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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2021

Cassazione n. 08549/2025

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31926-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 56, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2595/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/06/2021 R.G.N. 3812/2019; Oggetto R.G.N.31926/2021 Cron.

Rep.

Ud.31/01/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con sentenza del giorno 22.6.2021 n. 2595, la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la domanda proposta da quest’ultimo –transitato dal Ministero della Difesa, in servizio presso l’aereonautica militare, con iscrizione per tale periodo presso il Fondo previdenziale INPDAP, a un impiego privato con iscrizione presso il [OSCURATO:PERSONA] dell’Inps (cfr. foglio 7 della sentenza impugnata) – volta a chiedere il riconoscimento del diritto alla ricongiunzione dei periodi assicurativi calcolando in detrazione, gli interessi sulla contribuzione versata presso l’INPDAD e da ricongiungere ai sensi dell’art. 2 comma 2 della legge n. 29/79, ponendoli a carico della gestione INPDAD di provenienza, con conseguente riduzione della somma da corrispondere per la predetta ricongiunzione.

La Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, a sostegno dei propri assunti di rigetto del gravame di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto che l’istituto previdenziale da applicare al pilota cessato dal servizio presso l’aeronautica Militare, senza aver maturato il diritto a pensione, che doveva ricongiungere i propri contributi al [OSCURATO:PERSONA], avendo iniziato a lavorare presso una compagnia aerea privata, non fosse la ricongiunzione, di cui all’art. 2 della legge n. 29 del 1979, ma fosse invece l’istituto della costituzione della posizione assicurativa presso F.P.L.D., ai sensi dell’art. unico della legge n. 322/58, dell’art. 41 della legge n. 1646/62 e degli artt. 124, 15 e 126 del DPR n. 1092/73, in base al quale il [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori dipendenti doveva trasferire l’ammontare dei contributi versati negli anni al Fondo volo, ma senza accollarsi l’onere della corresponsione degli interessi che dovevano rimanere a carico del lavoratore, che per sua libera scelta aveva iniziato un diverso rapporto lavorativo presso una distinta gestione previdenziale.

Avverso tale sentenza Claudio , Bianchi ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoriae propone altresì, una questione di legittimità costituzionale e una richiesta di rinvio pregiudiziale, ex art. 267 TFUE, alla CGUE, mentre l’Inps ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2 della legge n. 29/79, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto la fattispecie doveva rientrare nella ipotesi –diversa da quella ipotizzata dalla Corte territoriale- di cui all’art. 2 della legge n. 29 del 1979, nella quale il soggetto iscritto ad una cassa di previdenza diversa da quella della gestione obbligatoria gestita dall’Inps, cessi il rapporto di lavoro che abbia dato luogo all’iscrizione e, quindi, intraprenda un’altra attività lavorativa, che implichi l’iscrizione alla gestione obbligatoria Inps.

In questi casi, egli può chiedere la ricongiunzione dei due periodi assicurativi, che avviene imputando gli interessi sulla gestione di provenienza.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 126 del DPR n. 1092/73, con riferimento all’art. 12 delle preleggi, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva interpretato la norma di cui alla rubrica nel senso che l’eccezione alla costituzione della posizione assicurativa, per il pilota che era cessato dal servizio presso l’aereonautica militare senza aver maturato il diritto alla pensione, fosse il transito ad altro impiego pubblico, senza che, invece, ad avviso del ricorrente, il tenore della disposizione consentisse tale risultato ermeneutico.

In via subordinata, il ricorrente propone la questione di legittimità costituzionale degli artt. 124, 125 e 126 del DPR n. 1092/73, per violazione degli artt. 3, 38 e 97 Cost., in quanto la ritenuta onerosità della costituzione della posizione previdenziale violerebbe oltre che l’art. 3 Cost., con riferimento alla ragionevolezza, al legittimo affidamento e all’uguaglianza sostanziale, rispetto ad altre ipotesi di ricongiunzione, anche il principio di legalità e di imparzialità previsto dall’art. 97 Cost. e il principio di mantenimento ed assistenza in vecchiaia, previsto dall’art. 38 Cost., privando il lavoratore della possibilità di far valere tutti i contributi maturati al fine di un unico trattamento pensionistico; in via ulteriormente subordinata, il ricorrente propone la questione di legittimità costituzionale del solo art. 126 del DPR n. 1092/73, nella parte in cui prevede che la causa di esclusione (dalla costituzione di una posizione previdenziale) di cui alla lettera b) del citato articolo, possa essere fatta valere esclusivamente in caso di nuovo servizio pubblico e non in caso di instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro privato.

Il ricorrente fa, altresì, richiesta di pronuncia, ai sensi dell’art. 19 TUE e 267 TFUE, da parte della CGUE, sulla compatibilità degli artt. 124, 125 e 126 del DPR n. 1092/73, con il diritto dell’UE, alla luce dei principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto, quali principi cardine dell’ordinamento comunitario che richiede che una normativa sia chiara e precisa e che la sua applicazione sia prevedibile, circostanza che nella specie, secondo il ricorrente, non sarebbe avvenuta, perché l’interpretazione degli artt. 124-126 DPR n. 1092 cit. fornita dalla Corte territoriale non era prevedibile dal ricorrente, che non ne aveva fatto alcun cenno quando aveva presentato la domanda.

Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono infondati.

In proposito, va data continuità ai principi già affermati da questa Corte, con le seguenti pronunce: Cass 16 febbraio 2024 n. 4287; Cass. 19 dicembre 2023 n. 35532; Cass. 29 settembre 2023 n. 27623; Cass 7 settembre 2023 n. 26104; Cass. 19 luglio 2023 n. 21214; Cass. 2 marzo 2023 n. 6343; Cass. 24 agosto 2020 n. 17611; Cass. n. 20522 del 2019, depositata il 30 luglio 2019.

Va precisato che correttamente l'INPS valorizza la peculiarità, per i dipendenti pubblici, della costituzione ope legis della posizione assicurativa presso l’assicurazione generale dell’INPS e la specialità di tale normativa rispetto alla disciplina della ricongiunzione, applicata dalla sentenza d'appello.

A tale riguardo, Il D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 124 (costituzione della posizione assicurativa), normativa speciale per il pubblico impiego rispetto alla L. n. 29 del 1979(cfr Cass.n. 20522 citata sulle differenze tra i due istituti), stabilisce che "Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato".

In base a detta norma, al verificarsi delle condizioni delineate dalla legge, si costituisce ope legis la posizione assicurativa presso l'Inps ed i contributi maturati presso la gestione sostitutiva sono trasferiti dalla forma di previdenza esclusiva all'Inps - Fondo pensioni lavoratori dipendenti, così come letteralmente previsto, e non presso altri Fondi pensionistici.

L'art. 125 del D.P.R. citato stabilisce, inoltre, che "I contributi da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la costituzione della posizione assicurativa sono determinati, senza interessi, in base agli stipendi, paghe o retribuzioni pensionabili,percepiti nel periodo cui si riferisce la costituzione della posizione anzidetta".

Tale diversa disciplina sugli interessi rispetto alla ricongiunzione ha dato vita al presente contenzioso atteso che l'Istituto riceverà un importo a titolo di onere di ricongiunzione superiore in applicazione dell'art. 125 citato.

Le disposizioni di cui sopra risultano vigenti all'epoca dei fatti di causa essendo state abrogate espressamente solo con la L. n. 122 del 2010, art. 12, undecies, a seguito della quale il trasferimento è di regola anch'esso sempre oneroso e può verificarsi nelle ipotesi previste dalla ricongiunzione (L. n. 29 del 1979,art. 1 ).

Al momento della domanda di ricongiunzione il 29/12/1995 (cfr. foglio 6 della sentenza impugnata), anteriore al 2010, [OSCURATO:PERSONA], invece, aveva già cessato definitivamente il servizio comportante l'iscrizione all'ordinamento speciale, senza aver maturato il diritto a pensione nella gestione di provenienza, nè poteva vantare cause di esclusione dalla costituzione della posizione assicurativa in base al citato art. 126 per cui sussistevano tutte le condizioni per l'applicazione nei suoi confronti della L. n. 322 del 1958 e L. n. 1092 del 1973 disciplinanti tale costituzione della posizione assicurativa.

Va, altresì, precisato che il citato art. 126 stabilisce che "Non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione... b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente".

A prescindere dalla considerazione che il nuovo rapporto privatistico risulta instaurato alla fine del 1995, poco dopo la cessazione del rapporto pubblico in data 9.11.95 (cfr. p. 3 del controricorso Inps), va rilevato che una corretta interpretazione dell'ipotesi prevista dalla lettera B) sopra riportata impone di accogliere quanto affermato dall'Inps secondo cui la norma riferisce l'ipotesi eccettuativa, alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego, proprio in quanto lanorma definisce "servizio" il nuovo rapporto di lavoro e prevede che di esso si debba effettuare la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente.

Tale situazione non è riscontrabile nel caso di specie, posto che il transito dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] rappresentò il frutto di una libera scelta di [OSCURATO:PERSONA] di lasciare l'aeronautica militare e di trasferirsi alle dipendenze di una compagnia privata di navigazione aerea (cfr. Cass. n. 17611/20 cit., punto 4 della motivazione).

Concludendo, la contribuzione accreditata nel precedente rapporto di impiego statale resta dunque soggetta al regime di cui ai richiamati articoli 124 e 125 DPR 1092/1973, prevalente per specialità, in ordine alla disciplina degli interessi, rispetto a quello di cui all’art. 5 l. n. 29/1979.

Poiché è pacifico che la contribuzione oggetto di ricongiunzione era esclusivamente quella maturata nel rapporto di impiego statale, essa rimane improduttiva di interessi fino al momento di costituzione della posizione assicurativa.Nè il ricorrente può invocare, ai fini di causa, il decorso del tempo tra la data di presentazione della domanda di ricongiunzione e quella di riscontro da parte dell’INPS, giacché un eventuale ritardo potrebbe dare luogo ad altre forme di tutela mentre resta del tutto neutro ai fini dell’applicazione dell’articolo 5 l. n. 29/1979.

La questione di legittimità costituzionale è inammissibile, perché genericamente formulata; in ogni caso, non sussiste la violazione dei parametri indicati, peraltro meramente enunciati dal ricorrente, in particolare, il principio di uguaglianza, in quanto chi cessa dal servizio avendo maturato il diritto a pensione si trova in situazione ben diversa da chi cessa dal servizio senza aver maturato il diritto al trattamento pensionistico, in particolare, nel caso di chi per libera scelta decide di instaurare un diverso rapporto di lavoro privato, rispetto a chi invece decide di mantenere il rapporto di impiego di lavoro pubblico.

Né d’altra parte, nella ricostruzione normativa propugnata, appare sussistere alcuna violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione, infatti, la disciplina indicata si applica uniformemente ai soggetti ricadenti nella categoria non ricompresa nell’ipotesi eccettuativa di cui alla lettera b) ed è in grado di garantire la valorizzazione della contribuzione previdenziale accreditata, al fine del riconoscimento del diritto e della misura delle prestazioni previdenziali del richiedente, senza alcuna violazione dell’art. 97 Cost.

Anche la richiesta dirinvio pregiudiziale alla CGUE per la verifica della compatibilità degli artt. 124, 125, 126 del d.P.R. n. 1092 del 1973 con i principi di certezza del diritto e a tutela del legittimo affidamento è inammissibile .

I n punto di rinvio pregiudiziale c.d. interpretativo, si possono richiamare i principi fissati dalla CGUE (a partire dalla sentenza 6 ottobre 1982, causa C-283/81, Cilfit), e cioè, in sintesi, che non è sufficiente che una parte sostenga che la controversia verte su una questione d’interpretazione del diritto UE perché l’organo giurisdizionale interessato - anche se di ultima istanza - sia tenuto a considerare che sussiste una questione da sollevare ai sensi dell’art. 267 TFUE (da ultimo CGUE, ord. 14 novembre 2013, causa C-257/13, Mlamali, punto 23).

Il ricorso va, quindi, rigettato.

La complessità della materia trattatae il recente formarsi della giurisprudenza giustifica no la compensazione delle spese dell'intero processo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese dell'intero processo.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il ver

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31926-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 56, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2595/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/06/2021 R.G.N. 3812/2019; Oggetto R.G.N.31926/2021 Cron. Rep. Ud.31/01/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza del giorno 22.6.2021 n. 2595, la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la domanda proposta da quest’ultimo –transitato dal Ministero della Difesa, in servizio presso l’aereonautica militare, con iscrizione per tale periodo presso il Fondo previdenziale INPDAP, a un impiego privato con iscrizione presso il [OSCURATO:PERSONA] dell’Inps (cfr. foglio 7 della sentenza impugnata) – volta a chiedere il riconoscimento del diritto alla ricongiunzione dei periodi assicurativi calcolando in detrazione, gli interessi sulla contribuzione versata presso l’INPDAD e da ricongiungere ai sensi dell’art. 2 comma 2 della legge n. 29/79, ponendoli a carico della gestione INPDAD di provenienza, con conseguente riduzione della somma da corrispondere per la predetta ricongiunzione. La Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, a sostegno dei propri assunti di rigetto del gravame di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto che l’istituto previdenziale da applicare al pilota cessato dal servizio presso l’aeronautica Militare, senza aver maturato il diritto a pensione, che doveva ricongiungere i propri contributi al [OSCURATO:PERSONA], avendo iniziato a lavorare presso una compagnia aerea privata, non fosse la ricongiunzione, di cui all’art. 2 della legge n. 29 del 1979, ma fosse invece l’istituto della costituzione della posizione assicurativa presso F.P.L.D., ai sensi dell’art. unico della legge n. 322/58, dell’art. 41 della legge n. 1646/62 e degli artt. 124, 15 e 126 del DPR n. 1092/73, in base al quale il [OSCURATO:PERSONA] dei lavoratori dipendenti doveva trasferire l’ammontare dei contributi versati negli anni al Fondo volo, ma senza accollarsi l’onere della corresponsione degli interessi che dovevano rimanere a carico del lavoratore, che per sua libera scelta aveva iniziato un diverso rapporto lavorativo presso una distinta gestione previdenziale. Avverso tale sentenza Claudio , Bianchi ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoriae propone altresì, una questione di legittimità costituzionale e una richiesta di rinvio pregiudiziale, ex art. 267 TFUE, alla CGUE, mentre l’Inps ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2 della legge n. 29/79, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto la fattispecie doveva rientrare nella ipotesi –diversa da quella ipotizzata dalla Corte territoriale- di cui all’art. 2 della legge n. 29 del 1979, nella quale il soggetto iscritto ad una cassa di previdenza diversa da quella della gestione obbligatoria gestita dall’Inps, cessi il rapporto di lavoro che abbia dato luogo all’iscrizione e, quindi, intraprenda un’altra attività lavorativa, che implichi l’iscrizione alla gestione obbligatoria Inps. In questi casi, egli può chiedere la ricongiunzione dei due periodi assicurativi, che avviene imputando gli interessi sulla gestione di provenienza. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 126 del DPR n. 1092/73, con riferimento all’art. 12 delle preleggi, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva interpretato la norma di cui alla rubrica nel senso che l’eccezione alla costituzione della posizione assicurativa, per il pilota che era cessato dal servizio presso l’aereonautica militare senza aver maturato il diritto alla pensione, fosse il transito ad altro impiego pubblico, senza che, invece, ad avviso del ricorrente, il tenore della disposizione consentisse tale risultato ermeneutico. In via subordinata, il ricorrente propone la questione di legittimità costituzionale degli artt. 124, 125 e 126 del DPR n. 1092/73, per violazione degli artt. 3, 38 e 97 Cost., in quanto la ritenuta onerosità della costituzione della posizione previdenziale violerebbe oltre che l’art. 3 Cost., con riferimento alla ragionevolezza, al legittimo affidamento e all’uguaglianza sostanziale, rispetto ad altre ipotesi di ricongiunzione, anche il principio di legalità e di imparzialità previsto dall’art. 97 Cost. e il principio di mantenimento ed assistenza in vecchiaia, previsto dall’art. 38 Cost., privando il lavoratore della possibilità di far valere tutti i contributi maturati al fine di un unico trattamento pensionistico; in via ulteriormente subordinata, il ricorrente propone la questione di legittimità costituzionale del solo art. 126 del DPR n. 1092/73, nella parte in cui prevede che la causa di esclusione (dalla costituzione di una posizione previdenziale) di cui alla lettera b) del citato articolo, possa essere fatta valere esclusivamente in caso di nuovo servizio pubblico e non in caso di instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro privato. Il ricorrente fa, altresì, richiesta di pronuncia, ai sensi dell’art. 19 TUE e 267 TFUE, da parte della CGUE, sulla compatibilità degli artt. 124, 125 e 126 del DPR n. 1092/73, con il diritto dell’UE, alla luce dei principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto, quali principi cardine dell’ordinamento comunitario che richiede che una normativa sia chiara e precisa e che la sua applicazione sia prevedibile, circostanza che nella specie, secondo il ricorrente, non sarebbe avvenuta, perché l’interpretazione degli artt. 124-126 DPR n. 1092 cit. fornita dalla Corte territoriale non era prevedibile dal ricorrente, che non ne aveva fatto alcun cenno quando aveva presentato la domanda. Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono infondati. In proposito, va data continuità ai principi già affermati da questa Corte, con le seguenti pronunce: Cass 16 febbraio 2024 n. 4287; Cass. 19 dicembre 2023 n. 35532; Cass. 29 settembre 2023 n. 27623; Cass 7 settembre 2023 n. 26104; Cass. 19 luglio 2023 n. 21214; Cass. 2 marzo 2023 n. 6343; Cass. 24 agosto 2020 n. 17611; Cass. n. 20522 del 2019, depositata il 30 luglio 2019. Va precisato che correttamente l'INPS valorizza la peculiarità, per i dipendenti pubblici, della costituzione ope legis della posizione assicurativa presso l’assicurazione generale dell’INPS e la specialità di tale normativa rispetto alla disciplina della ricongiunzione, applicata dalla sentenza d'appello. A tale riguardo, Il D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 124 (costituzione della posizione assicurativa), normativa speciale per il pubblico impiego rispetto alla L. n. 29 del 1979(cfr Cass.n. 20522 citata sulle differenze tra i due istituti), stabilisce che "Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato". In base a detta norma, al verificarsi delle condizioni delineate dalla legge, si costituisce ope legis la posizione assicurativa presso l'Inps ed i contributi maturati presso la gestione sostitutiva sono trasferiti dalla forma di previdenza esclusiva all'Inps - Fondo pensioni lavoratori dipendenti, così come letteralmente previsto, e non presso altri Fondi pensionistici. L'art. 125 del D.P.R. citato stabilisce, inoltre, che "I contributi da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la costituzione della posizione assicurativa sono determinati, senza interessi, in base agli stipendi, paghe o retribuzioni pensionabili,percepiti nel periodo cui si riferisce la costituzione della posizione anzidetta". Tale diversa disciplina sugli interessi rispetto alla ricongiunzione ha dato vita al presente contenzioso atteso che l'Istituto riceverà un importo a titolo di onere di ricongiunzione superiore in applicazione dell'art. 125 citato. Le disposizioni di cui sopra risultano vigenti all'epoca dei fatti di causa essendo state abrogate espressamente solo con la L. n. 122 del 2010, art. 12, undecies, a seguito della quale il trasferimento è di regola anch'esso sempre oneroso e può verificarsi nelle ipotesi previste dalla ricongiunzione (L. n. 29 del 1979,art. 1 ). Al momento della domanda di ricongiunzione il 29/12/1995 (cfr. foglio 6 della sentenza impugnata), anteriore al 2010, [OSCURATO:PERSONA], invece, aveva già cessato definitivamente il servizio comportante l'iscrizione all'ordinamento speciale, senza aver maturato il diritto a pensione nella gestione di provenienza, nè poteva vantare cause di esclusione dalla costituzione della posizione assicurativa in base al citato art. 126 per cui sussistevano tutte le condizioni per l'applicazione nei suoi confronti della L. n. 322 del 1958 e L. n. 1092 del 1973 disciplinanti tale costituzione della posizione assicurativa. Va, altresì, precisato che il citato art. 126 stabilisce che "Non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione... b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente". A prescindere dalla considerazione che il nuovo rapporto privatistico risulta instaurato alla fine del 1995, poco dopo la cessazione del rapporto pubblico in data 9.11.95 (cfr. p. 3 del controricorso Inps), va rilevato che una corretta interpretazione dell'ipotesi prevista dalla lettera B) sopra riportata impone di accogliere quanto affermato dall'Inps secondo cui la norma riferisce l'ipotesi eccettuativa, alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego, proprio in quanto lanorma definisce "servizio" il nuovo rapporto di lavoro e prevede che di esso si debba effettuare la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente. Tale situazione non è riscontrabile nel caso di specie, posto che il transito dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] rappresentò il frutto di una libera scelta di [OSCURATO:PERSONA] di lasciare l'aeronautica militare e di trasferirsi alle dipendenze di una compagnia privata di navigazione aerea (cfr. Cass. n. 17611/20 cit., punto 4 della motivazione). Concludendo, la contribuzione accreditata nel precedente rapporto di impiego statale resta dunque soggetta al regime di cui ai richiamati articoli 124 e 125 DPR 1092/1973, prevalente per specialità, in ordine alla disciplina degli interessi, rispetto a quello di cui all’art. 5 l. n. 29/1979. Poiché è pacifico che la contribuzione oggetto di ricongiunzione era esclusivamente quella maturata nel rapporto di impiego statale, essa rimane improduttiva di interessi fino al momento di costituzione della posizione assicurativa.Nè il ricorrente può invocare, ai fini di causa, il decorso del tempo tra la data di presentazione della domanda di ricongiunzione e quella di riscontro da parte dell’INPS, giacché un eventuale ritardo potrebbe dare luogo ad altre forme di tutela mentre resta del tutto neutro ai fini dell’applicazione dell’articolo 5 l. n. 29/1979. La questione di legittimità costituzionale è inammissibile, perché genericamente formulata; in ogni caso, non sussiste la violazione dei parametri indicati, peraltro meramente enunciati dal ricorrente, in particolare, il principio di uguaglianza, in quanto chi cessa dal servizio avendo maturato il diritto a pensione si trova in situazione ben diversa da chi cessa dal servizio senza aver maturato il diritto al trattamento pensionistico, in particolare, nel caso di chi per libera scelta decide di instaurare un diverso rapporto di lavoro privato, rispetto a chi invece decide di mantenere il rapporto di impiego di lavoro pubblico. Né d’altra parte, nella ricostruzione normativa propugnata, appare sussistere alcuna violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione, infatti, la disciplina indicata si applica uniformemente ai soggetti ricadenti nella categoria non ricompresa nell’ipotesi eccettuativa di cui alla lettera b) ed è in grado di garantire la valorizzazione della contribuzione previdenziale accreditata, al fine del riconoscimento del diritto e della misura delle prestazioni previdenziali del richiedente, senza alcuna violazione dell’art. 97 Cost. Anche la richiesta dirinvio pregiudiziale alla CGUE per la verifica della compatibilità degli artt. 124, 125, 126 del d.P.R. n. 1092 del 1973 con i principi di certezza del diritto e a tutela del legittimo affidamento è inammissibile . I n punto di rinvio pregiudiziale c.d. interpretativo, si possono richiamare i principi fissati dalla CGUE (a partire dalla sentenza 6 ottobre 1982, causa C-283/81, Cilfit), e cioè, in sintesi, che non è sufficiente che una parte sostenga che la controversia verte su una questione d’interpretazione del diritto UE perché l’organo giurisdizionale interessato - anche se di ultima istanza - sia tenuto a considerare che sussiste una questione da sollevare ai sensi dell’art. 267 TFUE (da ultimo CGUE, ord. 14 novembre 2013, causa C-257/13, Mlamali, punto 23). Il ricorso va, quindi, rigettato. La complessità della materia trattatae il recente formarsi della giurisprudenza giustifica no la compensazione delle spese dell'intero processo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese dell'intero processo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il ver
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