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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 12056/2026

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ontroNACCHIA [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];1638 - controricorrente -avverso la sentenza n. 165/2022 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 29/03/2022 R.G.N. 1406/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del01/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23864/2022Numero sezionale 1638/2026Numero di raccolta generale 12056/2026Data pubblicazione 30/04/20261.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Milano ha confermato ilrigetto della domanda dell’odierno ricorrente intesa, previa declaratoria di nullità,invalidità, inefficacia dei verbali di conciliazione sindacale del maggio e del giugno 2016,alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ex datrice di lavoro, alle differenze retributivematurate nel corso del rapporto di lavoro per indennità di trasferta, lavoro straordinario,indennità di disagio, Rol non goduti, 13^ e 14^ mensilità e tfr.2.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla basedi tre motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso; entrambe le parti hannodepositato memoria.3.

All’ esito della camera di consiglio il Collegio si è riservato il deposito della ordinanzanel termine di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ex art. 360 comma 1 n. 3c.p.c. violazione dell’art. 2113 comma 4 c.c. e dell’art. 412 ter c.p.c., censurando lasentenza impugnata per avere ritenuto che la violazione delle disposizioni del c.c.n.l.Logistica, Trasporto, Merci e Spedizione relative alle modalità di svolgimento dellaprocedura di conciliazione in sede sindacale, non comportasse la invalidità ex art. 2113c.c. delle due conciliazioni stipulate nei locali aziendali, trattandosi di procedurameramente facoltativa che non precludeva al lavoratore il ricorso, in alternativa, a quelladinanzi alla commissione di conciliazione.2.

Con il secondo motivo deduce ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsaapplicazione dell’art. 11 ter c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] e Spedizione e delRegolamento relativo a “Conciliazione ed Arbitrato”, allegato al contratto collettivo,censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto valide le due conciliazioniNumero registro generale 23864/2022Numero sezionale 1638/2026nonostante il fatto che le stesse fossero state adottate in violaNzuimoenroed i rdacecollltea gerniecrhaleia12m05a6/t2e02 6Data pubblicazione 30/04/2026procedure.3.

Con il terzo motivo deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione efalsa applicazione degli artt. 272 e 2729 c.c. censurando la sentenza impugnata per avereritenuto conferito da parte del lavoratore il mandato al sindacalista conciliatore.4.

Con il quarto motivo deduce ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. violazione dell’art. 112c.p.c. per omessa pronunzia sulla domanda di pagamento della indennità di trasferta; insubordine, deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. art. 132, comma 2 n. 4c.p.c, dell’art. 118 disp att. c.p.c. e dell’art. 111, comma 6 Cost. per apparenza dimotivazione in relazione a tale domanda.5.

I primi tre motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per connessione, sonofondati nei seguenti limiti.5.1.

La Corte di merito ha respinto il motivo di gravame con il quale il lavoratore avevadenunziato il mancato rispetto della procedura di conciliazione stabilita dal contrattocollettivo, osservando che per quanto concerneva la presunta violazione dell’art. 11 terc.c.n.l.

Autotrasporto, la stessa non introduceva un obbligo a carico del lavoratore tale daprecludergli il ricorso alla procedura di cui all’art. 410 c.p.c. e ad invalidarne gli esiti; hainoltre respinto, per mancanza di prova, della quale ha ritenuto onerato il lavoratore, ladoglianza con la quale questi lamentava sotto diversi profili il difetto di effettività diassistenza da parte del rappresentante sindacale presente alle due conciliazionisottoscritte, per come pacifico, presso la sede dell’azienda.5.2.

Tanto premesso, le censure che denunziano, sotto vari profili, la violazione dellaprocedura di conciliazione prevista dal contratto collettivo e criticano la affermazione dellaCorte di merito in ordine alla irrilevanza della pretesa violazione della detta procedurarisultano inammissibili.5.3.

Innanzitutto, parte ricorrente non chiarisce in relazione alla prospettata violazionedell’art. 11 ter del contratto collettivo in cosa sia consistito il pregiudizio scaturito allavoratore, di talché sotto questo profilo la censura risulta genericamente articolata.

IlNumero registro generale 23864/2022Numero sezionale 1638/2026mancato esperimento della procedura stabilita in via convenzionaNleum edroadlil era ccpolatargtein ecraolel l1e20t5t6iv/2e02 6Data pubblicazione 30/04/2026non è infatti di per sé destinata ad incidere sull’accordo conciliativo stipulato dal lavoratoreal di fuori di essa; la validità ed efficacia di detta conciliazione deve infatti essere verificatain conformità della previsione dell’art. 2113 c.c.5.4.

In secondo luogo, l’affermazione della Corte di merito che “neutralizza” lapresunta violazione della procedura di conciliazione stabilità dalle parti collettive per il solofatto che il lavoratore avrebbe comunque la possibilità di ricorrere alla procedura di cuiall’art. 410 c.p.c., si rivela argomentazione del tutto ininfluente ai fini di causa in quantonon aderente alla concreta fattispecie nella quale viene in rilievo non l’alternatività dellaprocedura di conciliazione in sede sindacale, rispetto a quella in sede amministrativa exart. 410 c.p.c., sedi entrambe “protette,” bensì tra l’espletamento di una conciliazione insede sindacale e un accordo conciliativo sottoscritto presso la sede aziendale.5.5.

In relazione alla denunzia di invalidità, ai sensi dell’art. 2113 c.c., delle dueconciliazioni stipulate, per come pacifico, presso la sede aziendale, il Collegio ritiene didare continuità alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la sede aziendale nonpuò essere annoverata tra le sedi protette mancando del carattere di neutralitàindispensabile a garantire, unitamente all'assistenza prestata dal rappresentantesindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore (Cass. n. 10065/2024); èstato infatti chiarito che la sottoscrizione dell'accordo presso la sede di un sindacato, inconformità alle previsioni dell'art. 412-ter c.p.c. e del contratto collettivo applicabile, noncostituisce, infatti, un requisito formale, ma funzionale, in quanto volto ad assicurare chela volontà del lavoratore sia espressa in modo genuino e non coartato; ne consegue chela stipula di un accordo conciliativo presso una sede diversa non produceun effetto invalidante sulla transazione se il datore di lavoro prova che il dipendente haavuto, grazie all'effettiva assistenza sindacale, piena consapevolezza delle dichiarazioninegoziali sottoscritte (Cass. 1975/2024).5.6.

Dall’applicazione del principio richiamato deriva che poiché la prova dellaeffettività dell’assistenza sindacale, nello specifico contestata dal lavoratore, ricadeva sullaparte datoriale, la sentenza impugnata è incorsa in errore di diritto là dove, sulla base dienunciati che peraltro dichiaratamente avevano riguardo a transazioni sottoscritte in sedeNumero registro generale 23864/2022Numero sezionale 1638/2026protetta, ha mostrato di ritenere tale onere a carico del lavoratoreN u m(sereo nditreacncozltag,e pnearagle.1 2705,6 3/20°2 6Data pubblicazione 30/04/2026cpv) e quindi deciso la controversia in applicazione della regola residuale dell’art. 2697c.c. .6.

In relazione a quest’ultimo profilo si impone pertanto la cassazione con rinvio dellasentenza impugnata.7.

Il quarto motivo di ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza.7.1.

Per costante giurisprudenza della S.C., nel giudizio di legittimità, la deduzione delvizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudicedi merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili eritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze sianopuntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e nongenericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì,dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte,onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondoluogo, della decisività delle questioni prospettatevi.

Pertanto, non essendo detto viziorilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intantopuò esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principiodi autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperatoall'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere adun'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. n. 28072/2021, Cass.n.15367/2014)7.2.

Tale onere non risulta nello specifico osservato in quanto la parte ricorrente nonha specificato se ed in che termini la domanda in oggetto era stata formulata nell’ambitodel giudizio di primo grado e quindi, stante il rigetto del ricorso in prime cure, coltivata inappello.

Le considerazioni che precedono escludono altresì il vizio di omessa motivazione,dedotto in via subordinata richiedendosi per la relativa configurabilità la dimostrazionedella formulazione di una rituale domanda disattesa sulla base di ragioni non esplicitate.8.

Alla Corte di rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 23864/2022Numero sezionale 1638/2026 P.Q.MData pubblicazione 30/04/2026La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione.

Cassa la sentenza impugnata inrelazione alle censure accolte e rinvia alla Corte di appello di Milano in diversacomposizione, alla quale demanda il regolamento delle spese del giudizio di legittimitàRoma, così deciso nella camera di consiglio del 1° aprile 2026La PresidenteAdriana Doronzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ontroNACCHIA [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];1638 - controricorrente -avverso la sentenza n. 165/2022 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 29/03/2022 R.G.N. 1406/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del01/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23864/2022Numero sezionale 1638/2026Numero di raccolta generale 12056/2026Data pubblicazione 30/04/20261. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Milano ha confermato ilrigetto della domanda dell’odierno ricorrente intesa, previa declaratoria di nullità,invalidità, inefficacia dei verbali di conciliazione sindacale del maggio e del giugno 2016,alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ex datrice di lavoro, alle differenze retributivematurate nel corso del rapporto di lavoro per indennità di trasferta, lavoro straordinario,indennità di disagio, Rol non goduti, 13^ e 14^ mensilità e tfr.2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla basedi tre motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso; entrambe le parti hannodepositato memoria.3. All’ esito della camera di consiglio il Collegio si è riservato il deposito della ordinanzanel termine di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ex art. 360 comma 1 n. 3c.p.c. violazione dell’art. 2113 comma 4 c.c. e dell’art. 412 ter c.p.c., censurando lasentenza impugnata per avere ritenuto che la violazione delle disposizioni del c.c.n.l.Logistica, Trasporto, Merci e Spedizione relative alle modalità di svolgimento dellaprocedura di conciliazione in sede sindacale, non comportasse la invalidità ex art. 2113c.c. delle due conciliazioni stipulate nei locali aziendali, trattandosi di procedurameramente facoltativa che non precludeva al lavoratore il ricorso, in alternativa, a quelladinanzi alla commissione di conciliazione.2. Con il secondo motivo deduce ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsaapplicazione dell’art. 11 ter c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] e Spedizione e delRegolamento relativo a “Conciliazione ed Arbitrato”, allegato al contratto collettivo,censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto valide le due conciliazioniNumero registro generale 23864/2022Numero sezionale 1638/2026nonostante il fatto che le stesse fossero state adottate in violaNzuimoenroed i rdacecollltea gerniecrhaleia12m05a6/t2e02 6Data pubblicazione 30/04/2026procedure.3. Con il terzo motivo deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione efalsa applicazione degli artt. 272 e 2729 c.c. censurando la sentenza impugnata per avereritenuto conferito da parte del lavoratore il mandato al sindacalista conciliatore.4. Con il quarto motivo deduce ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. violazione dell’art. 112c.p.c. per omessa pronunzia sulla domanda di pagamento della indennità di trasferta; insubordine, deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. art. 132, comma 2 n. 4c.p.c, dell’art. 118 disp att. c.p.c. e dell’art. 111, comma 6 Cost. per apparenza dimotivazione in relazione a tale domanda.5. I primi tre motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per connessione, sonofondati nei seguenti limiti.5.1. La Corte di merito ha respinto il motivo di gravame con il quale il lavoratore avevadenunziato il mancato rispetto della procedura di conciliazione stabilita dal contrattocollettivo, osservando che per quanto concerneva la presunta violazione dell’art. 11 terc.c.n.l. Autotrasporto, la stessa non introduceva un obbligo a carico del lavoratore tale daprecludergli il ricorso alla procedura di cui all’art. 410 c.p.c. e ad invalidarne gli esiti; hainoltre respinto, per mancanza di prova, della quale ha ritenuto onerato il lavoratore, ladoglianza con la quale questi lamentava sotto diversi profili il difetto di effettività diassistenza da parte del rappresentante sindacale presente alle due conciliazionisottoscritte, per come pacifico, presso la sede dell’azienda.5.2. Tanto premesso, le censure che denunziano, sotto vari profili, la violazione dellaprocedura di conciliazione prevista dal contratto collettivo e criticano la affermazione dellaCorte di merito in ordine alla irrilevanza della pretesa violazione della detta procedurarisultano inammissibili.5.3. Innanzitutto, parte ricorrente non chiarisce in relazione alla prospettata violazionedell’art. 11 ter del contratto collettivo in cosa sia consistito il pregiudizio scaturito allavoratore, di talché sotto questo profilo la censura risulta genericamente articolata. IlNumero registro generale 23864/2022Numero sezionale 1638/2026mancato esperimento della procedura stabilita in via convenzionaNleum edroadlil era ccpolatargtein ecraolel l1e20t5t6iv/2e02 6Data pubblicazione 30/04/2026non è infatti di per sé destinata ad incidere sull’accordo conciliativo stipulato dal lavoratoreal di fuori di essa; la validità ed efficacia di detta conciliazione deve infatti essere verificatain conformità della previsione dell’art. 2113 c.c.5.4. In secondo luogo, l’affermazione della Corte di merito che “neutralizza” lapresunta violazione della procedura di conciliazione stabilità dalle parti collettive per il solofatto che il lavoratore avrebbe comunque la possibilità di ricorrere alla procedura di cuiall’art. 410 c.p.c., si rivela argomentazione del tutto ininfluente ai fini di causa in quantonon aderente alla concreta fattispecie nella quale viene in rilievo non l’alternatività dellaprocedura di conciliazione in sede sindacale, rispetto a quella in sede amministrativa exart. 410 c.p.c., sedi entrambe “protette,” bensì tra l’espletamento di una conciliazione insede sindacale e un accordo conciliativo sottoscritto presso la sede aziendale.5.5. In relazione alla denunzia di invalidità, ai sensi dell’art. 2113 c.c., delle dueconciliazioni stipulate, per come pacifico, presso la sede aziendale, il Collegio ritiene didare continuità alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la sede aziendale nonpuò essere annoverata tra le sedi protette mancando del carattere di neutralitàindispensabile a garantire, unitamente all'assistenza prestata dal rappresentantesindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore (Cass. n. 10065/2024); èstato infatti chiarito che la sottoscrizione dell'accordo presso la sede di un sindacato, inconformità alle previsioni dell'art. 412-ter c.p.c. e del contratto collettivo applicabile, noncostituisce, infatti, un requisito formale, ma funzionale, in quanto volto ad assicurare chela volontà del lavoratore sia espressa in modo genuino e non coartato; ne consegue chela stipula di un accordo conciliativo presso una sede diversa non produceun effetto invalidante sulla transazione se il datore di lavoro prova che il dipendente haavuto, grazie all'effettiva assistenza sindacale, piena consapevolezza delle dichiarazioninegoziali sottoscritte (Cass. 1975/2024).5.6. Dall’applicazione del principio richiamato deriva che poiché la prova dellaeffettività dell’assistenza sindacale, nello specifico contestata dal lavoratore, ricadeva sullaparte datoriale, la sentenza impugnata è incorsa in errore di diritto là dove, sulla base dienunciati che peraltro dichiaratamente avevano riguardo a transazioni sottoscritte in sedeNumero registro generale 23864/2022Numero sezionale 1638/2026protetta, ha mostrato di ritenere tale onere a carico del lavoratoreN u m(sereo nditreacncozltag,e pnearagle.1 2705,6 3/20°2 6Data pubblicazione 30/04/2026cpv) e quindi deciso la controversia in applicazione della regola residuale dell’art. 2697c.c. .6. In relazione a quest’ultimo profilo si impone pertanto la cassazione con rinvio dellasentenza impugnata.7. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza.7.1. Per costante giurisprudenza della S.C., nel giudizio di legittimità, la deduzione delvizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudicedi merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili eritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze sianopuntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e nongenericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì,dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte,onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondoluogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto viziorilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intantopuò esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principiodi autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperatoall'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere adun'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. n. 28072/2021, Cass.n.15367/2014)7.2. Tale onere non risulta nello specifico osservato in quanto la parte ricorrente nonha specificato se ed in che termini la domanda in oggetto era stata formulata nell’ambitodel giudizio di primo grado e quindi, stante il rigetto del ricorso in prime cure, coltivata inappello. Le considerazioni che precedono escludono altresì il vizio di omessa motivazione,dedotto in via subordinata richiedendosi per la relativa configurabilità la dimostrazionedella formulazione di una rituale domanda disattesa sulla base di ragioni non esplicitate.8. Alla Corte di rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 23864/2022Numero sezionale 1638/2026 P.Q.MData pubblicazione 30/04/2026La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata inrelazione alle censure accolte e rinvia alla Corte di appello di Milano in diversacomposizione, alla quale demanda il regolamento delle spese del giudizio di legittimitàRoma, così deciso nella camera di consiglio del 1° aprile 2026La PresidenteAdriana Doronzo
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