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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2021

Cassazione n. 45676/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 23 dicembre 2020 il Tribunale di sorveglianza di Salerno, provvedendo a seguito di sospensione cautelativa disposta il §dicembre 2020 ai sensi dell'art. 51-ter Ord. pen., revocava, con effetti ex tunc, la misura dell'affidamento in prova in casi particolari concessa ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 a [OSCURATO:PERSONA] in data 10 ottobre 2017, in relazione all'esecuzione della pena determinata con provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

In motivazione si evidenzia la gravità dei reati ascritti in sede cautelare al ricorrente -associazione finalizzata al traffico stupefacenti, numerosi episodi di spaccio, rapina aggravata e detenzione illegale di armi- tali da rivelare l'inesistenza, sin dall'inizio, di una adesione al processo rieducativo -viste anche le criticità registrate nel corso del periodo in comunità- e da far ritenere del tutto fallita la prova.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], lamentando erronea applicazione di legge e vizi della motivazione con riguardo alla statuizione in ordine all'efficacia della revoca a partire dall'inizio dell'esecuzione della misura.

Si afferma che la più grave violazione è avvenuta a distanza di un periodo considerevole rispetto all'inizio dell'affidamento e che il Tribunale avrebbe dovuto tener conto del consistente periodo di sottoposizione a programma terapeutico di tipo comunitario, trasformato in territoriale dal Magistrato di Sorveglianza -a dimostrazione dell'esito positivo-.

Ignorando ciò, la decisione di revoca ex tunc, basata su una motivazione apparente, ha violato i criteri fissati in materia dalla giurisprudenza di legittimità conformemente ai pronunciamenti della Corte costituzionale, poiché ha considerato la sola gravità del fatto compiuto dopo la trasformazione della misura (il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 -ed altro- per il quale era intervenuto l'arresto in fragranza), che aveva dato luogo alla violazione delle prescrizioni incompatibile con la prosecuzione della stessa.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi peraltro a sollecitare rivalutazioni in fatto non consentite nella presente sede di legittimità.Ed invero, l'apprezzamento dei fatti realizzato dal Tribunale si sottrae a censure, essendo basato su circostanze specifiche che denotano il perdurante inserimento del Corsini in circuiti criminali di elevata pericolosità.

Da ciò è derivata la considerazione, anch'essa ineccepibile, di un atteggiamento meramente strumentale del Corsini in sede di esecuzione della prova, tale da giustificare la revoca ex tunc del beneficio.

Le doglianze, pertanto, non individuano un vizio in diritto e si risolvono in una richiesta di rivalutazione di un punto della decisione scrutinato in modo compiuto nella decisione impugnata.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 1 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ÚJ) DEPOSITAT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 23 dicembre 2020 il Tribunale di sorveglianza di Salerno, provvedendo a seguito di sospensione cautelativa disposta il §dicembre 2020 ai sensi dell'art. 51-ter Ord. pen., revocava, con effetti ex tunc, la misura dell'affidamento in prova in casi particolari concessa ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 a [OSCURATO:PERSONA] in data 10 ottobre 2017, in relazione all'esecuzione della pena determinata con provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. In motivazione si evidenzia la gravità dei reati ascritti in sede cautelare al ricorrente -associazione finalizzata al traffico stupefacenti, numerosi episodi di spaccio, rapina aggravata e detenzione illegale di armi- tali da rivelare l'inesistenza, sin dall'inizio, di una adesione al processo rieducativo -viste anche le criticità registrate nel corso del periodo in comunità- e da far ritenere del tutto fallita la prova. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], lamentando erronea applicazione di legge e vizi della motivazione con riguardo alla statuizione in ordine all'efficacia della revoca a partire dall'inizio dell'esecuzione della misura. Si afferma che la più grave violazione è avvenuta a distanza di un periodo considerevole rispetto all'inizio dell'affidamento e che il Tribunale avrebbe dovuto tener conto del consistente periodo di sottoposizione a programma terapeutico di tipo comunitario, trasformato in territoriale dal Magistrato di Sorveglianza -a dimostrazione dell'esito positivo-. Ignorando ciò, la decisione di revoca ex tunc, basata su una motivazione apparente, ha violato i criteri fissati in materia dalla giurisprudenza di legittimità conformemente ai pronunciamenti della Corte costituzionale, poiché ha considerato la sola gravità del fatto compiuto dopo la trasformazione della misura (il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 -ed altro- per il quale era intervenuto l'arresto in fragranza), che aveva dato luogo alla violazione delle prescrizioni incompatibile con la prosecuzione della stessa. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi peraltro a sollecitare rivalutazioni in fatto non consentite nella presente sede di legittimità.Ed invero, l'apprezzamento dei fatti realizzato dal Tribunale si sottrae a censure, essendo basato su circostanze specifiche che denotano il perdurante inserimento del Corsini in circuiti criminali di elevata pericolosità. Da ciò è derivata la considerazione, anch'essa ineccepibile, di un atteggiamento meramente strumentale del Corsini in sede di esecuzione della prova, tale da giustificare la revoca ex tunc del beneficio. Le doglianze, pertanto, non individuano un vizio in diritto e si risolvono in una richiesta di rivalutazione di un punto della decisione scrutinato in modo compiuto nella decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ÚJ) DEPOSITAT
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