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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2024

Cassazione n. 15229/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 393 e 629 cod. pen., è manifestamente infondato ( si vedano le argomentazioni del giudice di appello che, a pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata, in esito all'appello del RG., ha riqualificato il fatto in termini di estorsione tentata, in conformità con indirizzi ermeneutici consolidati : Sez. 2, n. 6818 del 31/01/2013, Rv. 254501; Sez. 6, n. 51949 del 20/09/2018, Rv. 274508); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore Il presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 393 e 629 cod. pen., è manifestamente infondato ( si vedano le argomentazioni del giudice di appello che, a pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata, in esito all'appello del RG., ha riqualificato il fatto in termini di estorsione tentata, in conformità con indirizzi ermeneutici consolidati : Sez. 2, n. 6818 del 31/01/2013, Rv. 254501; Sez. 6, n. 51949 del 20/09/2018, Rv. 274508); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore Il presidente
Sentenza Cassazione n. 15229/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris