CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 novembre 2022
Cassazione n. 18553/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30325/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE MILANO n. 30346/2021 depositata il 09/11/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Presidentedr. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] propone regolamento necessario di competenza nei confronti dell’ordinanza depositata il 21 novembre 2022 dal Tribunale di Milano; che la stessa Bevilacqua – nell’ambito di un giudizio possessorio svolto nei confronti dell’ex convivente [OSCURATO:PERSONA] – aveva richiesto la reintegrazione nel possesso del cane Aragon, oltre al risarcimento dei danni; che, in precedenza, era stato radicato un processo penale a carico del Piras, nel quale ella si era costituita parte civile; che, in sede di merito possessorio, il giudizio era stato sospeso fino alla pronunzia della sentenza penale passata in giudicato, giacché il giudice adito aveva ritenuto che “la condotta materiale cristallizzata nel capo d’imputazione oggetto del processo penale sopra richiamato coincide con il fatto dedotto come spoglio dalla Bevilacqua nella presente causa civile”; Considerato: che il ricorso è affidato a due censure; che, con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/o errata applicazione dell’art. 75 comma 3 c.p.c. e dell’art. 295 c.p.c., nonché dell’art. 82 comma 2 c.p.p. in difetto dei presupposti di legge, giacché, in realtà, l’art. 75 comma 3° c.p.c. avrebbe potuto essere invocato solo ove tutte le parti del processo penale coincidessero con quelle del processo civile; che, inoltre, la ricorrente nel giudizio possessorio avrebbe formulato anche domande di accertamento e che, in ogni caso, le domande risarcitorie in sede civile neppure sarebbero state coincidenti con quelle in sede penale; che, infine, sarebbe altresì mancata l’identità oggettiva degli atti rispettivamente posti a base dei due procedimenti; che, con il secondo motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., giacché il Tribunale avrebbe frustrato l’esigenza di assicurare la ragionevole durata del processo; che [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; che il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso; che i due motivi possono essere scrutinati congiuntamente, per la loro interdipendenza, e sono fondati; che la sospensione necessaria del processo civile ai sensi degli artt.295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile ed a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale (Sez. 6-3, n. 15248 del 1° giugno 2021; Sez. 6-3, n. 18918 del 15 luglio 2019); che, nella specie, mentre nel giudizio penale il Piras è imputato di lesioni personali e la costituzione di parte civile è volta ad ottenere il risarcimento del danno, conseguente alle lesioni sofferte, nel giudizio possessorio la ricorrente mira a riottenere il possesso del cane, unitamente al risarcimento del danno non patrimoniale, corrispondente alla perdita violenta dell’animale; che pertanto, a parte il presupposto fattuale – costi tuito dalla condotta violenta – diversi sono gli effetti giuridici e gli stessi beni protetti, nell’un caso la tutela della persona e nell’altro la tutela del possesso, e diverso si configura lo stesso danno non patrimoniale invocato (danno alla salute da lesione e danno alla salute da privazione dell’animale di affezione); che le spese del presente giudizio verranno regolate al definitivo; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dispone la riassunzione della causa ava