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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 novembre 2021

Cassazione n. 45089/2021

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Marocco avverso la sentenza del 09/02/2021 del Tribunale di Brescia.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per la rideterminazione della pena; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 9 febbraio 2021 il Tribunale di Brescia ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di cui agli artt. 337 (capo A), 341-bis (capo B) e 651 cod. pen. (capo C) e, ritenuta la sussistenza del vincolo della continuazione, lo ha condannato alla pena di mesi sei e giorni quindici di reclusione, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva specifica.

2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, deducendo con unico motivo l'erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato aumento di pena per il concorso formale dei reati nella condotta di resistenza a pubblico ufficiale descritta nel capo A) e dal predetto imputato posta in essere in danno dei pubblici ufficiali operanti (un assistente ed un agente in servizio presso la Polizia locale di Brescia), così violando il disposto di cui all'art. 81, primo comma, cod. pen.

Il mancato aumento di pena si è riverberato sull'aumento per la continuazione con i reati di cui ai capi B) e C) ed ha pertanto condotto all'irrogazione di una pena finale erronea per difetto.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 18 ottobre 2021 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per la rideterminazione della pena.

4. In data 27 ottobre 2021, il difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e va accolto poiché la sentenza impugnata, nell'affermare la responsabilità penale dell'imputato anche in relazione alla condotta di resistenza oggetto del capo di imputazione sub A) - dal predetto imputato posta in essere nei confronti di due pubblici ufficiali appartenenti al Corpo di Polizia locale di Brescia e ritenuta più grave rispetto alle ulteriori condotte delittuose di cui ai richiamati capi B) e C) - ha omesso di considerare le implicazioni sottese al principio affermato da questa Suprema Corte (Sez.

U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771), secondo cui, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, comma primo, cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio.

L'omessa considerazione del profilo attinente alla rilevata configurabilità del concorso formale di reati ha comportato, in relazione alla condotta di resistenza ex art. 337 cod. pen., l'erronea determinazione della dosimetria della pena in concreto irrogabile, conseguentemente riflettendosi, in difetto, sulla complessiva entità del trattamento sanzionatorio individuato nella sentenza impugnata.

2. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale in dispositivo indicato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Brescia.

Così deciso il 4 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Marocco avverso la sentenza del 09/02/2021 del Tribunale di Brescia. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per la rideterminazione della pena; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 febbraio 2021 il Tribunale di Brescia ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di cui agli artt. 337 (capo A), 341-bis (capo B) e 651 cod. pen. (capo C) e, ritenuta la sussistenza del vincolo della continuazione, lo ha condannato alla pena di mesi sei e giorni quindici di reclusione, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva specifica. 2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, deducendo con unico motivo l'erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato aumento di pena per il concorso formale dei reati nella condotta di resistenza a pubblico ufficiale descritta nel capo A) e dal predetto imputato posta in essere in danno dei pubblici ufficiali operanti (un assistente ed un agente in servizio presso la Polizia locale di Brescia), così violando il disposto di cui all'art. 81, primo comma, cod. pen. Il mancato aumento di pena si è riverberato sull'aumento per la continuazione con i reati di cui ai capi B) e C) ed ha pertanto condotto all'irrogazione di una pena finale erronea per difetto. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 18 ottobre 2021 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per la rideterminazione della pena. 4. In data 27 ottobre 2021, il difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va accolto poiché la sentenza impugnata, nell'affermare la responsabilità penale dell'imputato anche in relazione alla condotta di resistenza oggetto del capo di imputazione sub A) - dal predetto imputato posta in essere nei confronti di due pubblici ufficiali appartenenti al Corpo di Polizia locale di Brescia e ritenuta più grave rispetto alle ulteriori condotte delittuose di cui ai richiamati capi B) e C) - ha omesso di considerare le implicazioni sottese al principio affermato da questa Suprema Corte (Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771), secondo cui, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, comma primo, cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio. L'omessa considerazione del profilo attinente alla rilevata configurabilità del concorso formale di reati ha comportato, in relazione alla condotta di resistenza ex art. 337 cod. pen., l'erronea determinazione della dosimetria della pena in concreto irrogabile, conseguentemente riflettendosi, in difetto, sulla complessiva entità del trattamento sanzionatorio individuato nella sentenza impugnata. 2. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale in dispositivo indicato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Brescia. Così deciso il 4 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]
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