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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 settembre 2022

Cassazione n. 30152/2022

Testo disponibile della fonte

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PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 37791/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]15 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , V [OSCURATO:PERSONA] 99, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che larappresenta e difende; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3431/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA , pubblicatail 03/10/2019 R.G.N. 1102/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’AvvocatoGiovanni Lazzara;udito l’[OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza n. 3431/2019 la Corte di appello di Roma, nell’ambito del procedimento previsto dall’art. 1, comma 58, della legge n. 92 del 2012 (c.d. rito Fornero), confermando la sentenza del giudice di prime cure, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato in data 1.6.2017 –nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale ex artt. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 - da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] per mancata comparazione con altri dipendenti in servizio presso lo stesso ufficio aventi mansioni fungibili;

2. la Corte distrettuale ha rilevato che il giudizio non era suscettibile di sospensione ex art. 295 cod.proc.civ. in rapporto alla (diversa) sentenza emessa dal Tribunale di Roma sulla cessione del contratto (a seguito di cessione del ramo di azienda) dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla società [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto non risultava alcuna attuale pendenza (non risultando depositato alcun ricorso in appello); ha accertato la fungibilità delle mansioni del Carresi con i colleghi del medesimo ufficio (“Staff redazionale”, ufficio non soppresso) e la mancata comparazione, in sede di applicazione dei criteri di scelta ex art. 5 della legge n. 223 del 1991, tra tutti i lavoratori, con conseguente illegittimità del licenziamento;

3. propone ricorso avverso tale sentenza la società affidandosi a tre motivi e il Carresi resiste con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2112. 1366, 1375 cod.civ. (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.), avendo, la Corte distrettuale, trascurato – a prescindere dalla ricorrenza dei requisiti necessari per la sospensione del giudizio, ex art. 295 c.p.c. – di trarre i dovuti effetti sostanziali dalla declaratoria (nel distinto giudizio avverso la società [OSCURATO:PERSONA] e la presente società) di nullità della cessione del ramo di azienda e dalla condanna al ripristino del rapporto di lavoro con la cedente (la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.);

2. con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod.proc.civ. (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.), avendo, il giudice del merito, trascurato la sopravvenuta carenza di titolarità sostanziale della società [OSCURATO:SOCIETA] del rapporto di lavoro nei confronti del Carresi, rapporto di lavoro orami ricostituito con effetti ex tunc nei confronti de [OSCURATO:PERSONA];

3. con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 della legge n. 223 del 1991 (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.), avendo, la Corte distrettuale, ritenuto fungibili le mansioni del Carresi sulla base di elementi non determinanti, attraverso un’analisi generica e trascurando le esigenze organizzative e produttive della società e le effettive mansioni del lavoratore;

4. i primi due motivi di ricorso sono inammissibili;

5. preliminarmente, va rilevato che il regolamento necessario di competenza è riservato esclusivamente per l’impugnazione dei provvedimenti che concedono la sospensione del processo (visto il tenore lessicale dell’art. 42 cod.proc.civ., la cui interpretazione è supportata dalla ratio di ve rificare la correttezza di un provvedimento che incide significativamente sui tempi di definizione del processo stesso, cfr. Cass. 31694/2019) e che, diversamente, l'illegittimità del provvedimento di rigetto della domanda di sospensione del processo (fattispecie che ricorre nel caso di specie) può utilmente dedursi con l'impugnazione della sentenza resa all'esito del processo (determinando, ove ritenuta sussistente, la riforma o la cassazione della sentenza pronunziata in violazione delle norme sulla sospensione necessaria);

6. il paradigma impugnatorio proposto dal ricorrente e, in particolare, le disposizioni normative che si ritengono violate non concernono, peraltro, la statuizione del giudice di merito e, dunque, la errata applicazione dell’art. 295 cod.proc.civ. (unico profilo sul quale la Corte di appello si è espressa), né la lettura dei due motivi consente di ravvisare censure alla sentenza impugnata, poiché non affrontano la questione della legittimità del diniego di sospensione del processo a fronte della mancanza “attuale” (ossia al momento di adozione della decisione da parte del giudice di merito) della pendenza di un giudizio connesso;

7. i motivi di ricorso sono, pertanto, inammissibili in quanto non trovano alcun riscontro nelle statuizioni della sentenza impugnata, che si è occupata esclusivamente della possibilità della sospensione del processo (concernente il rapporto tra il lavoratore e la società cessionaria) a fronte dell’adozione di una sentenza, di primo grado, avente ad oggetto il contratto di cessione del ramo di azienda, senza occuparsi della questione giuridica del collegamento negoziale tra contratto di cessione di azienda e rapporto di lavoro instaurato con il cessionario e degli eventuali effetti che la declaratoria di nullità del contratto di cessione possa riverberare sul rapporto, di mero fatto, instaurato tra lavoratore e cessionario;

8. il terzo motivo di ricorso è inammissibile;

9. nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di legge, tutte le censure si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata per errata valutazione del materiale probatorio acquisito, ai fini della ricostruzione dei fatti;

10. deve rimarcarsi che in tema di ricorso per Cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa (riguardante, nella specie, la fungibilità delle mansioni disimpegnate dal Carresi) è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito; per i giudizi, come il presente, ai quali si applica ratione temporisl’art. 360, n. 5 cod. proc. civ. nel testo successivo alla modifica di cui all’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134– che ha molto limitato l’ambito di applicabilità del controllo di legittimità sulla motivazione –la censura dell’indicata valutazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la relativa motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili, oppure in cui si riscontri l'omesso esame di un fatto storico decisivo, con la conseguente riduzione al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione (vedi per tutte: Cass.

SU 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. sez. un. 22 aprile 2014, n. 19881; Cass. 9 giugno 2014, n. 12928); evenienze che nel caso di specie non ricorrono;11. nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame e la motivazione non è assente o meramente apparente, né gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale risultano manifestamente illogici o contraddittori:

12. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.;

13. sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 5.000,00 per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nell’A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 37791/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]15 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , V [OSCURATO:PERSONA] 99, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che larappresenta e difende; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3431/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA , pubblicatail 03/10/2019 R.G.N. 1102/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’AvvocatoGiovanni Lazzara;udito l’[OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 3431/2019 la Corte di appello di Roma, nell’ambito del procedimento previsto dall’art. 1, comma 58, della legge n. 92 del 2012 (c.d. rito Fornero), confermando la sentenza del giudice di prime cure, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato in data 1.6.2017 –nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale ex artt. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 - da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] per mancata comparazione con altri dipendenti in servizio presso lo stesso ufficio aventi mansioni fungibili; 2. la Corte distrettuale ha rilevato che il giudizio non era suscettibile di sospensione ex art. 295 cod.proc.civ. in rapporto alla (diversa) sentenza emessa dal Tribunale di Roma sulla cessione del contratto (a seguito di cessione del ramo di azienda) dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla società [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto non risultava alcuna attuale pendenza (non risultando depositato alcun ricorso in appello); ha accertato la fungibilità delle mansioni del Carresi con i colleghi del medesimo ufficio (“Staff redazionale”, ufficio non soppresso) e la mancata comparazione, in sede di applicazione dei criteri di scelta ex art. 5 della legge n. 223 del 1991, tra tutti i lavoratori, con conseguente illegittimità del licenziamento; 3. propone ricorso avverso tale sentenza la società affidandosi a tre motivi e il Carresi resiste con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2112. 1366, 1375 cod.civ. (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.), avendo, la Corte distrettuale, trascurato – a prescindere dalla ricorrenza dei requisiti necessari per la sospensione del giudizio, ex art. 295 c.p.c. – di trarre i dovuti effetti sostanziali dalla declaratoria (nel distinto giudizio avverso la società [OSCURATO:PERSONA] e la presente società) di nullità della cessione del ramo di azienda e dalla condanna al ripristino del rapporto di lavoro con la cedente (la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.); 2. con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod.proc.civ. (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.), avendo, il giudice del merito, trascurato la sopravvenuta carenza di titolarità sostanziale della società [OSCURATO:SOCIETA] del rapporto di lavoro nei confronti del Carresi, rapporto di lavoro orami ricostituito con effetti ex tunc nei confronti de [OSCURATO:PERSONA]; 3. con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 della legge n. 223 del 1991 (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.), avendo, la Corte distrettuale, ritenuto fungibili le mansioni del Carresi sulla base di elementi non determinanti, attraverso un’analisi generica e trascurando le esigenze organizzative e produttive della società e le effettive mansioni del lavoratore; 4. i primi due motivi di ricorso sono inammissibili; 5. preliminarmente, va rilevato che il regolamento necessario di competenza è riservato esclusivamente per l’impugnazione dei provvedimenti che concedono la sospensione del processo (visto il tenore lessicale dell’art. 42 cod.proc.civ., la cui interpretazione è supportata dalla ratio di ve rificare la correttezza di un provvedimento che incide significativamente sui tempi di definizione del processo stesso, cfr. Cass. 31694/2019) e che, diversamente, l'illegittimità del provvedimento di rigetto della domanda di sospensione del processo (fattispecie che ricorre nel caso di specie) può utilmente dedursi con l'impugnazione della sentenza resa all'esito del processo (determinando, ove ritenuta sussistente, la riforma o la cassazione della sentenza pronunziata in violazione delle norme sulla sospensione necessaria); 6. il paradigma impugnatorio proposto dal ricorrente e, in particolare, le disposizioni normative che si ritengono violate non concernono, peraltro, la statuizione del giudice di merito e, dunque, la errata applicazione dell’art. 295 cod.proc.civ. (unico profilo sul quale la Corte di appello si è espressa), né la lettura dei due motivi consente di ravvisare censure alla sentenza impugnata, poiché non affrontano la questione della legittimità del diniego di sospensione del processo a fronte della mancanza “attuale” (ossia al momento di adozione della decisione da parte del giudice di merito) della pendenza di un giudizio connesso; 7. i motivi di ricorso sono, pertanto, inammissibili in quanto non trovano alcun riscontro nelle statuizioni della sentenza impugnata, che si è occupata esclusivamente della possibilità della sospensione del processo (concernente il rapporto tra il lavoratore e la società cessionaria) a fronte dell’adozione di una sentenza, di primo grado, avente ad oggetto il contratto di cessione del ramo di azienda, senza occuparsi della questione giuridica del collegamento negoziale tra contratto di cessione di azienda e rapporto di lavoro instaurato con il cessionario e degli eventuali effetti che la declaratoria di nullità del contratto di cessione possa riverberare sul rapporto, di mero fatto, instaurato tra lavoratore e cessionario; 8. il terzo motivo di ricorso è inammissibile; 9. nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di legge, tutte le censure si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata per errata valutazione del materiale probatorio acquisito, ai fini della ricostruzione dei fatti; 10. deve rimarcarsi che in tema di ricorso per Cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa (riguardante, nella specie, la fungibilità delle mansioni disimpegnate dal Carresi) è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito; per i giudizi, come il presente, ai quali si applica ratione temporisl’art. 360, n. 5 cod. proc. civ. nel testo successivo alla modifica di cui all’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134– che ha molto limitato l’ambito di applicabilità del controllo di legittimità sulla motivazione –la censura dell’indicata valutazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la relativa motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili, oppure in cui si riscontri l'omesso esame di un fatto storico decisivo, con la conseguente riduzione al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione (vedi per tutte: Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. sez. un. 22 aprile 2014, n. 19881; Cass. 9 giugno 2014, n. 12928); evenienze che nel caso di specie non ricorrono;11. nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame e la motivazione non è assente o meramente apparente, né gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale risultano manifestamente illogici o contraddittori: 12. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.; 13. sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 5.000,00 per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nell’A
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