CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 febbraio 2026
Cassazione n. 34456/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 5 febbraio 2026 il Tribunale di Roma, pronunciandosi sull'appello proposto dal Pubblico Ministero presso il locale Tribunale avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Gip del medesimo Tribunale aveva rigettato la richiesta di applicazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della custodia cautelare in carcere, in accoglimento dell'appello ha applicato alla stessa la misura richiesta. 2. Riepilogando in sintesi la vicenda cautelare: il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma aveva chiesto l'applicazione della misura cautelare di massimo rigore nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e di altri ventisei indagati in relazione alla sussistenza di un'associazione volta allo spaccio di sostanze stupefacenti nonché ad una serie di reati fine. La stessa, in particolare, era chiamata a rispondere del reato associativo (capo 50), in qualità di partecipe, nonché dei reati di cui ai capi 37), 43), 44) e 47). [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato la richiesta cautelare per insussistenza dell'attualità delle esigenze cautelari sull'assunto che dall'agosto del 2024 l'associazione non producesse più reati fine per la chiusura delle relative piazze di spaccio, risultando disarticolata dopo l'arresto e la detenzione in carcere del suo organizzatore e dei principali collaboratori. Il Tribunale, diversamente opinando, aveva ritenuto sia la gravità del quadro indiziario che la sussistenza delle esigenze cautelari. 3. Avverso detta ordinanza l'indagata, a mezzo del suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo motivo deduce l'illogicità della motivazione dell'ordinanza in relazione alla gravità indiziaria. Si assume che la effettiva identità della [OSCURATO:PERSONA] è desunta da una sola conversazione relativa all'asserito recupero di una somma di denaro che al più sarebbe qualificabile quale favoreggiamento reale. Con riguardo ai reati contestati, la cui gravità indiziaria è desunta dalle dichiarazioni degli acquirenti, si rileva la genericità delle dichiarazioni raccolte. Inoltre non si è tenuto conto che la [OSCURATO:PERSONA] è la moglie convivente del Bougrine e come tale vicina al medesimo. 2Trattandosi di c.d. droga parlata, inoltre, le intercettazioni da sole non appaiono sufficienti a fondare la necessaria gravità indiziaria. In ogni caso, l'attività investigativa non ha consentito di porre sotto sequestro la sostanza stupefacente. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in riferimento all'erronea qualificazione dei fatti, ai divieti connessi alla incensuratezza dell'indagata, all'assenza o all'inattualità delle esigenze cautelari. Con riguardo alla qualificazione giuridica dei fatti, si osserva che le condotte contestate ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.p.r. n. 309 del 1990 riguardano cessioni occasionali di stupefacenti di modestissima entità. Inoltre i fatti risalgono a circa due anni fa e le attuali esigenze cautelari non sono tali da giustificare la più rigorosa misura custodiale. Si assume che, in ogni caso, le cessioni descritte riguardano quantitativi decisamente modesti ed ascrivibili alla lieve entità e tali da far ritenere eccessiva la misura applicata. Con il terzo motivo deduce la carenza di motivazione e la violazione dell'art. 275, comma 4, cod.proc.pen. Si assume che il Tribunale ha omesso qualsiasi motivazione circa l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di una donna madre di prole di età inferiore a sei anni. Sul punto, il Tribunale non indica la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza tali da giustificare la misura più rigida. 4. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Va in primo luogo rilevato che il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto ai casi di motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica, non comprendendo pertanto la categoria della motivazione meramente illogica, come nella specie dedotta. A prescindere da tale rilievo, la doglianza si incentra sulla valutazione della gravità indiziaria, il cui vaglio non é tuttavia consentito in sede di legittimità. 3 gVa invero ribadito che é inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'inesistenza della gravità indiziaria, poiché il sindacato del giudice di legittimità nell'esame delle questioni processuali comprende il potere di esaminare gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata, ma non anche quello di interpretare in modo diverso, rispetto alla valutazione del giudice di merito, i fatti storici posti a base della questione, se non nei limiti del rilievo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione (Sez. 5, n. 19388 del 26/02/2018, Rv. 273311). La censura é altresì inammissibile laddove, in particolare, non si confronta con l'ordinanza impugnata che, discostandosi dalla lettura offerta dal Gip, ha valorizzato, con motivazione immune da vizi logici, un ampio e variegato compendio costituito da elementi di sicuro valore indiziario, convergenti con riguardo a tutte le contestazioni elevate nei confronti della prevenuta. Il giudice dell'appello ha in primo luogo evidenziato che l'identificazione t Lti t til.L dell'indagata é avvenuta in modo ~rjrch, essendo stata individuata come l'utilizzatrice dell'utenza telefonica intestata a tale [OSCURATO:PERSONA] oltre che residente nella stessa abitazione dove Bougrine era ristretto agli arresti domiciliari. La stessa é stata ascoltata diverse volte tramite le intercettazioni ambientali ed inoltre riconosciuta all'esito di un servizio di OCP in cui veniva svolta una comparazione vocale in relazione alla sua voce. A ciò si aggiunga che la [OSCURATO:PERSONA] é stata riconosciuta anche da vari acquirenti della sostanza stupefacente. L'ordinanza impugnata ha quindi ricostruito puntualmente e con motivazione priva di aporie logiche il corredo indiziario anche in ordine ai reati fine, ponendo in rilievo che il quadro di gravità indiziaria a carico della prevenuta in ordine alla partecipazione al reato associativo ma anche ai reati fine é stato desunto non già solo dalle conversazioni captate, peraltro dal contenuto esplicito, ma anche dal sequestro dello stupefacente, dai video e dagli arresti eseguiti per reati connessi all'attività del sodalizio nonché dall'attività di controllo degli acquirenti la sostanza stupefacente. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Va premesso che, nell'ipotesi di accoglimento di appello proposto avverso un'ordinanza reiettiva della richiesta di applicazione della misura, l'ordinanza medesima è tenuta a motivare, in conformità al disposto dell'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., in ordine a tutti i suoi presupposti - gravi indizi di colpevolezza, esigenze cautelari e criteri di scelta del vincolo - potendo anche legittimamente 4fare richiamo ad altro atto del procedimento, a condizione che, per un verso, sia dato conto di un autonomo esame critico degli elementi richiamati e delle ragioni della ritenuta rilevanza degli stessi e, per altro verso, si argomenti l'avvenuta valutazione delle specifiche questioni prospettate dalle parti (Sez. 6, n. 36428 del 30/09/2025, Rv. 288889 - 01; Sez. 6, n. 57529 del 29/11/2017, Rv. 272205 -01). Dovendosi altresì evocare l'ulteriore principio - recentemente consolidatosi - in base al quale, in caso di ribaltamento, da parte del tribunale del riesame in funzione di giudice dell'appello de libertate, della precedente decisione del primo giudice reiettiva della domanda cautelare, non è richiesta una motivazione rafforzata, in ragione del diverso "standard cognitivo" che governa il procedimento incidentale, ma è necessario un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative del rigetto, che devono essere, per contro, vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall'intero compendio processuale, configurandosi - in caso contrario - un vizio della motivazione (Sez. 2, n. 33344 del 05/05/2023, Rv. 285020 - 01; Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Rv. 284982 - 04; Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020„ Rv. 279593 - 01). Fatte queste premesse, con riguardo alla invocata riqualificazione dei fatti nella ipotesi attenuata di cui all'art. 74 comma 5 d.p.r. 309 del 1990, il Tribunale ha messo in luce, con argomentazioni immuni da vizi logici, che nella specie non si può trattare di piccolo spaccio, alla luce della minuziosa organizzazione e del volume di affari elevato; e di come non possa parlarsi di condotte risalenti, atteso il celere svolgimento dell'iter procedimentale, trattandosi di condotte contestate fino al settembre 2024. 3. Il terzo motivo é del pari manifestamente infondato. Ed invero il Tribunale in relazione al capo 50) ha correttamente valorizzato la presunzione di adeguatezza della misura cautelare operante ai sensi dell'art. 275 c. 3 c.p.p., e ha escluso la presenza di elementi idonei ad incidere sull'attualità delle esigenze cautelari, emergendo al contrario la perdurante interessenza della [OSCURATO:PERSONA] alle dinamiche illecite. Con riguardo alla circostanza che la stessa sarebbe madre di prole non superiore a sei anni, che avrebbe richiesto al Tribunale la valutazione circa la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza per giustificare la misura cautelare di massimo rigore, si tratta di questione che non è stata introdotta nel giudizio di appello e come tale non può essere dedotta la prima volta in sede di legittimità. Ed invero la circostanza di cui si fa menzione nell'odierno ricorso non é stata prospettata all'udienza del giudizio di appello né é stata introdotta con apposita memoria. 5 P4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M