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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 10044/2022

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19 ORDINANZA sul ricorso 25743/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 96 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 13 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 20 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], - intimati - avverso la sentenza n. 1566/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 15/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. per azioni, quale creditrice di [OSCURATO:PERSONA] per la fideiussione rilasciata a garanzia dei debiti di Antonio & [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo la simulazione, ovvero l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., degli atti, contenuti nell'accordo di separazione consensuale omologato, con cui il primo aveva trasferito alla coniuge [OSCURATO:PERSONA] la metà del diritto di proprietà della casa coniugale e di un secondo immobile, nonché la metà dell'usufrutto di un terreno.

Intervennero nel giudizio [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., entrambe chiedendo che fosse dichiarata l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 degli atti di disposizione anche nei loro confronti.

Il Tribunale adito rigettò la domanda.

Avverso detta sentenza propose appello [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e appello incidentale [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA].

Si costituì [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., successore di [OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza di data 15 ottobre 2018 la Corte d'appello di Salerno, in accoglimento dell'appello, dichiarò l'inefficacia degli atti dispositivi immobiliari contenuti nell'accordo di separazione consensuale fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. per azioni, [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] scarl e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale procuratrice speciale di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., cessionaria di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]..

Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che sussisteva il requisito soggettivo della sussistenza della scientia damni in capo alla moglie del debitore e che la dismissione di tutti i beni immobili di proprietà del marito oggettivamente rendeva conoscibile la riduzione patrimoniale pregiudizievole per i creditori.

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi e resistono con distinti controricorsi [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria dei crediti pecuniari di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. per az. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale procuratrice speciale di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., cessionaria dei crediti vantati da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., succeduta nel giudizio a [OSCURATO:PERSONA].

E' stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

E' stata presentata memoria.

Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 110, 105, comma 2, 344, cod. proc. civ. e 2902 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che l'intervento adesivo spiegato da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. è inammissibile per carenza di interesse stante l'inefficacia dell'atto di dispositivo relativamente al solo creditore che ha proposto la domanda ai sensi dell'art. 2901.

Il motivo è infondato.

Va premesso che in primo grado [OSCURATO:PERSONA], cui è succeduta [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], aveva spiegato intervento adesivo autonomo, ipotesi di intervento ammissibile in giudizio promosso ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. da altro soggetto in base alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 5621 del 2017).

Ormai parte del processo, legittimamente si è costituita nel giudizio di appello [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale procuratrice speciale di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., cessionaria di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., né la circostanza che non abbia proposto appello incidentale a tutela della proprie ragioni rende inammissibile la costituzione in appello.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 102 cod. proc. civ. e 2902 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che, nonostante che [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. si sia costituita tardivamente in sede di giudizio di appello senza proporre appello incidentale e si sia limitata a chiedere l'inefficacia relativa dell'atto ai sensi dell'art. 2901 nei confronti della sola [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], il giudice di appello in violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 cod. proc. civ. ha dichiarato l'inefficacia relativa degli atti di disposizione anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale procuratrice speciale di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., cessionaria di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]..

Il motivo è fondato.

Va rammentato che l'accoglimento dell'azione revocatoria, ai sensi degli artt. 2901 e 2902 cod. civ., comporta l'inefficacia dell'atto soltanto nei confronti del creditore che agisce per ottenerla, con conseguente possibilità per quest'ultimo, e solo per lui, di promuovere azioni esecutive o conservative su quei beni contro i terzi acquirenti (Cass. n. 3676 del 2011).

Nonostante che [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. abbia omesso di proporre appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale che aveva rigettato la sua domanda ai sensi dell'art. 2901, il giudice di appello ha dichiarato l'inefficacia dell'atto dispositivo non solo nei confronti delle parti appellanti, ma anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., che nessun appello aveva proposto, violando così il principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 cod. proc. civ..

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che la mancanza di appello da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. ha comportata la formazione di giudicato interno sul rigetto della domanda proposta da quest'ultima.

Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 111, 344 cod. proc. civ. e 1260 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che il testo di avviso di cessione dei crediti in favore di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., pubblicato in [OSCURATO:PERSONA], non reca il subentro della cessionaria nell'azione revocatoria.

L'accoglimento del secondo motivo determina l'assorbimento di terzo e quarto motivo.

Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che manca nella decisione impugnata la disamina della ricorrenza del presupposto oggettivo dell'azione revocatoria, e cioè l'eventus damni, e che nei gradi di merito erano emerse su tale profilo circostanze che il giudice di appello avrebbe dovuto esaminare (nullità degli atti da cui derivavano i crediti; gli atti di disposizione erano stati compiuti a fronte della rinuncia da parte del coniuge all'assegno di mantenimento per sé e per i propri figli; il coniuge si era accollato il mutuo ipotecario; in epoca anteriore all'atto dispositivo BPER aveva iscritto ipoteca; il debito garantito dalla fideiussione era assistito da altre fideiussioni).

Il motivo è infondato.

Contrariamente a quanto si afferma nel motivo, il requisito oggetto del pregiudizio per i creditori è stato valutato dal giudice di appello.

Ha osservato la corte territoriale che la dismissione di tutti i beni immobili di proprietà del marito oggettivamente ha reso conoscibile per la cessionaria dei beni la riduzione patrimoniale pregiudizievole per i creditori.

Esaminando quindi il requisito soggettivo, il giudice di appello ha valutato la dismissione integrale del patrimonio immobiliare del debitore come pregiudizievole per i creditori.

Per il resto la censura attiene a presupposti di fatto non accertati dal giudice del merito e che rendono pertanto non scrutinabile il motivo nella presente sede di legittimità.

Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, confermando il dispositivo del giudizio di appello limitatamente alle due parti appellanti.

Con riferimento al rapporto processuale fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale procuratrice speciale di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Quanto alle spese del grado di appello la mancata proposizione di appello incidentale da parte di [OSCURATO:PERSONA] comporta la compensazione delle spese processuali.

Con riferimento agli altri due rapporti processuali le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.Accoglie il secondo motivo, rigettando per il resto il ricorso, assorbiti terzo e quarto motivo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, conferma l'accoglimento in appello della domanda ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. limitatamente a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. per azioni e [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] le spese processuali del giudizio di appello fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale procuratrice speciale di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. per az., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale procuratrice speciale di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida"in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
19 ORDINANZA sul ricorso 25743/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 96 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 13 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 20 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], - intimati - avverso la sentenza n. 1566/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 15/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. per azioni, quale creditrice di [OSCURATO:PERSONA] per la fideiussione rilasciata a garanzia dei debiti di Antonio & [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo la simulazione, ovvero l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., degli atti, contenuti nell'accordo di separazione consensuale omologato, con cui il primo aveva trasferito alla coniuge [OSCURATO:PERSONA] la metà del diritto di proprietà della casa coniugale e di un secondo immobile, nonché la metà dell'usufrutto di un terreno. Intervennero nel giudizio [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., entrambe chiedendo che fosse dichiarata l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 degli atti di disposizione anche nei loro confronti. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e appello incidentale [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA]. Si costituì [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., successore di [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza di data 15 ottobre 2018 la Corte d'appello di Salerno, in accoglimento dell'appello, dichiarò l'inefficacia degli atti dispositivi immobiliari contenuti nell'accordo di separazione consensuale fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. per azioni, [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] scarl e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale procuratrice speciale di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., cessionaria di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].. Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che sussisteva il requisito soggettivo della sussistenza della scientia damni in capo alla moglie del debitore e che la dismissione di tutti i beni immobili di proprietà del marito oggettivamente rendeva conoscibile la riduzione patrimoniale pregiudizievole per i creditori. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi e resistono con distinti controricorsi [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria dei crediti pecuniari di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. per az. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale procuratrice speciale di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., cessionaria dei crediti vantati da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., succeduta nel giudizio a [OSCURATO:PERSONA]. E' stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E' stata presentata memoria. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 110, 105, comma 2, 344, cod. proc. civ. e 2902 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che l'intervento adesivo spiegato da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. è inammissibile per carenza di interesse stante l'inefficacia dell'atto di dispositivo relativamente al solo creditore che ha proposto la domanda ai sensi dell'art. 2901. Il motivo è infondato. Va premesso che in primo grado [OSCURATO:PERSONA], cui è succeduta [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], aveva spiegato intervento adesivo autonomo, ipotesi di intervento ammissibile in giudizio promosso ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. da altro soggetto in base alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 5621 del 2017). Ormai parte del processo, legittimamente si è costituita nel giudizio di appello [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale procuratrice speciale di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., cessionaria di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., né la circostanza che non abbia proposto appello incidentale a tutela della proprie ragioni rende inammissibile la costituzione in appello. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 102 cod. proc. civ. e 2902 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, nonostante che [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. si sia costituita tardivamente in sede di giudizio di appello senza proporre appello incidentale e si sia limitata a chiedere l'inefficacia relativa dell'atto ai sensi dell'art. 2901 nei confronti della sola [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], il giudice di appello in violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 cod. proc. civ. ha dichiarato l'inefficacia relativa degli atti di disposizione anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale procuratrice speciale di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., cessionaria di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].. Il motivo è fondato. Va rammentato che l'accoglimento dell'azione revocatoria, ai sensi degli artt. 2901 e 2902 cod. civ., comporta l'inefficacia dell'atto soltanto nei confronti del creditore che agisce per ottenerla, con conseguente possibilità per quest'ultimo, e solo per lui, di promuovere azioni esecutive o conservative su quei beni contro i terzi acquirenti (Cass. n. 3676 del 2011). Nonostante che [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. abbia omesso di proporre appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale che aveva rigettato la sua domanda ai sensi dell'art. 2901, il giudice di appello ha dichiarato l'inefficacia dell'atto dispositivo non solo nei confronti delle parti appellanti, ma anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., che nessun appello aveva proposto, violando così il principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 cod. proc. civ.. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la mancanza di appello da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. ha comportata la formazione di giudicato interno sul rigetto della domanda proposta da quest'ultima. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 111, 344 cod. proc. civ. e 1260 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il testo di avviso di cessione dei crediti in favore di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., pubblicato in [OSCURATO:PERSONA], non reca il subentro della cessionaria nell'azione revocatoria. L'accoglimento del secondo motivo determina l'assorbimento di terzo e quarto motivo. Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che manca nella decisione impugnata la disamina della ricorrenza del presupposto oggettivo dell'azione revocatoria, e cioè l'eventus damni, e che nei gradi di merito erano emerse su tale profilo circostanze che il giudice di appello avrebbe dovuto esaminare (nullità degli atti da cui derivavano i crediti; gli atti di disposizione erano stati compiuti a fronte della rinuncia da parte del coniuge all'assegno di mantenimento per sé e per i propri figli; il coniuge si era accollato il mutuo ipotecario; in epoca anteriore all'atto dispositivo BPER aveva iscritto ipoteca; il debito garantito dalla fideiussione era assistito da altre fideiussioni). Il motivo è infondato. Contrariamente a quanto si afferma nel motivo, il requisito oggetto del pregiudizio per i creditori è stato valutato dal giudice di appello. Ha osservato la corte territoriale che la dismissione di tutti i beni immobili di proprietà del marito oggettivamente ha reso conoscibile per la cessionaria dei beni la riduzione patrimoniale pregiudizievole per i creditori. Esaminando quindi il requisito soggettivo, il giudice di appello ha valutato la dismissione integrale del patrimonio immobiliare del debitore come pregiudizievole per i creditori. Per il resto la censura attiene a presupposti di fatto non accertati dal giudice del merito e che rendono pertanto non scrutinabile il motivo nella presente sede di legittimità. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, confermando il dispositivo del giudizio di appello limitatamente alle due parti appellanti. Con riferimento al rapporto processuale fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale procuratrice speciale di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Quanto alle spese del grado di appello la mancata proposizione di appello incidentale da parte di [OSCURATO:PERSONA] comporta la compensazione delle spese processuali. Con riferimento agli altri due rapporti processuali le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P. Q. M.Accoglie il secondo motivo, rigettando per il resto il ricorso, assorbiti terzo e quarto motivo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, conferma l'accoglimento in appello della domanda ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. limitatamente a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. per azioni e [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] le spese processuali del giudizio di appello fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale procuratrice speciale di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. per az., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale procuratrice speciale di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida"in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie ne
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