CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05760/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che quanto alla responsabilità in ordine al reato contestato il ricorso è genericamente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha considerato correttamente l'accertato inadempimento da parte del ricorrente del riversamento delle somme delle giocate, sulla base della precisa ricostruzione del rapporto tra la ditta del ricorrente e la HGB Connex, rispetto al quale il ricorrente non si confronta con la censura di genericità del pertinente motivo di appello; Ritenuto che la censura in punto di qualificazione della condotta è manifestamente infondata in ragione del corretto richiamo all'autorevole orientamento affermato da S.U. Rubbo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il