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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 gennaio 2026

Cassazione n. 02379/2026

Testo disponibile della fonte

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AINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25275/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]’ STEFANO e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrenti – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, n. 3812/01/2023, depositata in data 23 giugno 2023; sul ricorso iscritto al n. 12990/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: Estinzione della società -Responsabilità dei soci e del liquidatore - Ricorso per cassazione- Omessa notifica al liquidatore -Rinnovazione AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, n. 6095/14/2022, depositata in data 19 dicembre 20223.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate notificava, in data 15 ottobre 2018, a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di soci, i primi due, e di liquidatore, il terzo, della [OSCURATO:SOCIETA]., società cancellata dal registro delle imprese a far data dal 30 novembre 2017,l’avviso di accertamento n.

TK503R903043 ( il diverso numero indicato da ADE nel ricorso per cassazione, TK506R903575/2018, è il frutto di un mero errore materiale), emesso ex art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, con il quale veniva accertato un reddito di impresa, relativo all’anno 2013, pari ad Euro 455.008,00, in capo alla società( e, per l’effetto, liquidata IRES per Euro 125.127,00) e un maggior valore della produzione, in relazione al medesimo anno, pari ad Euro 563.596,00 (e, per l’effetto, liquidata IRAP per Euro 27.183,00).

L’avviso scaturiva da un accertamento induttivo eseguito dall’Ufficio in esito alla mancata risposta al questionario inviato alla società, con il quale si richiedeva documentazione contabile ed extracontabile per l’anno di imposta 2013, in relazione al quale la società aveva presentato la dichiarazione IVA (indicando un credito di Euro 16.776,00) ed omesso la presentazione di quella dei redditi.

I soci ed il liquidatore impugnavano , con un unico ricorso, l’avviso di accertamento innanzi alla CTP di Roma, deducendo: a) il difetto di sottoscrizione dell’atto; b) la violazione del principio del contraddittorio preventivo; c) la carenza di motivazione; d) la responsabilità limitata degli ex soci; e) l’illegittima applicazione delle sanzioni.

La CTP accoglieva il ricorso dei contribuenti, rilevando la carenza motivazionale dell’avviso impugnato in punto di responsabilità dei soci e dell’ex liquidatore della società.

2. Interposto gravame dall’Ufficio, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio confermava la sentenza gravata richiamando l’art. 2495 c.c. ed i limiti alla responsabilità dei soci di una società dopo la cancellazione dal registro delle imprese ivi dettati.

3. Avverso la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio(notificato solo ai socie rubricato al n.r.g. 25275/2023), affidandosi ad un unico motivo.

I contribuenti hanno resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso in quanto non notificato all’ex liquidatore, parte dei pregressi gradi di giudizio.

L’Ufficio ha depositato istanza di riunione dei ricorsi rubricati ai nn.rr.gg. 5273/2019 e 12990/2024 al presente giudizio, attesa l’identità soggettiva (riguardando anche gli altri ricorsi i soci della [OSCURATO:SOCIETA].).

Con ordinanza n. 27794/2024 questa Corte rinviava il giudizio a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione agitata con l'unico motivo di ricorso e rimessa al supremo consesso con l’ordinanza n. 7425/2023 e per la trattazione congiunta con gli altri giudizi, rubricati ai nn.rr.gg. 5273/2019 e 12990/2024.

4. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento n.

TK501R903049/2018, con il quale gli veniva imputato, nella sua veste di socio all’80,00% delle quote della società [OSCURATO:SOCIETA]., e, quindi, recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per l’anno 2013, un reddito di capitale pari ad Euro 364.006,40.

L’atto impositivo impugnato traeva origine dall’avviso di accertamento n.

TK503R903043, emesso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (e notificato il 15 ottobre 2018), società a ristretta base cancellata dal registro delle imprese il 30 novembre 2017, per maggiori ricavi non dichiarati pari ad Euro 455.008,00, considerati quali utili extracontabili oggetto di distribuzione a favore dei soci.

Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle entrate sostenendo la legittimità del suo operato.

La CTP di Roma accoglieva il ricorso rilevando un vizio di sottoscrizione dell’avviso e la sua emissione in data successiva all’estinzione della società.

5. L’Ufficio proponeva appello innanzi alla Commissione tributaria regionale (poi Corte di giustizia tributaria di secondo grado) del Lazio deducendo, preliminarmente, la valida sottoscrizione dell’avviso ed evidenziando, nel merito, che con l’avviso impugnato l’Agenzia aveva richiesto imposte dovute per redditi conseguiti dal socio personalmente sulla base della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili della società.

Il contribuente si costituiva chiedendo sospendersi il giudizio in attesa della definizione di quello avente ad oggetto l’avviso di accertamento societario.

La CGT-2, rigettata l’istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c., riformava la sentenza di primo grado ritenendo corretto l’operato dell’Ufficio.

6. Avverso la decisione della CGT-2 ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a due motivi.

Il ricorso è stato iscritto al n.r.g. 12990/2024.

L’Ufficio resiste con controricorso.

7. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale del 20 gennaio 2026, nel corso della quale sono stati trattati ambedue i ricorsi.

Considerato che:

1. Preliminarmente va disposta la riunione del giudizio n.r.g. 12990/2024 a quello recante n.r.g. 25275/2023, attesa l’evidente connessione per pregiudizialità, poiché hanno ad oggetto , in relazione al medesimo anno di imposta (2013), l’uno, l’avviso di accertamento societario per IRES ed IRAP, l’altro, l’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio ai fini IRPEF sulla base della presunzione della distribuzione degli utili extracontabili trattandosi di società a ristretta base azionaria, come conseguenza del primo.

2. Ciò posto, il ricorso rubricato al n.r.g. 25275/2023 non risulta notificato all’ex liquidatore, [OSCURATO:PERSONA], che aveva partecipato al giudizio, nei pregressi gradi di merito, avendo proposto, unitamente ai due soci, il ricorso introduttivo.

Trattandosi di litisconsorzio necessario processuale, l’omessa notifica del ricorso all’ex liquidatore non è causa di inammissibilità dell’impugnazione, dovendo ordinarsi alla ricorrente l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

Va, infine, disposta a cura della cancelleria l’acquisizione dei fascicoli di merito di ambedue i giudizi, essendo necessaria ai fini della decisione dei motivi di ricorso.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] la riunione del giudizio n.r.g. 12990/2024 a quello rubricato al n.r.g. 25275/2023; rinvia a nuovo ruolo, concedendo all’Agenzia delle entrate termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento, per la notifica del ricorso rubricato al n.r.g. 25275/2023 ad Ahmed

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
AINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25275/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]’ STEFANO e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrenti – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, n. 3812/01/2023, depositata in data 23 giugno 2023; sul ricorso iscritto al n. 12990/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: Estinzione della società -Responsabilità dei soci e del liquidatore - Ricorso per cassazione- Omessa notifica al liquidatore -Rinnovazione AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, n. 6095/14/2022, depositata in data 19 dicembre 20223. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate notificava, in data 15 ottobre 2018, a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di soci, i primi due, e di liquidatore, il terzo, della [OSCURATO:SOCIETA]., società cancellata dal registro delle imprese a far data dal 30 novembre 2017,l’avviso di accertamento n. TK503R903043 ( il diverso numero indicato da ADE nel ricorso per cassazione, TK506R903575/2018, è il frutto di un mero errore materiale), emesso ex art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, con il quale veniva accertato un reddito di impresa, relativo all’anno 2013, pari ad Euro 455.008,00, in capo alla società( e, per l’effetto, liquidata IRES per Euro 125.127,00) e un maggior valore della produzione, in relazione al medesimo anno, pari ad Euro 563.596,00 (e, per l’effetto, liquidata IRAP per Euro 27.183,00). L’avviso scaturiva da un accertamento induttivo eseguito dall’Ufficio in esito alla mancata risposta al questionario inviato alla società, con il quale si richiedeva documentazione contabile ed extracontabile per l’anno di imposta 2013, in relazione al quale la società aveva presentato la dichiarazione IVA (indicando un credito di Euro 16.776,00) ed omesso la presentazione di quella dei redditi. I soci ed il liquidatore impugnavano , con un unico ricorso, l’avviso di accertamento innanzi alla CTP di Roma, deducendo: a) il difetto di sottoscrizione dell’atto; b) la violazione del principio del contraddittorio preventivo; c) la carenza di motivazione; d) la responsabilità limitata degli ex soci; e) l’illegittima applicazione delle sanzioni. La CTP accoglieva il ricorso dei contribuenti, rilevando la carenza motivazionale dell’avviso impugnato in punto di responsabilità dei soci e dell’ex liquidatore della società. 2. Interposto gravame dall’Ufficio, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio confermava la sentenza gravata richiamando l’art. 2495 c.c. ed i limiti alla responsabilità dei soci di una società dopo la cancellazione dal registro delle imprese ivi dettati. 3. Avverso la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio(notificato solo ai socie rubricato al n.r.g. 25275/2023), affidandosi ad un unico motivo. I contribuenti hanno resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso in quanto non notificato all’ex liquidatore, parte dei pregressi gradi di giudizio. L’Ufficio ha depositato istanza di riunione dei ricorsi rubricati ai nn.rr.gg. 5273/2019 e 12990/2024 al presente giudizio, attesa l’identità soggettiva (riguardando anche gli altri ricorsi i soci della [OSCURATO:SOCIETA].). Con ordinanza n. 27794/2024 questa Corte rinviava il giudizio a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione agitata con l'unico motivo di ricorso e rimessa al supremo consesso con l’ordinanza n. 7425/2023 e per la trattazione congiunta con gli altri giudizi, rubricati ai nn.rr.gg. 5273/2019 e 12990/2024. 4. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento n. TK501R903049/2018, con il quale gli veniva imputato, nella sua veste di socio all’80,00% delle quote della società [OSCURATO:SOCIETA]., e, quindi, recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per l’anno 2013, un reddito di capitale pari ad Euro 364.006,40. L’atto impositivo impugnato traeva origine dall’avviso di accertamento n. TK503R903043, emesso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (e notificato il 15 ottobre 2018), società a ristretta base cancellata dal registro delle imprese il 30 novembre 2017, per maggiori ricavi non dichiarati pari ad Euro 455.008,00, considerati quali utili extracontabili oggetto di distribuzione a favore dei soci. Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle entrate sostenendo la legittimità del suo operato. La CTP di Roma accoglieva il ricorso rilevando un vizio di sottoscrizione dell’avviso e la sua emissione in data successiva all’estinzione della società. 5. L’Ufficio proponeva appello innanzi alla Commissione tributaria regionale (poi Corte di giustizia tributaria di secondo grado) del Lazio deducendo, preliminarmente, la valida sottoscrizione dell’avviso ed evidenziando, nel merito, che con l’avviso impugnato l’Agenzia aveva richiesto imposte dovute per redditi conseguiti dal socio personalmente sulla base della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili della società. Il contribuente si costituiva chiedendo sospendersi il giudizio in attesa della definizione di quello avente ad oggetto l’avviso di accertamento societario. La CGT-2, rigettata l’istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c., riformava la sentenza di primo grado ritenendo corretto l’operato dell’Ufficio. 6. Avverso la decisione della CGT-2 ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a due motivi. Il ricorso è stato iscritto al n.r.g. 12990/2024. L’Ufficio resiste con controricorso. 7. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale del 20 gennaio 2026, nel corso della quale sono stati trattati ambedue i ricorsi. Considerato che: 1. Preliminarmente va disposta la riunione del giudizio n.r.g. 12990/2024 a quello recante n.r.g. 25275/2023, attesa l’evidente connessione per pregiudizialità, poiché hanno ad oggetto , in relazione al medesimo anno di imposta (2013), l’uno, l’avviso di accertamento societario per IRES ed IRAP, l’altro, l’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio ai fini IRPEF sulla base della presunzione della distribuzione degli utili extracontabili trattandosi di società a ristretta base azionaria, come conseguenza del primo. 2. Ciò posto, il ricorso rubricato al n.r.g. 25275/2023 non risulta notificato all’ex liquidatore, [OSCURATO:PERSONA], che aveva partecipato al giudizio, nei pregressi gradi di merito, avendo proposto, unitamente ai due soci, il ricorso introduttivo. Trattandosi di litisconsorzio necessario processuale, l’omessa notifica del ricorso all’ex liquidatore non è causa di inammissibilità dell’impugnazione, dovendo ordinarsi alla ricorrente l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento. Va, infine, disposta a cura della cancelleria l’acquisizione dei fascicoli di merito di ambedue i giudizi, essendo necessaria ai fini della decisione dei motivi di ricorso. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] la riunione del giudizio n.r.g. 12990/2024 a quello rubricato al n.r.g. 25275/2023; rinvia a nuovo ruolo, concedendo all’Agenzia delle entrate termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento, per la notifica del ricorso rubricato al n.r.g. 25275/2023 ad Ahmed
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