Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 dicembre 2017

Cassazione n. 27223/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14557/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 47, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) p er procura a margine del ricorso; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato in CASTELPLANIO (AN), via [OSCURATO:PERSONA] N. 64 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in cale al controricorso ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO ANCONA n. 1872/2017 depositata il18/12/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/9/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], proprietaria della porzione immobiliare al piano primo e della corte privata siti in Sirolo (AN), via Montecolombo n. 15, acquistata da [OSCURATO:PERSONA] con atto di compravendita del notaio [OSCURATO:PERSONA] del 16/20.12.1986, conveniva in giudizio il Battaglia il 12.7.2005 davanti al Tribunale di Ancona, chiedendo di accertare e dichiarare che gli alberi di alto fusto di vario tipo, piantumati dal Battaglia otto anni dopo il suo acquisto, ad una distanza inferiore a 30 metri dalla parete meridionale dell’edificio esistente, si trovavano inuna posizione tale da impedire e turbare la servitù di panorama della quale era titolare in base a quell’atto, e di disporne la rimozione e/o la periodica annuale potatura per ripristinare la vista mare convenzionalmente costituita in suo favore. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva altresì di accertare e dichiarare che gli atti compiuti nel corso degli anni dal Battaglia, ed in particolare la volontaria ed arbitraria sua inerzia nella potatura degli alberi in questione, erano atti emulativi sanzionati dall’art. 833 cod. civ., per cui il Battaglia andava condannato a risarcirle € 10.000,00, o la diversa somma di giustizia, per il mancato godimento della vista mare, ed in caso d’impossibilità di procedere alla potatura periodica degli alberi, al risarcimento del danno subito dalla sua porzione immobiliare per l’impossibilità di godere della vista mare, quantificato in € 90.000,00, o in altra somma di giustizia.

Si costituiva nel giudizio di primo grado il Battaglia, che chiedeva il rigetto delle domande di controparte, sostenendo che la servitù di veduta convenzionalmente costituita era riferita solo alle costruzioni ed all’installazione di strutture prefabbricate realizzate dall’uomo, ma non alla piantumazione di alberi, per cui la Carletti non poteva invocare la lesione di alcun diritto di servitù a fini risarcitori, che non era stato posto in essere alcun atto emulativo in quanto gli alberi erano stati piantati a scopo decorativo nel contesto del [OSCURATO:PERSONA] del Conero, avente una folta vegetazione, e la potatura era stata regolarmente svolta rispettando le prescrizioni del Parco.

Espletata la CTU, il Tribunale di Ancona con la sentenza n. 1099/2011 rigettava le domande della Carletti, osservando che con l’atto di compravendita del 20.12.1986 le parti avevano inteso tutelare l’amenità del luogo limitando la costruzione di opere edilizie non potendo ricomprendere il termine “edificazioni” anche le piantumazioni di alberi e che non erano configurabili come atti emulativi comportamenti omissivi (come la mancata potatura degli alberi) né atti, come la piantumazione degli alberi di alto fusto, che non risultassero compiuti al solo scopo di arrecare molestia alla Carletti.

Proposto appello dalla Carletti, la sentenza n. 1872/2017 del 13.9/18.12.2017 della Corte d’Appello di Ancona rigettava l’appello e condannava la Carletti alle spese di secondo grado, confermando l’interpretazione fornita dal Tribunale ed aggiungendo che l’uso della locuzione “concesse dalle leggi vigenti” riferita nel testo del contratto del 20.12.1986 al termine “edificazioni” era indicativo del fatto che in tale termine non potevano rientrare i vegetali piantati dal Battaglia, e che trattandosi di una servitù limitativa del diritto di proprietà, costituzionalmente garantito, doveva essere fornita un’interpretazione il più possibile aderente al significato letterale dei termini usati dalle parti, mentre in ordine agli atti emulativi rilevava che non risultava provato che fossero stati posti in essere al solo scopo di recare disturbo alla Carletti e che non recassero alcuna utilità al Battaglia, potendo avere gli alberi di alto fusto piantati uno scopo decorativo del terreno di quest’ultimo.

Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso alla Suprema Corte notificato il 17.5.2018 [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi, e resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso notificato il 25.6.2018.

La sola Carletti ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

La causa, rinviata dal 26.5.2023 al 15.9.2023 per la trattazione congiunta col connesso procedimento n. 24467/2022 RG, udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA], è stata trattenuta in decisione nell’adunanza camerale del 15.9.2023. [OSCURATO:PERSONA] Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. degli articoli 1362 e seguenti e degli articoli 1063 e seguenti del codice civile.

Deduce la Carletti che l’impugnata sentenza, perpetuando l’errore commesso dal giudice di primo grado, non ha indagato su quale fosse la comune intenzione delle parti limitandosi al senso letterale delle parole, e fornendo un’interpretazione contraria a buona fede in contrasto con l’art. 1366 cod. civ., mentre una volta accertato che la clausola contrattuale intendeva preservare la vista mare goduta dall’appartamento al primo piano acquistato dalla Carletti, qualsiasi azione od omissione che avesse come effetto quello di compromettere tale vista, si trattasse della costruzione di nuovi edifici, dell’installazione di prefabbricati, o della piantumazione di alberi ad alto fusto, doveva considerarsi vietata.

Aggiunge la ricorrente che è irrilevante il richiamo fatto dalla Corte d’Appello alla tutela costituzionale del diritto di proprietà che dovrebbe indurre a dare interpretazioni restrittive delle servitù prediali convenzionali, in quanto le parti nell’esercizio dell’autonomia negoziale possono disporre liberamente dei propri diritti con l’unico limite del rispetto delle norme imperative, e che i criteri interpretativi degli articoli 1362 e seguenti del codice civile sono applicabili in tema di servitù in quanto compatibili, e che se il titolo non consente di dirimere i dubbi sull’estensione e sulle modalità di esercizio della servitù, il Giudice è tenuto a ricorrere ai criteri sussidiari degli articoli 1063-1067 cod. civ., tenendo conto con riferimento all’epoca della convenzione, dello stato dei luoghi, della naturale destinazione dei fondi e di tutti gli elementi mediante i quali di norma è possibile individuare le esigenze del fondo dominante che le parti hanno inteso soddisfare con la costituzione della servitù (Cass. 20.7.1991 n. 8122).

Lamenta poi la Carletti che la Corte d’Appello non abbia applicato neppure la norma di chiusura dell’art. 1067 comma 2° cod. civ., secondo la quale “il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l’esercizio della servitù o a renderlo più incomodo” e sostiene che in tema di innovazioni ai sensi dell’art.1067 cod. civ. il proprietario del fondo servente può porre in essere le innovazioni che siano attuate in maniera tale da conservare inalterata la sua comodità d’uso (Cass. 15.4.2013 n. 9102; Cass. 19.4.1993 n. 4585).

Col secondo motivo, esaminabile congiuntamente al primo, la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. di quanto previsto dall’art. 1363 cod. civ., la nullità della sentenza ex art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. per motivazione apparente ed in via gradata per la manifesta ed irriducibile contraddittorietà della motivazione.

Deduce la ricorrente che i criteri di interpretazione degli articoli da 1363 a 1371 cod. civ., ed in particolare il criterio dell’interpretazione complessiva delle clausole dell’art. 1363 cod. civ., operano solo quando la volontà dei contraenti non sia desumibile già dall’art. 1362 cod. civ. in base alla comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale dei termini, per cui la sentenza di primo grado, emergendo già che l’utilitas della servitù di panorama costituita era quella di garantire la vista mare dell’appartamento al primo piano della Carletti, non avrebbe dovuto fare ricorso all’interpretazione complessiva delle clausole relative al divieto di edificazione ed alla servitù di panorama per desumerne che la finalità perseguita era quella di preservare l’amenità e comodità del fondo, e la sentenza di secondo grado, limitandosi a definire logica, appagante e coerente la motivazione del Giudice di primo grado senza dare risposta alla censura mossa dalla appellante aveva reso una motivazione meramente apparente, reiterando l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione del Tribunale di Ancona.

I primi due motivi, concernenti entrambi l’interpretazione fornita dalla Corte d’Appello dell’atto costitutivo della servitù rappresentato dall’atto di compravendita concluso da [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] il 20.12.1986, possono essere esaminati congiuntamente e risultano inammissibili.

Premesso che, dopo la riforma dell’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., il vizio di motivazione può essere fatto valere solo in caso di totale mancanza, o mera apparenza della motivazione, o quando la contraddittorietà della stessa sia talmente grave da non consentire di comprendere quale sia la ragione della decisione adottata, o quando un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti non sia stato considerato, ipotesi queste che non ricorrono nel caso in esame, mentre non è più censurabile la sentenza per insufficienza, contraddittorietà, o illogicità della motivazione, l’impugnata sentenza non ha sovvertito l’ordine di utilizzazione dei criteri interpretativi valevole in materia di servitù (vedi sulla necessità di applicare con priorità in materia di servitù prediali i criteri interpretativi degli articoli 1362-1371 cod. civ.in quanto compatibili e solo ove il ricorso ad essi e le indicazioni del titolo costitutivo siano insufficienti e residui un dubbio i criteri sussidiari degli articoli 1063 e seguenti del codice civile Cass. 9.8.2018 n. 20696; Cass. 23.3.2017 n. 7564).

Il Tribunale di Ancona, infatti, confermato dalla Corte d’Appello, ha proceduto preliminarmente ad accertare in base all’art. 1362 cod. civ. l’intenzione delle parti fondandosi sulle espressioni letterali usate nell’atto costitutivo in relazione alle parole “eventuali altre edificazioni concesse dalle leggi vigenti non dovranno coprire, anche se parzialmente, la vista del mare dell’appartamento del primo piano qui acquistato e dovranno in ogni caso sorgere sempre ad una distanza minima di mt 30 dal limite meridionale dell’edificio”, e poiché l’utilitas della vista mare era specificamente collegata alle edificazioni e non individuata come un valore a sé stante da tutelare a prescindere dalla considerazione del tipo di manufatto su di essa interferente, ha fatto ricorso all’interpretazione complessiva delle clausole dell’atto costitutivo (art. 1363 cod. civ.) ricavando dalle statuizioni convenzionali relative alla servitù reciproca di non costruire a meno di trenta metri dal limite meridionale dell’edificio esistente e di non aprire al pubblico attività a distanza inferiore che potessero recare disturbo sonoro o provocare esalazioni, (attività che se aperte a distanza consentita dovevano comunque mantenere una separazione degli spazi aperti al pubblico da quelli delle due porzioni immobiliari destinate ad abitazione), ed alla servitù di panorama, che la comune intenzione delle parti era quella di mantenere l’amenità e comodità dei luoghi e di evitare che costruzioni vere e proprie, o prefabbricati in legno, o in struttura metallica (di qui l’uso del termine edificazioni anziché costruzioni), posti a meno di 30 metri dal limite meridionale dell’edificio, avessero a compromettere il panorama goduto sul promontorio del Conero e sul mare dall’appartamento al primo piano della Carletti.

La sentenza di primo grado confermata in appello ha quindi concluso che l’inibizione alla realizzazione nella suddetta fascia di 30 metri, espressamente riferita alle edificazioni, non potesse essere estesa alla piantumazione di alberi ad alto fusto, non rientrante nel concetto di strutture materialmente costruite con l’opera dell’uomo.

La Corte d’Appello ha poi aggiuntivamente motivato sull’etimologia del termine “edificazioni” ed ha sottolineato anche che la locuzione “concesse dalle leggi vigenti”, ad esse riferita nell’atto costitutivo, rappresenta ulteriore conferma del riferimento esclusivo del divieto di realizzazione nella fascia di 30 metri in questione alle costruzioni, che necessitano sul piano amministrativo di provvedimenti concessori, e non alla piantumazione di alberi di alto fusto, che non richiede concessione.

Va aggiunto che se è vero che la tutela della proprietà apprestata dall’art. 42 della Costituzione è ininfluente ai fini della determinazione del contenuto e dell’estensione del diritto di servitù prediale, un ostacolo all’interpretazione proposta dalla ricorrente deriva semmai dal fatto che l’atto costitutivo di servitù prediale, peraltro soggetto a trascrizione nei pubblici registri, in base all’art. 1350 n. 4) cod. civ. richiede a pena di nullità la forma scritta, per cui un’estensione del divieto convenzionale relativo alla fascia di trenta metri dal limite meridionale dell’edificio esistente alla piantumazione di alberi ad alto fusto, non espressamente prevista nell’atto costitutivo, non sarebbe validamente pattuita.

La Corte d’Appello poi, al pari del Tribunale di Ancona, avendo compiutamente ricostruito la comune intenzione delle parti ed il contenuto della servitù di panorama utilizzando i criteri previsti dagli articoli 1362-1371 cod. civ., non ha avuto alcun bisogno di ricorrere ai criteri interpretativi sussidiari degli articoli 1063 e seguenti del codice civile, per cui in particolare è risultato inapplicabile il criterio dell’art. 1065 comma 2° cod. civ. secondo il quale nel dubbio circa l’estensione e le modalità di esercizio la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio per il fondo servente.

Da ultimo si deve notare che l’indagine sull’effettiva volontà dei contraenti in tema di costituzione di servitù prediale rappresenta un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se non nei limiti dell’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. (vedi in tal senso Cass.n. 14711/2019) e che l’interpretazione data dai giudici di merito nell’individuazione della comune intenzione delle parti è comunque plausibile ed adeguatamente supportata sul piano motivazionale, anche se non coincidente con la diversa interpretazione auspicata dalla ricorrente.

Quanto al richiamo alla violazione da parte del Battaglia dell’art. 1067 comma 2° cod. civ., secondo il quale il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l’esercizio della servitù o a renderlo più incomodo, si tratta di deduzione nuova ed inammissibile, in quanto la Carletti nell’originaria citazione ha sostenuto che il suo diritto di servitù convenzionale già vietasse al proprietario del fondo servente di piantumare alberi ad alto fusto nella fascia di trenta metri dal limite meridionale dell’edificio esistente, o in subordine che il Battaglia con tale piantumazione e con la mancata potatura degli alberi avesse compiuto degli atti emulativi, ma non ha lamentato che siano intervenute innovazioni sul fondo servente tali da rendere più incomodo l’esercizio della servitù convenzionalmente costituita per le sole edificazioni, e comunque una volta riconosciuta la tutela convenzionale del diritto di veduta della Carletti solo rispetto alle edificazioni non può essere invocato il piantamento di alberi nella fascia di rispetto come illecita lesione della servitù convenzionale, costituendo piuttosto estrinsecazione della residua facoltà di godimento del fondo servente già di proprietà del Battaglia.

Col terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. dell’art. 1 quinquies della L. n. 431/1985 in quanto la Corte d’Appello nel ritenere decisivo ai fini dell’esclusione dalla nozione di “edificazioni” il riferimento nel titolo costitutivo della servitù al rilascio per esse di concessioni, non avrebbe tenuto conto che in zona soggetta a vincolo paesaggistico, quale il [OSCURATO:PERSONA] del Conero nel quale l’immobile oggetto di causa era ubicato, anche la piantumazione di alberi ad alto fusto era soggetta ad autorizzazione.

Il terzo motivo è inammissibile in quanto inerente ad un profilo non dedotto nei due precedenti gradi di giudizio, e comunque è infondato in quanto nelle zone soggette a vincolo paesaggistico la piantumazione degli alberi, così come la potatura, sono soggette ad autorizzazione e non a concessione, per cui l’atto costitutivo parlando di “edificazioni concesse dalle leggi vigenti” non poteva certo riferirsi alla piantumazione di alberi di alto fusto.

Col quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. dell’art. 833 cod. civ..

Deduce la ricorrente che la Corte d’Appello rigettando la domanda risarcitoria per atti emulativi per la mancata prova che il Battaglia avesse piantato gli alberi di alto fusto al solo scopo di nuocere alla Carletti e che tale piantumazione non avesse arrecato alcun vantaggio al Battaglia, non avrebbe inquadrato correttamente la vicenda, in quanto la Carletti aveva considerato emulativa non la piantumazione degli alberi di alto fusto ad una distanza inferiore a 30 metri dalla parete meridionale dell’edificio in sé, ma la sistematica inerzia del Battaglia nel curarne la manutenzione, per non avere fatto potare gli alberi affinché non avessero chiome che pregiudicassero la vista mare del suo appartamento sul promontorio del Conero.

Il quarto motivo è parimenti inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ.

Come già rilevato dal Tribunale di Ancona in primo grado, l’atto emulativo non può essere una condotta omissiva, sia perché l’art. 833 cod. civ. vieta al proprietario il compimento di atti, sia perché è configurabile un atto emulativo se manca qualsiasi vantaggio per il suo autore ed il non fare determina sempre un vantaggio in termini di risparmio di spesa e/o di energia psico-fisica (vedi in tal senso Cass.n.10250/1997).

L’art. 833 cod. civ. richiede poi espressamente che l’atto emulativo non abbia altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri, per cui la mancata prova di tale elemento soggettivo, accompagnata dalla considerazione che gli alberi di alto fusto sono stati impiantati dal Battaglia per uno scopo decorativo e di abbellimento del suo terreno, peraltro in conformità alla rigogliosa vegetazione del [OSCURATO:PERSONA] del Conero nel quale il terreno è ubicato, giustificava pienamente il rigetto della domanda subordinata della Carletti di risarcimento danni per atti emulativi.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- q uater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile , dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento , in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese ed € 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14557/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 47, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) p er procura a margine del ricorso; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato in CASTELPLANIO (AN), via [OSCURATO:PERSONA] N. 64 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in cale al controricorso ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO ANCONA n. 1872/2017 depositata il18/12/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/9/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], proprietaria della porzione immobiliare al piano primo e della corte privata siti in Sirolo (AN), via Montecolombo n. 15, acquistata da [OSCURATO:PERSONA] con atto di compravendita del notaio [OSCURATO:PERSONA] del 16/20.12.1986, conveniva in giudizio il Battaglia il 12.7.2005 davanti al Tribunale di Ancona, chiedendo di accertare e dichiarare che gli alberi di alto fusto di vario tipo, piantumati dal Battaglia otto anni dopo il suo acquisto, ad una distanza inferiore a 30 metri dalla parete meridionale dell’edificio esistente, si trovavano inuna posizione tale da impedire e turbare la servitù di panorama della quale era titolare in base a quell’atto, e di disporne la rimozione e/o la periodica annuale potatura per ripristinare la vista mare convenzionalmente costituita in suo favore. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva altresì di accertare e dichiarare che gli atti compiuti nel corso degli anni dal Battaglia, ed in particolare la volontaria ed arbitraria sua inerzia nella potatura degli alberi in questione, erano atti emulativi sanzionati dall’art. 833 cod. civ., per cui il Battaglia andava condannato a risarcirle € 10.000,00, o la diversa somma di giustizia, per il mancato godimento della vista mare, ed in caso d’impossibilità di procedere alla potatura periodica degli alberi, al risarcimento del danno subito dalla sua porzione immobiliare per l’impossibilità di godere della vista mare, quantificato in € 90.000,00, o in altra somma di giustizia. Si costituiva nel giudizio di primo grado il Battaglia, che chiedeva il rigetto delle domande di controparte, sostenendo che la servitù di veduta convenzionalmente costituita era riferita solo alle costruzioni ed all’installazione di strutture prefabbricate realizzate dall’uomo, ma non alla piantumazione di alberi, per cui la Carletti non poteva invocare la lesione di alcun diritto di servitù a fini risarcitori, che non era stato posto in essere alcun atto emulativo in quanto gli alberi erano stati piantati a scopo decorativo nel contesto del [OSCURATO:PERSONA] del Conero, avente una folta vegetazione, e la potatura era stata regolarmente svolta rispettando le prescrizioni del Parco. Espletata la CTU, il Tribunale di Ancona con la sentenza n. 1099/2011 rigettava le domande della Carletti, osservando che con l’atto di compravendita del 20.12.1986 le parti avevano inteso tutelare l’amenità del luogo limitando la costruzione di opere edilizie non potendo ricomprendere il termine “edificazioni” anche le piantumazioni di alberi e che non erano configurabili come atti emulativi comportamenti omissivi (come la mancata potatura degli alberi) né atti, come la piantumazione degli alberi di alto fusto, che non risultassero compiuti al solo scopo di arrecare molestia alla Carletti. Proposto appello dalla Carletti, la sentenza n. 1872/2017 del 13.9/18.12.2017 della Corte d’Appello di Ancona rigettava l’appello e condannava la Carletti alle spese di secondo grado, confermando l’interpretazione fornita dal Tribunale ed aggiungendo che l’uso della locuzione “concesse dalle leggi vigenti” riferita nel testo del contratto del 20.12.1986 al termine “edificazioni” era indicativo del fatto che in tale termine non potevano rientrare i vegetali piantati dal Battaglia, e che trattandosi di una servitù limitativa del diritto di proprietà, costituzionalmente garantito, doveva essere fornita un’interpretazione il più possibile aderente al significato letterale dei termini usati dalle parti, mentre in ordine agli atti emulativi rilevava che non risultava provato che fossero stati posti in essere al solo scopo di recare disturbo alla Carletti e che non recassero alcuna utilità al Battaglia, potendo avere gli alberi di alto fusto piantati uno scopo decorativo del terreno di quest’ultimo. Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso alla Suprema Corte notificato il 17.5.2018 [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi, e resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso notificato il 25.6.2018. La sola Carletti ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. La causa, rinviata dal 26.5.2023 al 15.9.2023 per la trattazione congiunta col connesso procedimento n. 24467/2022 RG, udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA], è stata trattenuta in decisione nell’adunanza camerale del 15.9.2023. [OSCURATO:PERSONA] Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. degli articoli 1362 e seguenti e degli articoli 1063 e seguenti del codice civile. Deduce la Carletti che l’impugnata sentenza, perpetuando l’errore commesso dal giudice di primo grado, non ha indagato su quale fosse la comune intenzione delle parti limitandosi al senso letterale delle parole, e fornendo un’interpretazione contraria a buona fede in contrasto con l’art. 1366 cod. civ., mentre una volta accertato che la clausola contrattuale intendeva preservare la vista mare goduta dall’appartamento al primo piano acquistato dalla Carletti, qualsiasi azione od omissione che avesse come effetto quello di compromettere tale vista, si trattasse della costruzione di nuovi edifici, dell’installazione di prefabbricati, o della piantumazione di alberi ad alto fusto, doveva considerarsi vietata. Aggiunge la ricorrente che è irrilevante il richiamo fatto dalla Corte d’Appello alla tutela costituzionale del diritto di proprietà che dovrebbe indurre a dare interpretazioni restrittive delle servitù prediali convenzionali, in quanto le parti nell’esercizio dell’autonomia negoziale possono disporre liberamente dei propri diritti con l’unico limite del rispetto delle norme imperative, e che i criteri interpretativi degli articoli 1362 e seguenti del codice civile sono applicabili in tema di servitù in quanto compatibili, e che se il titolo non consente di dirimere i dubbi sull’estensione e sulle modalità di esercizio della servitù, il Giudice è tenuto a ricorrere ai criteri sussidiari degli articoli 1063-1067 cod. civ., tenendo conto con riferimento all’epoca della convenzione, dello stato dei luoghi, della naturale destinazione dei fondi e di tutti gli elementi mediante i quali di norma è possibile individuare le esigenze del fondo dominante che le parti hanno inteso soddisfare con la costituzione della servitù (Cass. 20.7.1991 n. 8122). Lamenta poi la Carletti che la Corte d’Appello non abbia applicato neppure la norma di chiusura dell’art. 1067 comma 2° cod. civ., secondo la quale “il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l’esercizio della servitù o a renderlo più incomodo” e sostiene che in tema di innovazioni ai sensi dell’art.1067 cod. civ. il proprietario del fondo servente può porre in essere le innovazioni che siano attuate in maniera tale da conservare inalterata la sua comodità d’uso (Cass. 15.4.2013 n. 9102; Cass. 19.4.1993 n. 4585). Col secondo motivo, esaminabile congiuntamente al primo, la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. di quanto previsto dall’art. 1363 cod. civ., la nullità della sentenza ex art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. per motivazione apparente ed in via gradata per la manifesta ed irriducibile contraddittorietà della motivazione. Deduce la ricorrente che i criteri di interpretazione degli articoli da 1363 a 1371 cod. civ., ed in particolare il criterio dell’interpretazione complessiva delle clausole dell’art. 1363 cod. civ., operano solo quando la volontà dei contraenti non sia desumibile già dall’art. 1362 cod. civ. in base alla comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale dei termini, per cui la sentenza di primo grado, emergendo già che l’utilitas della servitù di panorama costituita era quella di garantire la vista mare dell’appartamento al primo piano della Carletti, non avrebbe dovuto fare ricorso all’interpretazione complessiva delle clausole relative al divieto di edificazione ed alla servitù di panorama per desumerne che la finalità perseguita era quella di preservare l’amenità e comodità del fondo, e la sentenza di secondo grado, limitandosi a definire logica, appagante e coerente la motivazione del Giudice di primo grado senza dare risposta alla censura mossa dalla appellante aveva reso una motivazione meramente apparente, reiterando l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione del Tribunale di Ancona. I primi due motivi, concernenti entrambi l’interpretazione fornita dalla Corte d’Appello dell’atto costitutivo della servitù rappresentato dall’atto di compravendita concluso da [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] il 20.12.1986, possono essere esaminati congiuntamente e risultano inammissibili. Premesso che, dopo la riforma dell’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., il vizio di motivazione può essere fatto valere solo in caso di totale mancanza, o mera apparenza della motivazione, o quando la contraddittorietà della stessa sia talmente grave da non consentire di comprendere quale sia la ragione della decisione adottata, o quando un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti non sia stato considerato, ipotesi queste che non ricorrono nel caso in esame, mentre non è più censurabile la sentenza per insufficienza, contraddittorietà, o illogicità della motivazione, l’impugnata sentenza non ha sovvertito l’ordine di utilizzazione dei criteri interpretativi valevole in materia di servitù (vedi sulla necessità di applicare con priorità in materia di servitù prediali i criteri interpretativi degli articoli 1362-1371 cod. civ.in quanto compatibili e solo ove il ricorso ad essi e le indicazioni del titolo costitutivo siano insufficienti e residui un dubbio i criteri sussidiari degli articoli 1063 e seguenti del codice civile Cass. 9.8.2018 n. 20696; Cass. 23.3.2017 n. 7564). Il Tribunale di Ancona, infatti, confermato dalla Corte d’Appello, ha proceduto preliminarmente ad accertare in base all’art. 1362 cod. civ. l’intenzione delle parti fondandosi sulle espressioni letterali usate nell’atto costitutivo in relazione alle parole “eventuali altre edificazioni concesse dalle leggi vigenti non dovranno coprire, anche se parzialmente, la vista del mare dell’appartamento del primo piano qui acquistato e dovranno in ogni caso sorgere sempre ad una distanza minima di mt 30 dal limite meridionale dell’edificio”, e poiché l’utilitas della vista mare era specificamente collegata alle edificazioni e non individuata come un valore a sé stante da tutelare a prescindere dalla considerazione del tipo di manufatto su di essa interferente, ha fatto ricorso all’interpretazione complessiva delle clausole dell’atto costitutivo (art. 1363 cod. civ.) ricavando dalle statuizioni convenzionali relative alla servitù reciproca di non costruire a meno di trenta metri dal limite meridionale dell’edificio esistente e di non aprire al pubblico attività a distanza inferiore che potessero recare disturbo sonoro o provocare esalazioni, (attività che se aperte a distanza consentita dovevano comunque mantenere una separazione degli spazi aperti al pubblico da quelli delle due porzioni immobiliari destinate ad abitazione), ed alla servitù di panorama, che la comune intenzione delle parti era quella di mantenere l’amenità e comodità dei luoghi e di evitare che costruzioni vere e proprie, o prefabbricati in legno, o in struttura metallica (di qui l’uso del termine edificazioni anziché costruzioni), posti a meno di 30 metri dal limite meridionale dell’edificio, avessero a compromettere il panorama goduto sul promontorio del Conero e sul mare dall’appartamento al primo piano della Carletti. La sentenza di primo grado confermata in appello ha quindi concluso che l’inibizione alla realizzazione nella suddetta fascia di 30 metri, espressamente riferita alle edificazioni, non potesse essere estesa alla piantumazione di alberi ad alto fusto, non rientrante nel concetto di strutture materialmente costruite con l’opera dell’uomo. La Corte d’Appello ha poi aggiuntivamente motivato sull’etimologia del termine “edificazioni” ed ha sottolineato anche che la locuzione “concesse dalle leggi vigenti”, ad esse riferita nell’atto costitutivo, rappresenta ulteriore conferma del riferimento esclusivo del divieto di realizzazione nella fascia di 30 metri in questione alle costruzioni, che necessitano sul piano amministrativo di provvedimenti concessori, e non alla piantumazione di alberi di alto fusto, che non richiede concessione. Va aggiunto che se è vero che la tutela della proprietà apprestata dall’art. 42 della Costituzione è ininfluente ai fini della determinazione del contenuto e dell’estensione del diritto di servitù prediale, un ostacolo all’interpretazione proposta dalla ricorrente deriva semmai dal fatto che l’atto costitutivo di servitù prediale, peraltro soggetto a trascrizione nei pubblici registri, in base all’art. 1350 n. 4) cod. civ. richiede a pena di nullità la forma scritta, per cui un’estensione del divieto convenzionale relativo alla fascia di trenta metri dal limite meridionale dell’edificio esistente alla piantumazione di alberi ad alto fusto, non espressamente prevista nell’atto costitutivo, non sarebbe validamente pattuita. La Corte d’Appello poi, al pari del Tribunale di Ancona, avendo compiutamente ricostruito la comune intenzione delle parti ed il contenuto della servitù di panorama utilizzando i criteri previsti dagli articoli 1362-1371 cod. civ., non ha avuto alcun bisogno di ricorrere ai criteri interpretativi sussidiari degli articoli 1063 e seguenti del codice civile, per cui in particolare è risultato inapplicabile il criterio dell’art. 1065 comma 2° cod. civ. secondo il quale nel dubbio circa l’estensione e le modalità di esercizio la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio per il fondo servente. Da ultimo si deve notare che l’indagine sull’effettiva volontà dei contraenti in tema di costituzione di servitù prediale rappresenta un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se non nei limiti dell’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. (vedi in tal senso Cass.n. 14711/2019) e che l’interpretazione data dai giudici di merito nell’individuazione della comune intenzione delle parti è comunque plausibile ed adeguatamente supportata sul piano motivazionale, anche se non coincidente con la diversa interpretazione auspicata dalla ricorrente. Quanto al richiamo alla violazione da parte del Battaglia dell’art. 1067 comma 2° cod. civ., secondo il quale il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l’esercizio della servitù o a renderlo più incomodo, si tratta di deduzione nuova ed inammissibile, in quanto la Carletti nell’originaria citazione ha sostenuto che il suo diritto di servitù convenzionale già vietasse al proprietario del fondo servente di piantumare alberi ad alto fusto nella fascia di trenta metri dal limite meridionale dell’edificio esistente, o in subordine che il Battaglia con tale piantumazione e con la mancata potatura degli alberi avesse compiuto degli atti emulativi, ma non ha lamentato che siano intervenute innovazioni sul fondo servente tali da rendere più incomodo l’esercizio della servitù convenzionalmente costituita per le sole edificazioni, e comunque una volta riconosciuta la tutela convenzionale del diritto di veduta della Carletti solo rispetto alle edificazioni non può essere invocato il piantamento di alberi nella fascia di rispetto come illecita lesione della servitù convenzionale, costituendo piuttosto estrinsecazione della residua facoltà di godimento del fondo servente già di proprietà del Battaglia. Col terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. dell’art. 1 quinquies della L. n. 431/1985 in quanto la Corte d’Appello nel ritenere decisivo ai fini dell’esclusione dalla nozione di “edificazioni” il riferimento nel titolo costitutivo della servitù al rilascio per esse di concessioni, non avrebbe tenuto conto che in zona soggetta a vincolo paesaggistico, quale il [OSCURATO:PERSONA] del Conero nel quale l’immobile oggetto di causa era ubicato, anche la piantumazione di alberi ad alto fusto era soggetta ad autorizzazione. Il terzo motivo è inammissibile in quanto inerente ad un profilo non dedotto nei due precedenti gradi di giudizio, e comunque è infondato in quanto nelle zone soggette a vincolo paesaggistico la piantumazione degli alberi, così come la potatura, sono soggette ad autorizzazione e non a concessione, per cui l’atto costitutivo parlando di “edificazioni concesse dalle leggi vigenti” non poteva certo riferirsi alla piantumazione di alberi di alto fusto. Col quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. dell’art. 833 cod. civ.. Deduce la ricorrente che la Corte d’Appello rigettando la domanda risarcitoria per atti emulativi per la mancata prova che il Battaglia avesse piantato gli alberi di alto fusto al solo scopo di nuocere alla Carletti e che tale piantumazione non avesse arrecato alcun vantaggio al Battaglia, non avrebbe inquadrato correttamente la vicenda, in quanto la Carletti aveva considerato emulativa non la piantumazione degli alberi di alto fusto ad una distanza inferiore a 30 metri dalla parete meridionale dell’edificio in sé, ma la sistematica inerzia del Battaglia nel curarne la manutenzione, per non avere fatto potare gli alberi affinché non avessero chiome che pregiudicassero la vista mare del suo appartamento sul promontorio del Conero. Il quarto motivo è parimenti inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ. Come già rilevato dal Tribunale di Ancona in primo grado, l’atto emulativo non può essere una condotta omissiva, sia perché l’art. 833 cod. civ. vieta al proprietario il compimento di atti, sia perché è configurabile un atto emulativo se manca qualsiasi vantaggio per il suo autore ed il non fare determina sempre un vantaggio in termini di risparmio di spesa e/o di energia psico-fisica (vedi in tal senso Cass.n.10250/1997). L’art. 833 cod. civ. richiede poi espressamente che l’atto emulativo non abbia altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri, per cui la mancata prova di tale elemento soggettivo, accompagnata dalla considerazione che gli alberi di alto fusto sono stati impiantati dal Battaglia per uno scopo decorativo e di abbellimento del suo terreno, peraltro in conformità alla rigogliosa vegetazione del [OSCURATO:PERSONA] del Conero nel quale il terreno è ubicato, giustificava pienamente il rigetto della domanda subordinata della Carletti di risarcimento danni per atti emulativi. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- q uater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto. P.Q.M. La Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile , dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento , in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese ed € 5