loro danneggiamento (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); che, pertanto, la decisione assunta al riguardo dalla Corte di appello oltre che adeguatamente motivata è conforme ai principi di diritto in materia. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme