CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 giugno 2026
Cassazione n. 20849/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).- RICORRENTE –CONTROtutrice legale di [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 64L21 H223 X),rappresentata e difesa, giusta procura speciale e nomina posta in calce alcontroricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 57H07H337 I) [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 66S53 H223 K) e VittorioGuidetti (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 49D16 H223 Q).Numero registro generale 19158/2024Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 20849/2026Data pubblicazione 19/06/2026rappresentata e difesa, giusta procura speciale e nomina posta in calce alcontroricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 51R23H501 U).- CONTRORICORRENTI -per la cassazione della sentenza n. 153/9/2024 della Corte di giustiziatributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, depositata in data 16febbraio 2024, non notificata.UDITA la relazione svolta all’udienza pubblica del 13 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].UDITA la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Erba, che haconcluso per il rigetto del ricorso.UDITI l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse della ricorrente, che ha chiestodi accogliere il ricorso, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] el’avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per ilrigetto del ricorso.1. Oggetto di controversia è l’avviso in atti con cui l’Agenzia delleEntrate liquidava nell’importo di 236.206,00 € l’imposta di registro sullasentenza n. 1015/2020, con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] somma di 3.887.693,00 €, oltre interessi legali.Nello specifico, la liquidazione contemplava la transazione ed il pegnoivi enunciati (con aliquota del 3% e dello 0,50%) e la condanna alpagamento del risarcimento danni (con aliquota del 3%), oltre all’impostaNumero registro generale 19158/2024Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 20849/2026Data pubblicazione 19/06/2026fissa sulla condanna alla restituzione della penale, sospensivamentecondizionata.2. Con la suindicata sentenza la Corte di giustizia tributaria di secondogrado dell’Emilia-Romagna, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delleEntrate, assumendo che:- l’Amministrazione delle Finanze doveva essere considerata ilsoggetto investito del potere decisorio circa la riscossione dell’imposta inquanto le iniziative e le posizioni espresse dal Cancelliere costituiscono unparere meramente interno, inserito in un procedimento avente a oggettol’accertamento della debenza di un tributo, che compete, in via esclusiva,all’Amministrazione delle Finanze;- ricorrevano i presupposti determinanti la registrazione a debito exart. 59, lett. d), del d.P.R. n. 131/1986 (in seguito anche T.U.R. o T.U.Reg.), operante anche in presenza di condanna al risarcimento del dannoper fatti integranti un’ipotesi di reato solo astrattamente configurabile,rilevando la «[…] oggettiva riconducibilità a fattispecie di reato dei fattiposti a fondamento della domanda risarcitoria e non i titoli diresponsabilità, che, in relazione agli stessi fatti siano configurabili,circostanze tutte riscontrabili nel caso in esame»;- la transazione integrava, infatti, «[…] un atto riparatorio del reato,riscontrabile nella lettura della sentenza civile, consistente nellaconcordata liquidazione dei danni da esso discendenti da un reato»;- «Appare, dunque, incontestabile che i fatti accertati dalla Sentenzadel Tribunale Civile siano riconducibili a un danno da reato; la transazionesi configura unicamente come lo strumento con il quale sono stateregolate l’entità e le modalità del relativo ristoro; la sentenza che leconferma ha natura espressamente risarcitoria. Sono pertanto presentitutte le condizioni che impongono la registrazione a debito in conformitàNumero registro generale 19158/2024Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 20849/2026Data pubblicazione 19/06/2026della richiamata interpretazione dell’art. 59 lett. d)» (così nella pronunciaimpugnata).- la registrazione della sentenza a debito assorbiva l’esame delleulteriori doglianze dell’appellante, dovendo in ogni caso confermarsil’esclusione, nelle fattispecie descritte, di ogni solidarietà, «[…] restandola “responsabilità fiscale” del solo soggetto condannato al risarcimento,affermando che “la norma ha, quindi, escluso il principio di solidarietà nelpagamento dell’imposta nei confronti del danneggiato prevedendo che ilsoggetto sia esclusivamente il condannato al risarcimento del danno”»,con conseguente insussistenza della «[…] solidarietà prevista dall’art. 57TUR in dipendenza del fatto che il capo della Sentenza Civile recante lacondanna risarcitoria ha come unico destinatario [OSCURATO:PERSONA]».- «Non ricorrono, in ogni caso, (anche di fronte ad ipotesi di nonsussistenza di registrazione a debito) i presupposti che consentanol’estensione agli appellati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],dell’obbligo di pagamento dell’imposta gravante sulla condannarisarcitoria pronunziata a carico di [OSCURATO:PERSONA]» (così nellapronuncia impugnata).3. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorsoper cassazione, notificandolo in data 16 settembre 2024, formulandocinque motivi d’impugnazione, successivamente depositando memoria exart. 378 c.p.c.4. I contribuenti hanno resistito con controdeduzioni depositate il 28ottobre 2024, successivamente presentando, in data 30 aprile 2026,memorie ex art. 378 c.c.5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Erba, hadepositato in data 16 aprile 2026 conclusioni scritte.Numero registro generale 19158/2024Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 20849/2026Data pubblicazione 19/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., l’Agenzia ha dedotto la violazione e falsaapplicazione degli artt. 59, comma 1, del d.P.R. 131/1986 e 1173 c.c., incombinato disposto con l’art. 112 c.p.c., contestando la valutazione delGiudice regionale nella parte in cui ha ritenuto che «[…] la sussistenza,anche solo astrattamente configurabile, del reato e del risarcimento deldanno ad esso correlato, determinano l’ammissione al beneficio dellaregistrazione a debito», opponendo a tale assunto la necessità, da partedel giudice civile, di un accertamento giudiziale (anche incidentale) sullasussistenza del reato, operazione, nella specie, non avvenuta, in quantovenne richiesto l’adempimento di una transazione, fondando quindi ladomanda su di un titolo contrattuale, per cui la condanna del giudicecivile non aveva avuto ad oggetto il risarcimento del danno derivante daun fatto costituente reato.Sotto altro, ma connesso profilo, l’Agenzia ha dedotto che il Giudicecivile non avrebbe potuto accertare incidentalmente il fatto illecito postoa base della transazione, essendogli stata avanzata solo una domanda diadempimento contrattuale, derivata dalla transazione.1.1. La censura non è fondata.Il suindicato resoconto dei contenuti della sentenza impugnata rendepalese che il Giudice regionale, dopo aver precisato sul versante deiprincipi, che rileva la «[…] oggettiva riconducibilità a fattispecie di reatodei fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria e non i titoli diresponsabilità che in relazione agli stessi fatti siano configurabili […]» eche tanto era riscontrabile nella sentenza civile oggetto di tassazione, haprecisato che «la transazione integrava, infatti, un atto riparatorio delreato, riscontrabile nella lettura della sentenza civile, consistente nellaNumero registro generale 19158/2024Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 20849/2026Data pubblicazione 19/06/2026concordata liquidazione dei danni da esso discendenti da un reato» (cosìnella pronuncia impugnata).Assumendo quindi – giova ripeterlo – che «Appare, dunque,incontestabile che i fatti accertati dalla Sentenza del Tribunale Civilesiano riconducibili a un danno da reato; la transazione si configuraunicamente come lo strumento con il quale sono state regolate l’entità ele modalità del relativo ristoro; la sentenza che le conferma ha naturaespressamente risarcitoria. Sono pertanto presenti tutte le condizioni cheimpongono la registrazione a debito in conformità della richiamatainterpretazione dell’art. 59 lett. d)» (così nella pronuncia impugnata).Alla luce di tali valutazioni si comprende, quindi, che il Giudiced’appello ha correttamente applicato i principi di diritto, anche di recenteribaditi da questa Corte, secondo cui non occorre il concretoaccertamento del reato, ma solo la sua astratta configurabilità, con laconseguenza che il fatto può essere apprezzato anche nell'ambito di unasentenza di condanna emessa in esito a un giudizio civile, senza chesiano, in tal caso, necessarie l'imputazione in sede penale o lacontestuale trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica perl'esercizio della relativa azione e che per determinare la prenotazione adebito è, dunque, sufficiente che vi siano fatti obiettivamente rilevantipenalmente, rilevando l’oggettiva riconducibilità a fattispecie di reato deifatti posti a fondamento della domanda risarcitoria e non i titoli diresponsabilità che, in relazione agli stessi fatti, siano configurabili (cfr.Cass., Sez. T., 7 febbraio 2026, n. 2688).In tale contesto, il motivo non può essere accolto, appenaaggiungendo che esso tradisce l’inammissibile tentativo di rimettere indiscussione l’accertamento fattuale compiuto dalla Corte regionale, nonsindacabile nella sede che occupa con il canone censorio prescelto, nellaparte in cui assume che il titolo della domanda giudiziale era di naturaNumero registro generale 19158/2024Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 20849/2026Data pubblicazione 19/06/2026contrattuale e che il giudice civile non avrebbe potuto accertareincidentalmente il fatto di reato.2. Con la seconda doglianza la ricorrente ha eccepito, a mentedell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 59, comma 1, lett. d, e 60, comma 2, del d.P.R. n.131/1986, reputando erronea la valutazione del Giudice regionale nellaparte in cui ha individuato nell’Agenzia dell’Entrate, e non già nello Stato,l’ente cui è attribuito dalla legge il potere di registrare a debito l’impostadovuta per la registrazione degli atti giudiziari individuati dall’art. 59,comma. 1, lett. d), cit.In tale direzione, essendo pacifico – a dire dell’Agenzia - che nel casodi specie i ricorrenti di primo grado avevano richiesto l’ammissione allaregistrazione a debito del provvedimento pronunciato nei loro confrontisoltanto in sede di impugnazione dell’avviso di liquidazione, la sentenzaimpugnata dovrebbe essere cassata sulla base del principio di diritto amente del quale è lo Stato (per il tramite dell’Amministrazione dellagiustizia) l’ente al quale la legge attribuisce il potere di disporre laprenotazione a debito degli atti giudiziari e che – in ipotesi di omessapreclusa alle parti in causa ogni contestazione in ordine alla mancataammissione alla registrazione a debito dell’atto giudiziario pronunciatonei loro confronti.2.1. Il motivo non può ricevere seguito.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, i presupposti per laregistrazione a debito possono, comunque, essere riconosciuti anche dalgiudice tributario (cfr., su tali principi, ex plurimis: Cass., Sez. T., 7febbraio 2026, n. 2688, che richiama Cass., Sez. 5, 14 marzo 2007, n.5952; Cass., Sez. 5, 12 novembre 2014, n. 24096; Cass., Sez. 5, 22Numero registro generale 19158/2024Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 20849/2026Data pubblicazione 19/06/2026gennaio 2020, n. 1296; Cass., Sez5, 13 aprile 2021, n. 9618; Cass., Sez.T., 12 ottobre 2021 n. 27667; Cass., Sez. 5, 15 novembre 2021, n.34245; Cass., Sez. T., 4 luglio 2022, n. 21112; Cass., Sez. T., 15 ottobre2024, n. 26798), il che rende la ragione di contestazione sul titolare delpotere in questione del tutto irrilevante.3. Con la terza doglianza l’Agenzia ha eccepito, in base al canonecensorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazionee/o falsa applicazione dell’art. 57, comma 1, del d.p.r. n. 131/1986,contestando la valutazione della Corte nella parte in cui, in viasubordinata, ha asserito che, anche nel caso in cui non fosse statoapplicabile l’art. 59, comma 1, lett. d), d.p.r. n. 131/1986,mancherebbero i presupposti per ritenere gli appellati solidalmenteresponsabili al pagamento dell’imposta liquidata sulla statuizione dicondanna al risarcimento del danno.Di contro, l’Agenzia ha assunto che solo l’applicabilità alla fattispeciedell’art. 60, comma 2, del d.p.r. 131/1986 rende inapplicabile la regoladella solidarietà al pagamento dell’imposta di registro liquidata sullacondanna in parola, alla stregua di quanto stabilito dall’art. 57, comma 1,d.p.r. cit.3.1. L’esame della censura, riferita ad una motivazione “subordinata”,peraltro resa in obiter (con la sola affermazione di un chiarito principio),va ritenuta assorbita nelle valutazioni concernenti il rigetto del primomotivo, giacchè, una volta che si è ritenuta corretta l’operatività dellaprevisione dell’art. 59 del d.P.R. citato, resta impedita, ai sensi dell’art.60, secondo comma, T.U. reg., la regola della solidarietà dell’imposta diregistro per il capo condannatorio, che ricade solo sulla parte obbligata alrisarcimento del danno.Numero registro generale 19158/2024Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 20849/2026Data pubblicazione 19/06/20264. Con la quarta ragione di contestazione, la ricorrente ha eccepito, amente dell’art. 360 primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenzaper l’omessa pronuncia su di una questione decisiva, oggetto di specificomotivo di appello (e non reputabile assorbibile), con cui era statacontestata la decisione di primo grado nella parte in cui aveva«individuato nell’art. 59, d.p.r. 131/1986 una norma di ‘esenzione’,idonea a escludere l’applicazione dell’imposta di registro a tutto ciò chefosse stato riconducibile a un reato» (v. pagina n. 19 del ricorso).5. Con il quinto mezzo di impugnazione è stata dedotta, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 22, 59 e 60, d.p.r. n. 131/1986, ponendo inevidenza che, ove si volesse intendere la sussistenza di una implicitapronuncia sull’eccezione sopra illustrata, la deroga al principio disolidarietà di cui all’art. 57 d.p.r. 131/1986, contenuta nell’art. 60, co. 2,d.P.R. citato, si limita a prevedere che la registrazione degli atti iviindicati avvenga senza il contemporaneo pagamento delle impostedovute (cioè, a debito), limitando però la portata della deroga al principiodella solidarietà alla sola parte dell’atto giudiziario che rechi la condannaal risarcimento di un danno prodotto da fatti costituenti reato, laddove,per tutto il resto, vale la regola generale della solidarietà tra tutte le partiin causa (arg. ex art. 57, d.p.r. 131/1986).Con la conseguenza che, in ogni caso, sarebbero dovute da tutte leparti in causa le imposte applicate sulle statuizioni diverse dalla condannaal risarcimento del danno prodotto da reato e sulle enunciazionicontenute nella sentenza.5.1. I due motivi vanno esaminati congiuntamente, concernendo,sotto diversi profili (omessa pronuncia e violazione di legge), il tema dellaregistrazione a debito della sentenza anche in relazione ai capi diversidalla condanna al risarcimento per fatti di reato.Numero registro generale 19158/2024Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 20849/2026Data pubblicazione 19/06/2026Si tratta di motivi ammissibili, essendo stata la questione posta con ilterzo motivo di appello (pagine nn. 11/13) richiamato nel corso in esame(v. pagina n. 19).Ed il motivo concernente la dedotta violazione di legge risultafondato, il che assorbe l’esame della quarta censura.5.2. L’art. 59, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 131/1986 (ratione temporisapplicabile) dispone che sono registrate a debito «le sentenze e gli altriprodotto da fatti costituenti reato» e l’art. 60, comma 2, del medesimodecreto, prevede che l’imposta prenotata a debito viene poi recuperatanei confronti della parte obbligata al risarcimento del predetto danno.Come efficacemente osservato dalla difesa dell’Agenzia, il combinatodisposto che precede non integra una norma di esenzione, ma solleva ildanneggiato da fatto di reato dal carico fiscale della registrazione dellasentenza di condanna al relativo risarcimento del danno, adempimentoquesto che, per l’effetto, si esegue in sospensione di imposta, per poiessere recuperato dall’Ufficio, in deroga al principio di solidarietà, aidanni del solo soggetto danneggiante indicato in sentenza.Non par dubbio, alla luce del predetto dato normativo, che il suddettomeccanismo operi solo per le sentenze di condanna al risarcimento deidanni derivanti da fatti costituenti reato, il che significa che non rientranoin detto congegno le diverse modalità di tassazione dell’atto che nonenunciazione, nella sentenza tassata, di due atti (transazione e pegno)sfuggiti alla registrazione.5.3. La Corte territoriale non ha posto attenzione a tale aspetto,limitandosi a considerare la responsabilità fiscale del solo soggettocondannato, che concerne però il capo condannatorio della sentenza,Numero registro generale 19158/2024Numero sezionale 282/2026Numero di raccolta generale 20849/2026Data pubblicazione 19/06/2026laddove ora si tratta di stabilire le condizioni per la tassazione dei citatidalla Procura Generale – non operano le disposizioni degli artt.59 e 60TUR, le quali attengono alla sola condanna del risarcimento del danno dafatto di reato.Allo stesso modo, non è persuasivo il riferimento operato dalla difesadella Fontanesi alla ratio delle predette disposizioni, poiché l’esigenzamorale e sociale di non gravare il danneggiato di ulteriori spese concernela condanna al suddetto risarcimento, non anche tutte le iniziativeconnesse all’evento risarcitorio, stante il normativo riferimento al tipo di6. Alla stregua delle riflessioni svolte, la sentenza impugnata vacassata in relazione al quinto motivo e la causa va rimessa alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna – in diversacomposizione – per il prosieguo e l’esame delle domande ed eccezionirestate assorbite, oltre che per regolare le spese del presente grado digiudizio. P.Q.Mla Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, dichiara assorbito il quarto erigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna – in diversacomposizione – anche per regolare le spese del presente grado digiudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEUgo [OSCURATO:PERSONA]