CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 marzo 2023
Cassazione n. 09049/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24153/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (BSSCST61E63F2L5F) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 5152/2019 depositata il 17/12/2019, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato l’avviso di accertamento Tari per l’annualità 2016, emesso dal Comune di Cernusco sul Naviglio. 2.Il ricorso è stato rigettato in primo grado, con sentenza confermata in appello. Nella sentenza della Commissione tributaria regionale si legge: “il regolamento comunale applicato nel caso di specie risulta coerente con il quadro di riferimento…. È stato effettuato un sopralluogo da parte dei tecnici del Comune, in data 8.08.2005 e sulla base dei dati rilevati in quella occasione si sono quantificate le superfici tassabili, tenendo conto della tipologia dei rifiuti prodotti e della destinazione delle diverse aree …il Comune …ha correttamente previsto…forme di riduzione non solo di tipo quantitativo in modo indistinto per tutte le attività produttive, ma anche di tipo qualitativo in ragione delle diverse categorie di attività produttive”. 3.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente. 4.Ha resistito con controricorso il Comune. 5.Fissata l'adunanza camerale del 16 marzo 2023, la causa è stata trattata in camera di consiglio, che si è svolta con modalità da remoto, ai sensi dell’art. 140bis disp.att.cod.proc.civ., in virtù di provvedimento del Presidente del collegio. Risultano depositate memorie di entrambe le parti, anche in occasione della precedente udienza (originariamente fissata presso la Sesta Sezione, sottosezione Quinta). [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso la contribuente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., la violazione degli artt. 1, comma 649, della legge n. 147 del 2013, 184 del d.lgs. n. 152 del 2006, del principio comunitario “chi inquina paga”, della risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2 del 2014, degli artt. 10 e 10-bis del regolamento comunale T.a.r.i., avendo dedotto e provato di produrre solo rifiuti pericolosi o, comunque, speciali, che sono del tutto esclusi dalla tassazione, come confermato dal M.U.D. 2016 e dalla fatture degli smaltitori, sicché il proprio stabilimento industriale avrebbe dovuto essere interamente escluso dalla tassazione e non solo in misura alquanto limitata. La censura è inammissibile. La sentenza impugnata non è incorsa nella denunciata violazione di legge, in quanto ha ritenuto legittimo l’accertamento impugnato proprio perché sono state completamente escluse dalla tassazione le aree destinate, in via continuativa e prevalente, alla produzione di rifiuti pericolosi o speciali non assimilabili a quelli urbani: aree la cui estensione è stata accertata, secondo quanto affermato dai giudici di merito, nel corso di un sopralluogo svolto nel 2005, rispetto a cui la società ricorrente non ha documentato alcuna modifica dello stato dei luoghi (“sulla base dei dati rilevati in occasione del sopralluogo del 2005, rispetto ai quali non è stata documentata dalla parte alcuna modifica dello stato dei luoghi, non risultano essere state tassate superfici produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilabili e/o di rifiuti pericolosi; la quantificazione della pretesa è stata correttamente operata, tenendo legittimamente conto delle riduzioni quantitative e qualitative previste dal Regolamento comunale, sia sulla parte fissa sia sulla parte variabile della tariffa, in funzione della destinazione delle diverse aree e della tipologia di rifiuti prodotta”). In realtà, con la asserita violazione di legge, si è contestato l’accertamento di merito, contenuto nella sentenza impugnata (in cui si è escluso che la ricorrente abbia prodotto nell’anno in esame solo rifiuti pericolosi o non assimilabili agli urbani): accertamento che, tuttavia, non è sindacabile in questa sede di legittimità. Né il motivo può essere ricondotto, previa riqualificazione, all’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., che risulta inammissibile, in virtù dell’art. 342- ter cod.proc.civ., in caso di doppia conforme. Solo per completezza va sottolineato che i precedenti di questa Corte, citati dalla ricorrente, a lei favorevoli, non sono pertinenti in quanto presuppongono uno un problema motivazionale della sentenza impugnata, che non ricorre, invece, nel caso di specie, e l’altro un diverso accertamento di fatto, nel vigore, peraltro, di un differente quadro normativo, relativo ad elementi variabili della fattispecie, che, quindi, non forma oggetto di giudicato applicabile ad annualità diverse (in proposito, v. Cass., Sez. civ. 4,15/03/2019, n. 7417, secondo cui il giudicato formatosi su alcune annualità fa stato con riferimento anche ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che costituiscono elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente ma non con riferimento ad elementi variabili). 2. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., l’omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale su tre delle censure di appello (la terza, la quarta e la quinta, riferite alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, agli altri precedenti della Commissione tributaria regionale della Lombardia, all’interrogazione parlamentare del 28/11/2018). Neppure tale motivo merita accoglimento, in quanto le censure de quibus, anche se non esplicitamente affrontate, risultano implicitamente rigettate in considerazione dell’ampia ed esaustiva ricostruzione del quadro normativo e fattuale effettuato nella sentenza impugnata. Invero, il motivo si riferisce non a vere ed autonome domande o censure di appello, ma a mere argomentazioni difensive, rispetto alle quali non è configurabile il vizio di omessa pronuncia. Deve, difatti, ribadirsi che non ricorre il vizio di mancata pronuncia qualora la questione sollevata in appello, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione assunta, così risultandone l'implicito rigetto, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione (Cass., Sez. civ. 3, 6/11/2020, n. 24953). A ciò s i aggiunga che, nel caso di denuncia, in sede di ricorso per cassazione, del vizio di omessa pronuncia, è necessaria l'illustrazione del carattere decisivo della prospettata violazione, dimostrando che ha riguardato una questione astrattamente rilevante, posto che, altrimenti, si dovrebbe cassare inutilmente la decisione gravata (Cass., Sez. civ. 6- 3, 2/08/2016, n. 16102), mentre la ricorrente non si è proprio soffermata su tale aspetto. 3.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguonola soccombenza. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente Comune, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 3.000,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi ed oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente,